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Esami di stato: entro il 30 Novembre 2015 la domanda

Definite le scadenze anche per le altre casistiche. Domande entro il 31 gennaio per gli "ottisti" ed entro il 20 marzo per i ritirati.

09/11/2015
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La Circolare 20 del 20 ottobre 2015 stabilisce al 30 novembre la scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore. La data è la medesima sia per i candidati interni che per quelli esterni.

Mentre per gli interni si tratta di un adempimento richiesto direttamente dalla scuola, gli esterni dovranno indirizzare la domanda al Direttore scolastico della Regione di residenza, indicando almeno tre scuole in cui intendono sostenere l’esame e le lingue straniere eventualmente presentate.

Per l’abbreviazione per merito (cosiddetti "ottisti" ossia studenti di quarta con non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento, che scelgono di passare direttamente all’esame di stato, senza frequentare la quinta classe) la scadenza è fissata al 31 gennaio.

Sempre al 31 gennaio i candidati esterni, impediti per giustificate ragioni, devono in ogni caso inviare la domanda alla direzione scolastica regionale.

Infine gli alunni di quinta che si ritirano entro la data canonica del 15 marzo, devono fare domanda entro il 20 marzo, nel caso decidano di partecipare comunque all’esame.

Candidati interni

Per l'ammissione, come già gli scorsi anni, è richiesta la sufficienza in tutte le discipline inclusa la condotta con un pesante effetto sulla selezione come avevamo già segnalato.

Nella circolare si precisa anche che per essere scrutinati e quindi ammessi è necessario aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale, salvo deroghe eccezionali definite dal Consiglio di Classe secondo quanto regolamentato con la circolare 20/11.

Ottisti

Confermate le disposizioni che riguardano gli "ottisti" delle quarte e la possibilità di anticipare l’esame di stato: oltre ad aver riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale della classe quarta, è richiesto che gli stessi abbiano almeno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti. Tali votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. (DPR 122/09 art. 6 comma 2).

Candidati esterni

Tutti i candidati esterni, come previsto dalla Legge 167/09, dovranno superare l'esame preliminare per essere ammessi all'esame. Alla Circolare è allegato anche un fac-simile di domanda.

Candidati in possesso del diploma professionale quadriennale

La circolare regolamenta le modalità di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato anche per coloro che abbiano acquisito nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) il diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale, purché abbiano frequentato uno specifico corso annuale previsto dall’art. 15 comma 6 del D. Lgs. 226/05.

Si tratta di due casistiche:

  • corso annuale regolamentato “transitoriamente” dall'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 sui percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale degli Istituti Professionali Statali. Per l’attivazione di tale corso annuale è necessaria una specifica intesa tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale. Si tratta di una fattispecie limitata anche per l’anno in corso agli studenti della Lombardia, i primi in ordine cronologico ad aver concluso un percorso professionale quadriennale.
  • corso annuale regolamentato dall’art. 6 comma 5 del DPR 87/10 (Regolamento di riordino degli Istituti Professionali) e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 tra MIUR e Province Autonome di Trento e Bolzano. Gli studenti interessati devono presentare domanda al dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa, dove frequentano l’apposito corso annuale, entro il 30 novembre 2015.

Come è noto la Legge 107/15 prevede deleghe relative alla revisione:

  • dei percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
  • delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della  scuola  secondaria  di  secondo grado.

Non sappiamo se saranno previste e definite specifiche modalità con le quali debba/possa avvenire l’ammissione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore di studenti che non hanno frequentato percorsi statali di istruzione, ma percorsi di formazione professionale regionali.

Riteniamo indispensabile prevedere un ruolo rilevante del sistema statale di istruzione nella fase di ammissione agli esami di stato di questi studenti.

E’ una problematica, infatti, che travalica i confini territoriali, che non può, quindi, essere risolta a livello regionale, trattandosi appunto di esami in esito ai quali gli studenti acquisiscono un titolo statale con valore legale.

Occorre essere consapevoli che il titolo di studio finale è uno degli elementi che sancisce il carattere nazionale del nostro sistema di istruzione: questione rilevante e delicata su cui non sono ammesse scorciatoie o superficialità.

Norme specifiche per il 2015/2016

Ordinamento speciale viticoltura e enologia – Sesto anno – Previgente ordinamento

I candidati che hanno riportato esito negativo all’esame di Stato per gli indirizzi di studio del previgente ordinamento “Ordinamento speciale per la viticoltura ed enologia - Sesto anno”, “Progetto Cerere - Ordinamento speciale viticoltura ed enologia- Sesto anno” e sperimentazioni autonome “Viticoltura ed enologia” nei precedenti anni scolastici e i candidati in possesso di promozione o idoneità alla sesta classe o a classi intermedie dell’indirizzo di studio medesimo possono essere ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere gli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, per i predetti indirizzi di studio.

Gli studenti diplomati dei previgenti licei artistici quadriennali nel 2014/2015 possono, eccezionalmente, sostenere, in qualità di esterni, direttamente l’esame colloquio già previsto, al termine dei corsi annuali integrativi.

Nella circolare si ricorda che la prima prova scritta degli esami di stato si svolgerà il 22 giugno 2016.