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Formazione iniziale. Il Miur definisce le prove di accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

I percorsi saranno attivati dalle Università e dalle Istituzioni AFAM, sulla base della programmazione stabilita del Ministero.

25/11/2011
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Il Miur, con il Decreto 11 novembre 2011, ha definito le procedure e le modalità con le quali saranno effettuate le prove di accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sia presso le Università che presso le Istituzioni dell'AFAM (DM 249/10 art. 15).

I corsi sono relativi alle abilitazioni relative alle sole classi di concorso previste dal DM 39/98, mentre per le nuove classi di concorso (in particolare quelle dei licei musicali e coreutici), probabilmente l'attivazione sarà prevista il prossimo anno qualora si completi l'iter del regolamento sulle classi di concorso che al momento manca ancora di numerosi passaggi istituzionali.

Ai corsi potranno accedere coloro che siano in possesso dei titoli attualmente richiesti per l'insegnamento nella scuola secondaria (vedi scheda allegata).

I requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza delle iscrizioni alle prove selettive fissata da un successivo provvedimento ministeriale.

Non potranno partecipare coloro che siano già in possesso della abilitazione per la stessa classe di concorso.

L'accesso ai corsi è a numero programmato che sarà stabilito con un successivo decreto.

La prova di accesso consiste in:

  1. un test preliminare predisposto dal Ministero;
  2. una prova scritta predisposta da ciascuna Università/Istituzione AFAM;
  3. una prova orale.

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta (0,5 punti per ogni risposta esatta, nessuna penalizzazione per risposte errate od omesse). 10 quesiti sono destinati a verificare le competenze in lingua italiana, inclusa la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono finalizzati a verificare le conoscenze disciplinari relative alla classe di concorso. I riferimenti per i quesiti specifici sono i programmi dei concorsi del 1999 (DM 357/98), integrati dai successivi provvedimenti normativi (vedi scheda allegata).

Si accede alla prova scritta se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30.

La prova scritta è stabilita dalle Università/Istituzioni AFAM per verificare le conoscenze per uno o più discipline previste nella classe di concorso, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana. Sono previste particolari prove per gli insegnamenti linguistici ed eventuali prove pratiche in laboratorio per gli insegnamenti scientifici o tecnici. Si accede alla prova orale se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30.

La prova orale è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'AFAM la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

La graduatoria per l'accesso sarà redatta aggiungendo ai punteggi conseguiti nelle prove (se superate) quelli dei titoli e dei servizi indicati nell'allegato A al decreto.

È ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando del Ministero.

Sono ammessi in soprannumero, senza dover sostenere alcuna prova, coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini della ammissione ai corsi SSIS (anche ai fini del conseguimento di una seconda abilitazione) per la medesima classe di concorso.

Con il superamento dell'esame finale si consegue l'abilitazione per la classe di concorso. Tale abilitazione, a normativa vigente, consente l'inserimento nelle graduatorie di II fascia d'istituto e la possibilità di partecipare ai futuri concorsi, anche se esistono alcune deroghe per i vecchi laureati (vedi scheda allegata).

La pubblicazione di questo decreto è solo un primo atto per l'effettiva attivazione dei corsi di TFA. Sono necessari ora i decreti per la definizione dei posti attivati, della scadenza per le domande e del calendario dei test di accesso.

Restano ancora irrisolte alcune delle questioni sollevate nell'incontro del 3 novembre scorso (vedi notizia correlata), anche se dal testo del Decreto sembra possano trovare una corretta soluzione, ma è comunque necessario un atto ufficiale che sancisca l'eliminazione di quelle anomalie in particolare rispetto a:

  • requisiti di accesso per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola media
  • crediti/esami mancanti per l'accesso al TFA.