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Estero, restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione della sede metropolitana del personale in servizio

Con specifico messaggio inviato alla sedi, il MAE detta le modalità e le scadenze relative alla "restituzione ai ruoli metropolitani" del personale in servizio all'estero a domanda o per fine mandato per l'a.s. 2009/2010.

24/02/2010
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Il personale docente e Ata di ruolo e in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, comprese le iniziative di cui all’art. 636 del D.Lvo 297/94 e i lettorati presso le Università straniere, che cessa il servizio all’estero per fine mandato o a “domanda” deve presentare richiesta per l’assegnazione della sede metropolitana nel rispetto della tempistica sotto riportata e richiamata nel Messaggio MAE del 24 febbraio 2010.

La materia è disciplinata dall’art. 5 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 16 febbraio 2010 le cui procedure e scadenze per la presentazione delle domande sono disciplinate dall’art. 3 della O.M. n. 18 del 19 febbraio 2010 gennaio.

Nel Messaggio viene precisato che la cessazione dal servizio all'estero del personale scolastico decorre, di norma, dal giorno in cui ha termine l'anno scolastico nell'ultima sede di servizio, secondo i relativi calendari, e precisamente:

  • Il 28 febbraio per i Paesi dell'Emisfero Australe

  • Il 31 agosto, per tutti gli altri Paesi, compresi Germania e Svizzera per il personale che ha assunto servizio dal mese di settembre

Mentre i lettori, indipendentemente dall'Emisfero nel quale prestano servizio,cessano alla data del 31 agosto 2010.

A) Restituzione ai ruoli metropolitani e assegnazione di sede per fine mandato

La domanda deve essere inoltrata,ai sensi dell’art. 3 dell’OM citata , direttamente dagli interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale della provincia scelta per il rientro entro il 10 marzo 2010 ai fini dell’ assegnazione di sede di titolarità prima delle normali operazioni di mobilità. In tale ipotesi per la predisposizione della domanda di assegnazione della sede non devono essere utilizzati modelli riportati nell’O.M. citata.
Nell’impossibilità da parte dell’Ufficio Scolastico di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al Sistema Informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. Ovviamente in questa ipotesi per la compilazione della domanda di mobilità o di passaggio vanno utilizzati i modelli e le procedure previsti dall’ordinanza ministeriale ricordata.

B) Restituzioni ai ruoli metropolitani a domanda

Il personale docente e non docente di ruolo, in servizio all'estero, che aspiri a rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto dal decreto di destinazione deve inviare la domanda a questo Ministero, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, nei termini di seguito indicati:

06.03.2010 - presentazione delle domande di restituzione da parte degli interessati alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

08.03.2010 - trasmissione delle domande da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari al Ministero anticipandole via fax. Coloro che hanno già presentato domanda di restituzione anticipata ai ruoli metropolitani, confermeranno l’istanza all’Ufficio IV, anticipandola via fax o con messaggio.

10.03.2010 - presentazione della domanda di assegnazione della sede di titolarità, prima delle operazioni di mobilità, direttamente all' Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia prescelta.

Per la presentazione della domanda di assegnazione della sede non devono essere utilizzati modelli appositi, per la domanda di mobilità o di passaggio si dovrà seguire la procedura sopra indicata.

Ovviamente si avvale dell'assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano il personale che, titolare di sede in Italia e collocato fuori ruolo per la destinazione all'estero, abbia perso la titolarità, avendo prestato un periodo di servizio all'estero superiore ad un triennio. Mentre chi non ha perso la titolarità perché all’estero per un periodo inferiore a tre anni rientra nella sede di titolarità di provenienza.

Infine si ricorda che l’art.14 bis comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale di cui sopra che esplicita: “Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di mobilità abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.”

Roma, 24 febbraio 2010

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