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Esami di Stato e candidati privatisti: il MIUR sceglie il solito continuismo, altro che piano di azione contro i diplomifici!

Circolare ministeriale n. 77, emanata dal MIUR il 22 ottobre 2004 “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005. Termine di presentazione della domanda. Candidati esterni”.

04/11/2004
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Francamente dopo gli scandali di questa estate sui diplomifici e dopo le dichiarazioni della Moratti ci aspettavamo una serie di provvedimenti innovatori per rimuovere le“storiche anomalie” presenti nelle scuole paritarie non statali. Invece il MIUR ha scelto la linea della continuità “annacquata” da sottolineature e puntualizzazioni tese esclusivamente a scaricare ad altri eventuali responsabilità.

La circolare ministeriale n. 77, emanata dal MIUR il 22 ottobre 2004 e avente per oggetto “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005. Termine di presentazione della domanda .Candidati esterni”, si muove, infatti, dentro la logica di un pericoloso continuismo in quanto rispetto agli atti emanati negli anni passati, benché il testo contenga sottolineature e puntualizzazioni, non aggiunge nulla di nuovo.

Appare, invece, evidente l’intenzione da parte del MIUR di non voler incappare in quelle contraddizioni che, nel recente anno scolastico, hanno consentito una serie di sospensive da parte del TAR a favore delle scuole paritarie che avevano accolto un numero di candidati privatisti superiore a quello consentito.

Tenuto conto che la normativa di riferimento da applicare è quella in vigore e ben nota a tutti i destinatari dell’atto amministrativo e che sulle carenze della normativa primaria e secondaria non sono intervenute le modifiche sbandierate dalla Moratti, il MIUR avverte la necessità di giustificare alcune puntualizzazioni e sottolineature presenti nel testo con il fatto che si sono verificati in materia “comportamenti difformi e situazioni giuridiche fortemente differenziate sul territorio”. Si tace in maniera spudorata sullo scandalo dei diplomi facili dell’anno scorso denunciato da noi e ripreso da tutta la stampa italiana a seguito della nota vicenda giudiziaria e sugli interventi preventivi da attivare per contrastare il fenomeno.

Pertanto la circolare si limita a puntualizzare e ricordare alcuni aspetti della normativa vigente relativamente a modalità, termini di presentazione delle domande e costituzione delle commissioni esaminatrici con specifica attenzione ai candidati esterni; aspetti che evidentemente nel passato anno scolastico erano stati disattesi per via delle consuete sviste da parte della Amministrazione complessivamente intesa.

Va detto che tutte le norme richiamate, con ricorrenti puntualizzazioni, sono quelle contenute nella normativa di riferimento: il DPR 323 del 1998 (il Regolamento applicativo della L. 425/1997), la CM 261/2000, l’OM 21 del 9/2/2004 e la CM 16 del 9/2/2004; ovvero vigenti anche nel passato anno scolastico.

Una lettura accorta della natura delle sottolineature e delle puntualizzazioni ci porta a fare alcune osservazioni sia di merito che di metodo.

1) In primo luogo si richiama la responsabilità dei Dirigenti scolastici a verificare il possesso da parte dei candidati esterni di tutti i requisiti e della documentazione da allegare alla domanda, sottolineando – ma non dovrebbe essere ovvio? – che tali verifiche devono essere compiute prima di formulare alla Direzione Generale la proposta delle Commissioni esaminatrici. Rimane però il problema: per quale misterioso motivo la regolarità dei requisiti e della documentazione resta tutta interna all’Istituto e non è soggetta a successive verifiche, se non – in rari casi – in sede di esame, da parte di Presidenti di Commissione più scrupolosi? Nel passato questo aspetto ha consentito il dilagante fenomeno dei candidati esterni e privatisti provenienti da fuori provincia indipendentemente dai casi di deroga previsti dalla normativa. Appare, quindi, limitativo il fatto che le singole Direzioni Generali verificheranno le domande soltanto nel caso in cui il numero dei candidati superino i limiti di legge, provvedendo alla loro ridistribuzione. Proprio in considerazioni di quelle “storiche anomalie” non era più efficace l’introduzione di una verifica preventiva da parte dell’Amministrazione periferica del possesso dei requisiti dei candidati privatisti?

2) In secondo luogo vengono evidenziate le diverse competenze e responsabilità dei Dirigenti scolastici e delle Direzioni Regionali rispetto alla costituzione numerica delle commissioni miste o di soli candidati esterni ed all’ eventuale smistamento dei candidati in eccesso: i Capi d’Istituto propongono, la Direzione Generale regionale approva, e se necessario modifica e decide. La circolare però non individua i tempi e i criteri oggettivi che devono essere utilizzati lasciando ai soggetti in questione l’interpretazione e la lettura delle norme.

3) In terzo luogo si puntualizza in modo insistente sul fatto che è la Direzione Regionale l’unico organo dell’Amministrazione scolastica ad avere potere decisionale in materia. Tant’è vero che il MIUR “invita” i Capi di Istituto e i Direttori Generali regionali a “configurare” le commissioni immediatamente dopo la scadenza del termine per le domande, per evitare il crearsi nei candidati di aspettative rispetto alla sede di esame, aspettative che potrebbero essere deluse.
Appare evidente l’intenzione del MIUR di scaricare fuori da sé qualsiasi chiamata di corresponsabilità rispetto a violazioni ed illeciti commessi dai Capi d’Istituto o dovuti a comportamenti “distratti” dell’Amministrazione scolastica periferica. A quest’ultima, in quanto “unico organo dell’Amministrazione scolastica in possesso di tutti gli elementi utili per l’assunzione delle determinazioni più ponderate” va tutta la responsabilità di aver garantito o meno l’applicazione delle norme. Un bel scarica barile che la dice lunga sulle reali intenzioni del MIUR di combattere efficacemente il fenomeno dei diplomifici.

4) In quarto luogo la preoccupazione, poi, di predisporre le assegnazioni dei candidati alle sedi in tempi celeri è un modo per evitare di incappare, in occasione di eventuali azioni giudiziarie, in uno degli argomenti sui quali si sono fondati i pronunciamenti dei TAR sullo spostamento dei candidati esterni in esubero. In quella occasione il TAR concesse ai ricorrenti la sospensiva proprio per via dell’intervento tardivo dell’Amministrazione che danneggiava gli interessi attesi dell’utenza. Peccato però che si tratti comunque di un “invito” e che non viene posto alcun termine perentorio e tassativo. Quindi l’invito in questione ha un valore molto relativo e risibile in quanto non limita il fenomeno di candidati esterni provenienti da altra provincia o regione.

5) In quinto luogo si insiste nell’evidenziare che le condizioni relative al numero massimo di candidati esterni accoglibili per commissione e che il limite di 35 candidati per le classi di soli esterni sono vincoli “invalicabili” in quanto previsti dalla Legge di riferimento e quindi fin dal 1997. Peccato però che non viene precisato a dovere cosa si intende per l’accettazione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero di soli candidati esterni “in via eccezionale e con adeguate motivazioni”. Quali sono le adeguate motivazioni?

6) In sesto luogo per quanto riguarda gli ITAS, in cui il fenomeno di un numero impressionante di candidati esterni e di commissioni con soli candidati esterni è stato scandaloso, anziché procedere ad una auspicata razionalizzazione e far rientrare il tutto nella decenza si rimanda semplicemente alla CM 261 del 22/11/2000. Le maglie larghe presenti nella normativa e i marchingegni messi in essere per aggirarla rimangono tutti, fra i quali la concentrazione di candidati nei soliti istituti anche se provengono da regioni e province in cui funzionano scuole con lo stesso indirizzo.

7) In settimo luogo nell’ultimo paragrafo della circolare si ricorda che, fermo restando i limiti numerici di composizione delle commissioni definiti come invalicabili, debbono essere tenute in considerazione le condizioni di ricettività richieste agli istituti in rapporto al numero dei candidati. A tal proposito la circolare si sofferma, in particolare, sia sul possesso di una “materiale capienza dei locali” e sia sulla “presenza di un numero sufficiente di docenti”.
Con un linguaggio un po’ contorto, si ricorda che l’istituto deve avere già nel proprio organico stabile i docenti necessari per gli esami. Con un certo ritardo e nonostante le nostre denunce, il MIUR ha scoperto ora che i diplomifici reclutano ad hoc decine e decine di docenti, in buona parte non abilitati, necessari per riempire le commissioni, esclusivamente per i periodi degli esami. Non viene però detto nulla su come contrastare questa pratica non dando in proposito alcuna indicazione alle Direzioni Generali. Eppure bastava semplicemente dire o raccomandare di effettuare le dovute verifiche incrociando i dati su classi e organici in possesso delle Direzioni e dei CSA per poter poi efficacemente verificare la effettiva presenza di personale docente reclutato ad hoc.

8) In ottavo luogo sempre nell’ultimo paragrafo si fa riferimento ai locali precisando che non possono essere utilizzati locali esterni all’istituto per lo svolgimento degli esami, salvo in alcune circostanze che non vengono però individuate. Le Direzioni Generali devono verificare che ad ogni locale corrisponda la richiesta di “un plico d’esame” e se i locali in questione offrano le “necessarie garanzie di sicurezza”. Anche qui, è consolante che il MIUR abbia scoperto che le centinaia di candidati vengono smistati in garage, stanze d’affitto ecc., ma il richiamo alle verifiche è risibile. Infatti, quando dovrebbe fare i controlli l’Amministrazione? E quale documentazione relativa alla sicurezza dovrebbe esaminare? La verifica va fatta sulla carta oppure è necessaria una visita ispettiva? E se i locali risultano essere inidonei perché è stata concessa la parità?

9) In nono luogo nella circolare non si fa menzione circa il fenomeno dei candidati fantasma e delle classi collaterali. Fenomeni questi che vanno combattuti con interventi rigorosi e puntuali ripristinando ad esempio l’obbligo della frequenza oppure impedendo la costituzione di classi collaterali in assenza di classi intermedie funzionanti che ne garantiscano l’esistenza. Si da per scontato la presenza della cosiddetta piramide rovesciata e non si introducono correttivi seri per combattere il fenomeno abbinato con il funzionamento di classi fantasma.

10) In decimo luogo si sorvola in maniera elegante sul fenomeno degli ottisti e dei saltatori. Eppure la presenza di queste tipologie è decisamente radicata in alcune realtà scolastiche. Non è credibile pensare che in alcune scuole paritarie si concentrino vistosamente tassi elevati di genialità o che ad un certo punto dell’anno un numero elevato di candidati si scopre improvvisamente saltatore. Sappiamo che tale fenomeno nasconde ben altro.

In conclusione appare del tutto evidente che la circolare è direttamente figlia di una logica di deresponsabilizzazione da parte dell’Amministrazione Centrale che, nonostante le vicende giudiziarie, le polemiche e le denunce del passato anno scolastico, continua a non mettere in campo idonei interventi per debellare veramente e una volta per sempre il fenomeno dei diplomifici.
Ci viene il fondato sospetto che oltre alle parole il Ministro Moratti non vada perché prigioniera di quelle modifiche della normativa da lei stessa introdotte.
Le puntualizzazioni, le raccomandazione, l’assegnazione delle responsabilità sono interventi marginali che hanno il solo scopo di tutelare la sola Amministrazione Centrale avanti a possibili azioni giudiziarie e all’opinione pubblica.
E’ emblematico il fatto che nella circolare non vi sia una parola sulle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che disattendono le norme.
Cara Moratti, dove sono finite le promesse fatte al Parlamento e alla stampa all’indomani degli scandali dell’anno passato?
Come abbiamo più volte denunciato, la presenza di candidati privatisti agli esami di maturità soprattutto nelle solite scuole paritarie è un fenomeno che, guarda caso, riemerge in tutta la sua drammaticità allorquando, per interventi di legislazione primaria e secondaria, sono state abolite le commissioni esterne, è stata favorita la crescita delle classi collaterali, sono stati aboliti i commissari governativi, non è stato individuato il numero minimo di alunni per classe, non sono state riviste le deroghe per quei particolari indirizzi, non è stata reintrodotta la frequenza obbligatoria per combattere i candidati interni fantasma: insomma non si è intervenuti in maniera razionale e in coerenza con la legge di parità che continua ad essere largamente disattesa.
Sui provvedimenti moralizzatori sbandierati dal Ministro è piombato un preoccupante silenzio!

Roma, 4 novembre 2004