Esami di stato: entro il 30 novembre 2017 la domanda. Definite le scadenze anche per le altre casistiche
Domande entro il 31 gennaio per gli "ottisti" e per i ritardatari ed entro il 20 marzo per i ritirati.
La Circolare 8 del 10 ottobre 2017 stabilisce al 30 novembre la scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore. La data è la medesima sia per i candidati interni che per quelli esterni.
Mentre per gli interni si tratta di un adempimento richiesto direttamente dalla scuola, gli esterni dovranno indirizzare la domanda al Direttore scolastico della Regione di residenza, indicando almeno tre scuole in cui intendono sostenere l’esame e le lingue straniere eventualmente presentate.
Per l’abbreviazione per merito (cosiddetti "ottisti" ossia studenti di quarta con non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento, che scelgono di passare direttamente all’esame di stato, senza frequentare la quinta classe) la scadenza è fissata al 31 gennaio.
Sempre al 31 gennaio i candidati interni o esterni, impediti per giustificate ragioni, quali ad esempio il sisma del centro Italia, devono in ogni caso inviare la domanda alla direzione scolastica regionale.
Infine gli alunni di quinta che si ritirano entro la data canonica del 15 marzo, devono fare domanda entro il 20 marzo, nel caso decidano di partecipare comunque all’esame.
Di seguito alcune delle disposizioni contenute nella Circolare.
Candidati interni
Per l'ammissione, come già gli scorsi anni, è richiesta la sufficienza in tutte le discipline.
Nella circolare si precisa anche che per essere scrutinati e quindi ammessi è necessario aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo deroghe eccezionali definite dall’ istituzione scolastica secondo quanto regolamentato con la circolare 20/11.
Ottisti
Confermate le disposizioni che riguardano gli "ottisti" delle quarte e la possibilità di anticipare l’esame di stato: oltre ad aver riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale della classe quarta, è richiesto che gli stessi abbiano almeno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti. Tali votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. (DPR 122/09 art. 6 comma 2).
Candidati esterni
Tutti i candidati esterni, come previsto dalla Legge 167/09, dovranno superare l'esame preliminare per essere ammessi all'esame. Alla Circolare è allegato anche un fac-simile di domanda.
Candidati in possesso del diploma professionale quadriennale
La circolare, in applicazione di quanto previsto dall'Accordo in sede di conferenza unificata sull'istruzione e formazione professionale del 27 luglio 2011, recepito con DM 11 novembre 2011 prevede la possibilità di presentare domanda di ammissione agli esami di Stato anche per coloro che abbiano acquisito il diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale, purché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/05 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale. Il regime transitorio di questa disposizione normativa è contenuta nell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 sui percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale degli Istituti Professionali Statali. Si tratta di una fattispecie limitata anche per l’anno in corso agli studenti lombardi, i primi in ordine cronologico ad aver concluso un percorso professionale quadriennale.
Nella circolare si ricorda che la prima prova scritta degli esami di stato si svolgerà il 20 giugno 2018.