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Fondo d’Istituto anno scolastico 2004-2005: il punto

Per il corrente anno scolastico, dal momento che non è stata conclusa la sequenza prevista all’art. 83 c. 5 del contratto che ha lo scopo di “definire nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica”, rimangono pienamente operative le istruzioni fornite la MIUR con la nota prot.1609 del 2 dicembre 2003

13/10/2004
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Per il corrente anno scolastico, dal momento che non è stata conclusa la sequenza prevista all’art. 83 c. 5 del contratto che ha lo scopo di “definire nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica”, rimangono pienamente operative le istruzioni fornite la MIUR con la nota prot.1609 del 2 dicembre 2003.

A tale scopo, per facilitare il calcolo del fondo d’istituto, si allega un foglio di calcolo nel messaggio in cui sono riassunti i parametri previsti nel contratto, come richiamati dalla suddetta nota ministeriale.

Si ricorda (come ben evidenziato sempre nella nota ministeriale) che, oltre alle quote che determinano l’ammontare del fondo ai sensi dei parametri di cui all’art. 82 del Ccnl/03, sulla base della consistenza del personale in servizio alle varie date di riferimento, dell’eventuale presenza di EDA, corsi serali, sezioni carcerarie e sezioni ospedaliere, il fondo - come è chiaramente evidenziato sempre nella nota – è ulteriormente incrementato con specifiche risorse aggiuntive (sulla base dei fabbisogni comunicati da parte delle scuole) per le attività previste all’art. 86, c. 2, lett. f), g), h) e i) del CCNL 24.7.2003:

  • le indennità di turno notturno e/o festivo;

  • le indennità di bilinguismo e trilinguismo;

  • i compensi spettanti ai sostituti Dsga per la funzione superiore;

  • la quota variabile dell’indennità di amministrazione.

Per quanto riguarda i docenti che sostituiscono i Dirigenti Scolastici i compensi loro spettanti per indennità di funzioni superiori vengono accreditati su richiesta della scuola in base a quanto previsto dall'art. 69 del Ccnl del 95

Inoltre, confluiscono nel fondo (ai sensi dell’art.83. c. 3), tutte le altre risorse finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, “ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’UE, da Enti Pubblici o soggetti privati”, le economie del fondo dell’anno precedente e (nella secondaria) le economie di cui all’art. 22, comma 6, della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001 (economie sul budget per le supplenze brevi) sempre dell’anno precedente.

Detto ciò in merito alla definizione dell’ammontare delle risorse che la scuola deve quantificare e comunicare alle RSU e ai sindacati provinciali come informazione preventiva, si ricorda che è di esclusiva competenza delle scuole e della contrattazione d’istituto, sia la definizione dei criteri di ripartizione del fondo, tenendo conto degli elementi indicati al comma 1 dell’art. 86 del Ccnl/03, che la definizione dei compensi, ove previsto, al comma 2 sempre dell’art. 86.

Infine la scuola riceve ogni anno risorse aggiuntive con vincolo di destinazione per il pagamento dei seguenti compensi:

  • Funzioni strumentali (risorse invariate rispetto al 2002/3).

  • Incarichi organizzativi (risorse invariate rispetto al 2002/3).

  • Progetti Aree rischio, forte processo immigratorio e contro l'emarginazione. scolastica (in base a quanto stabilito dal contratto integrativo regionale).

  • Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

  • Ore per il gruppo sportivo.

Eventuali economie che si dovessero realizzare sulle predette voci vanno riutilizzate l'anno successivo per le stesse finalità.

Roma, 13 ottobre 2004