Estero. Aire e personale della scuola in servizio all’estero: presentata un’interrogazione parlamentare
L’iniziativa è stata assunta dall’on.le Gianni Farina (Ulivo) che ha chiesto al Ministero dell’Interno, a quello degli Esteri e all’Istruzione l’opportunità di escludere tale personale dall’obbligo di iscrizione.
L’interrogazione parlamentare è stata presentata in occasione della seduta della Camera n. 187 dell’11 luglio u.s. ed è stato chiamato a rispondere, in maniera congiunta, direttamente il Ministero degli Interni.
Tale iniziativa si è resa necessaria a seguito del “discutibile”, sotto ogni punto di vista, messaggio della DGIT del MAE del 22 maggio u.s. contestato dalle OO.SS..
Nell’interrogazione l’on.le Farina chiede ai Ministeri chiamati in causa “ se non si ritenga opportuno, in considerazione della temporaneità della permanenza all'estero di questo personale, della condizione giuridica e in analogia con quanto previsto nelle fattispecie contemplate nell'articolo 9 della legge 470/88, escludere dall'obbligo di iscrizione all'AIRE anche il personale docente, dirigente e Ata di ruolo nella scuola statale italiana e temporaneamente in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero”.
Si tratta di un giudizio ampiamente condiviso dalla FLC Cgil sul piano del merito che amministrativo vista la “ carenza” della stessa legge n. 470/88.
Roma, 19 luglio 2007
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Testo dell’interrogazione
Seduta n. 187 dell'11/7/2007
INTERNO
Interrogazioni a risposta orale:
GIANNI FARINA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della pubblica istruzione.
- Per sapere - premesso che:
con Messaggio n. 301/113045 del Ministero degli Affari Esteri, D.G.I.T. uff. I del 22 marzo 2007 è stata data disposizione alla rete consolare di procedere all'iscrizione all'AIRE del personale docente direttivo e ausiliario-tecnico-amministrativo di ruolo nella scuola statale italiana e inviato dal Ministero degli Affari Esteri a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche di cui agli articoli 625 e 636 del T.U. 297 del 1994;
detto personale viene destinato all'estero in via temporanea in virtù di una procedura di mobilità professionale con un mandato a termine definito dal CCNL del comparto scuola e pertanto mantiene l'identico trattamento economico, previdenziale, giuridico e fiscale previsto per il personale della scuola in servizio in territorio metropolitano con diritto all'assegno di sede determinato dal decreto legislativo 62/98;
l'articolo 1, comma 9 della legge n. 470/88 istitutiva dell'AIRE, esclude espressamente dall'iscrizione altri soggetti tra cui «i dipendenti dello Stato in servizio all'estero... i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna...;
su tale materia si riscontrano linee di condotta difformi da parte del MAE e delle autorità consolari fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'AlRE-:
se non si ritenga opportuno, in considerazione della temporaneità della permanenza all'estero di questo personale, della condizione giuridica e in analogia con quanto previsto nelle fattispecie contemplate nell'articolo 9 della legge 470/88, escludere dall'obbligo di iscrizione all'AIRE anche il personale docente, dirigente e Ata di ruolo nella scuola statale italiana e temporaneamente in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.
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