Esami di Stato: le novità del testo passato alla VII Commissione del Senato
Ben 22 emendamenti introdotti dalla VII Commissione del Senato, e non tutti trascurabili. Eccoli in sintesi, uno per uno
Sul testo del Disegno di Legge di riforma degli esami di Stato congedato in sede referente dalla VII Commissione del Senato abbiamo già espresso le nostre prime valutazioni sia per gli aspetti generali che per alcuni aspetti particolari e delicati.
Ma quali sono le novità introdotte?
La prima novità riguarda l’ammissione agli esami, che, come si sa prevede la valutazione positiva nello scrutinio finale della quinta e il saldo dei debiti pregressi: a questa condizione si aggiunge ora la formulazione “secondo modalità definite dal Ministro della pubblica istruzione”. Una formulazione che può significare tutto e il contrario di tutto, ma che probabilmente è legata alle critiche per una formulazione che sembrava troppo categorica, soprattutto sul saldo dei debiti.
La seconda novità riguarda gli “ottisti” cioè coloro che in virtù del conseguimento dell’otto in tutte le discipline possono anticipare di un anno – alla fine della quarta – gli esami di Stato. Per questi (anche al fine di evitare “inflazioni” del fenomeno da parte delle scuole non statali) il testo prevedeva anche la media del sette in terza e in quarta. Ora la media è stata sostituita con il conseguimento del sette “in ciascuna disciplina”.
La terza novità, altrettanto importante, riguarda l’ammissione dei candidati esterni. La formulazione originaria che riproduceva quella del 1997 non considerava che secondo quelle norme non era previsto il giudizio di ammissione: tutti erano ammessi d’ufficio, quindi anche gli esterni che avessero superato l’esame preliminare di idoneità alla quinta. Ora l’esame preliminare di idoneità dovrà provare anche le conoscenze previste dal programma di quinta. In caso contrario gli esterni avrebbero paradossalmente goduto del privilegio dell’immissione automatica non prevista per gli interni.
La quarta novità, rispetto al testo originario, riguarda l’attribuzione ai candidati esterni del credito scolastico, che di competenza dello stesso consiglio di classe presso il quale sostengono l’esame preliminare “sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari”. E si aggiunge: “Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi”.
La quinta novità riguarda alcune precisazioni circa le nuove norme, introdotte già nella versione originaria del testo, riguardanti l’ammissione degli alunni extracomunitari: si precisa ci si riferisce a quelli non già scolarizzati in Italia o nelle scuole italiane all’estero e che ad essi si applicano le stesse norme previste per i candidati esterni italiani o dell’Unione Europea.
La sesta novità riguarda gli “ottisti” delle seconde professionali e degli istituti d’arte ( penultimo anno prima della qualifica) che sono ammissibili alla qualifica con anticipo di un anno purchè anch’essi abbiano conseguito l’anno precedente il sette in tutte le discipline.
La settima novità riguarda l’eplicitazione delle finalità dell’esame così formulata: “L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato”. Il riferimento all’ultimo anno costituisce una delimitazione abbastanza precisa degli argomenti di esame, che dovrebbe essere più rassicurante per lo studente.
L’ottava novità riguarda il ritorno in qualche modo dell’INVALSI il cui compito da un lato sarebbe quello di predisporre modelli di terze prove da mettere “a disposizione delle autonomie scolastiche” (senza, par di capire, che queste siano obbligate ad accettare) e dall’altro sarebbe quello di valutare attraverso le prove scritte (tutte o solo la terza?) i livelli di apprendimento degli alunni.
La nona novità riguarda l’introduzione della lode, a discrezione della commissione, ma solo per coloro che raggiungono i 100/100 senza usufruire dei 5 punti, anch’essi a discrezione della commissione.
La decima novità riguarda la fissazione di criteri nazionali ai fini delle nomine delle commissioni da parte degli uffici scolastici regionali.
L’undicesima novità riguarda l’obbligo di accoppiamento tra scuole legalmente riconosciute o pareggiate e scuole statali e paritarie ai fini della formazione delle commissioni. Ferme restando le nostre obiezioni al ruolo “di Stato” appaltato alle paritarie, la norma dovrebbe servire ad accentuare controlli e trasparenze.
La dodicesima novità riguarda l’inserimento dei dirigenti e dei docenti AFAM tra i possibili presidenti di commissione.
La tredicesima novità riguarda l’esclusione dell’ambito distrettuale nella “mobilità” di commissari e presidenti, onde evitare, pur senza alterare la gradualità prevista (comuni, province, regioni ecc.), lo scambio di commissari tra scuole troppo vicine.
La quattordicesima novità riguarda la delimitazione alla sola correzione delle prove scritte della possibilità per i commissari di operare per aree disciplinari: dunque il colloquio deve sempre essere svolto con la commissione completa.
La quindicesima novità precisa che l’intervento ministeriale unilaterale ( decreto) sulla partita compensi, che la legge contrattualizza, avrà luogo “in mancanza di norme contrattuali a rigardo”, mentre nel testo originale si diceva “fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto”.
La sedicesima novità riguarda le verifiche e i monitoraggi relativi al funzionamento degli istituti statali e paritari e in particolare sugli esami di Stato, che vengono estesi anche alle iniziative per il recupero dei debiti scolastici.
Con la diciassettesima novità entriamo nel campo del raccordo tra scuola e università: si tratta di una serie di aggiunte volte a introdurre in questi raccordi anche l’AFAM, la formazione tecnica superiore, i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
La diciottesima novità è costituita da un richiamo anche alle discipline tecnico-scientifiche nella considerazione dei punteggi da ritenersi computabili per l’accesso ai corsi universitari.
La diciannovesima novità consiste in un richiamo al ruolo della Conferenza della Regioni nella definizione di percorsi di orientamento, nella determinazione di incentivi per la prosecuzione degli studi e nella definizione di una certificazione dell’eccellenza.
La ventesima riguarda l’obbligo per il Ministero dell’Istruzione di presentare ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.
La ventunesima novità riguarda i 5 milioni di euro già previsti per gli incentivi alla prosecuzione degli studi: si tratta di un limite massimo di spesa!
L’ultima novità, la ventiduesima, riguarda lo stanziamento per i compensi fissato ancora unilateralmente, per ora, in mancanza di norme contrattuali: 138 milioni di euro.
Roma, 31 ottobre 2006