Esami di Stato: assenze temporanee componenti commissioni
Assentarsi dalle commissioni si può ma solo per un giorno e solo in giorni e fasi particolari, oltre che per effettiva necessità
Con la nota prot. 6015 dell’11 giugno 2007 il Ministero interviene sulle assenze temporanee, precisando che per temporanee deve intendersi di un solo giorno e concedendo che possano avvenire evidentemente solo in giorni in cui non è necessario il “collegio prefetto”. Sono perciò esclusi i giorni in cui si fissano i criteri di correzione e valutazione delle prove, si attribuiscono punteggi di valutazione e si svolgono i colloqui orali (a cui di norma deve seguire immediatamente l’attribuzione del punteggio). Nei giorni delle correzioni devono comunque essere presenti il presidente ( o il sostituto) e almeno due commissari per ciascuna area professionale. Va da sé che l’assenza è da considerarsi eccezionale né può dare luogo a una pratica di “turnazioni”.
Roma, 12 giugno 2007