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Formazione: ogni decisione è della scuola

Il sistema della formazione in servizio trova nel contratto una serie di regole e di potestà decisionali molto precise, che val la pena di sottolineare oggi, dopo l’emanazione della della nota prot. N. 4059/E/1/A dal titolo “ Avvio attività di formazione a sostegno dell’attuazione del Decreto legislativo n.59/ 2004”.

24/11/2004
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Il sistema della formazione in servizio trova nel contratto una serie di regole e di potestà decisionali molto precise, che val la pena di sottolineare oggi, dopo l’emanazione della della nota prot. N. 4059/E/1/A dal titolo “ Avvio attività di formazione a sostegno dell’attuazione del Decreto legislativo n.59/ 2004”.

La nota infatti, nel presentare una attività formativa proposta dal MIUR utilizzando le proprie risorse, potrebbe ambiguamente essere usata per imporre alle scuole una obbligatorietà all’adesione che non ha riscontri nel testo contrattuale.

Se infatti la nota “informa” che il MIUR ha conferito all’ INDIRE l’incarico di predisporre “ materiali e strumenti formativi coerenti con gli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto legislativo n.59/2004” alle scuole non deriva da questo alcun “obbligo” ad adottare né l’obiettivo formativo né gli strumenti INDIRE.

La stessa nota infatti ricorda che le iscrizioni che l’INDIRE sta raccogliendo da parte delle scuole sono “libere”, sono cioè una delle scelte che a scuola si possono fare.

Il contratto infatti prevede che le singole istituzioni scolastiche, all’inizio di ogni anno , programmino le iniziative di formazione ed aggiornamento ritenute funzionali e coerenti con il proprio POF.

Possono organizzarle in vario modo, autonomamente, in rete con altre scuole, scegliendo tra i pacchetti di offerte prodotte da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati, ed anche aderendo a quelle promosse dalla Amministrazione: MIUR e Direzioni Regionali.

La questione centrale è che la titolarità della decisione è, come ben sappiamo, del Collegio dei docenti che delibera annualmente il piano delle attività di formazione.

Nel nostro caso quindi l’adesione alla formazione proposta dall’INDIRE è una scelta che deve compiere il collegio docenti e formalizzare in una delibera precisa.

Soltanto questa procedura consente alle scuole di operare con correttezza nei confronti del personale ed evitare, come ci è stato segnalato lo scorso anno, di trovarsi a seguire corsi organizzati dall’Amministrazione scoprendo anche doverli pagare con le risorse di scuola.

La nota presenta inoltre una palese illegittimità, quando, nel preannunciare le aree che saranno aperte, fa riferimento, oltre alla Lingua straniera e all’ Informatica, ad un sostegno ai processi di Innovazione in cui è presente la funzione tutoriale.

E’ evidente che è impossibile che “ dal 1° dicembre 2004 “ si avvii “ la progressiva messa a disposizione dei materiali formativi, visto che la contrattazione presso l’ARAN, ai sensi dell’articolo 43 del CCNL, sulle funzioni e sulle modalità organizzative connesse all’attuazione della Legge n.53/03 è ancora in corso.

La nota, pur dando informazione della contrattazione, ambiguamente non esplicita alle scuole che l’area chiamata di sostegno ai processi di Innovazione non sarà aperta prima della conclusione del negoziato.

Delle due l’una, o il MIUR tenta di far fare all’INDIRE quello che si non può legittimamente fare oggi o all’INDIRE non hanno ben capito; in entrambi i casi la FCL CGIL vigilerà perché nessun contenuto sia anticipato prima della conclusione del confronto negoziale.

Roma, 24 novembre 2004