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Funzioni aggiuntive ATA … per capirci di più

Sulle funzioni aggiuntive Ata è stato sottoscritto, l’8 novembre, tra sindacati scuola e Miur un accordo

27/11/2001
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Sulle funzioni aggiuntive Ata è stato sottoscritto, l’8 novembre, tra sindacati scuola e Miur un accordo che, tra l’altro, recepisce alcune novità introdotte sull’argomento dalla recente sequenza contrattuale del 28 settembre scorso.
Le funzioni aggiuntive, le modalità con cui vanno individuate e attribuite non è un argomento semplice, lo verifichiamo anche dai quesiti che quotidianamente vengono posti al nostro ufficio sindacale. Tentiamo allora di facilitare il lavoro di quanti (dirigenti scolastici, Dsga, Rsu) svolgono a vario titolo un ruolo attivo sull’argomento e, nel contempo, proviamo a dipanare i dubbi di tanti lavoratori chiarendo quali sono e cosa dicono le regole che disciplinano le funzioni aggiuntive.
In primo luogo va detto che il numero complessivo delle funzioni aggiuntive viene annualmente suddiviso tra le province sulla base di un’intesa tra sindacati scuola e Ministero dell’istruzione che viene successivamente inviata agli uffici scolastici provinciali corredata di una tabella di ripartizione delle funzioni aggiuntive suddivise per profilo.
Appena conosciuto il numero delle funzioni assegnate, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali avviano il confronto con i sindacati scuola firmatari del Ccnl, in modo da stabilire attraverso un contratto decentrato provinciale, i criteri di per attribuire alle scuole il numero delle funzioni aggiuntive, oltre quello (uno per profilo) previsto dal Ccni. Su questo punto l’ultima intesa del 8 novembre ha “posto dei vincoli” alla contrattazione decentrata provinciale , affinché questa tenga conto, per il profilo di collaboratore scolastico, prioritariamente delle esigenze delle scuole dell’infanzia e di quelle con alunni in situazione di handicap.
Quindi, il contratto decentrato provinciale, oltre ad individuare i criteri di complessità delle scuole utili a stabilire la ripartizione delle funzioni aggiuntive tra le varie istituzioni scolastiche, può regolare altri aspetti, come, ad esempio, quello relativo alla data entro cui i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie, i termini entro i quali gli interessati potranno presentare ricorso contro le graduatorie, ecc.
Appena la scuola riceve il numero delle funzioni aggiuntive informa preventivamente la Rsu, comunicandole anche per quali attività sono state previste e, nel caso di scuole su più sedi, per quali di queste. L’individuazione del tipo di funzione aggiuntiva utile alla scuola per garantire le finalità previste dal Pof e le altre attività istituzionali - ad esempio l’assistenza al portatore di handicap - è di competenza del direttore dei servizi amministrativi che le inserisce nel piano delle attività previste dall’art. 52 del Ccni. Rispettare l’intero iter, oltre ad essere un preciso obbligo contrattuale delle parti, rende trasparenti a tutti le scelte fatte ai vari livelli: nazionale, provinciale e di scuola.

La norma contrattuale
Le funzioni aggiuntive sono previste dall’articolo 50 del Ccni del 31.8.99 con la chiara finalità di valorizzare le professionalità del personale Ata e di garantire una migliore funzionalità della scuola.
I compensi lordi delle funzioni aggiuntive sono stati fissati in 1.200.000 lire annue per il profilo del collaboratore scolastico e in 2.000.000 di lire annue per gli assistenti tecnici, amministrativi e per i cuochi.
L’allegato 6 dello stesso contratto integrativo stabilisce invece il tipo di funzione aggiuntiva che la scuola può attivare per i vari profili. A questo proposito vale la pena di ricordare che non è possibile attivare funzioni aggiuntive con finalità diverse da quelle previste dall’allegato 6, mentre rientra nell’autonoma valutazione della scuola attivarle tutte per una determinata finalità, come ad esempio il caso del supporto all’handicap.
L’allegato 7 del Ccni elenca i titoli di cultura e quelli professionali utili alla formulazione delle graduatorie d’istituto in base alle quali si attribuiscono le funzioni.
La valutazione dei titoli previsti dall’allegato 7 spesso si è realizzata in modo “fantasioso” creando contenzioso e insoddisfazione all’interno delle scuole.
Le interpretazioni autentiche e l’allegato 7.
Con le interpretazioni autentiche del 31 gennaio 2000 e del 5 settembre 2000 abbiamo cercato di chiarire quei punti dell’allegato 7 da molti segnalati come troppo oscuri. Riteniamo però che il vero problema non sia tanto il contenuto dell’allegato 7, quanto la mancata formazione che il datore di lavoro (il Ministero) avrebbe dovuto attivare a partire proprio 2000 in tema di funzioni aggiuntive.
Noi della Cgil Scuola avevamo chiesto, durante la trattativa di settembre sulla sequenza contrattuale, di riscrivere i contenuti dell’allegato 7 in modo da poterlo correggere ed aggiornare alla luce dei cambiamenti avvenuti nella scuola negli ultimi tre anni: la presenza delle Rsu, il passaggio degli Ata degli Enti locali, la completa attuazione dell’autonomia.
Nostro malgrado questo risultato non è stato raggiunto, quindi anche per quest’anno l’attribuzione delle funzioni aggiuntive avviene sulla base dei titoli previsti dall’allegato 7.
Prendiamolo allora in esame per vedere di facilitarne l’applicazione.
In premessa si chiarisce che tutto il personale Ata di ruolo e non di ruolo dell’area A e B,compreso quello sprovvisto dei titoli indicati dall’allegato 7, sarà inserito nella graduatoria d’istituto con zero punti.
Il personale con incarico a tempo determinato accede alle funzioni aggiuntive solo se nella scuola non c’è un numero sufficiente di personale con incarico a tempo indeterminato interessato allo svolgimento di dette funzioni.
Inoltre, in presenza di più plessi è opportuno che le scuole compilino graduatorie di plesso per far coincidere lo svolgimento della funzione aggiuntiva e la sede di servizio degli interessati.
Una scelta diversa comporterebbe una impropria mobilità d’ufficio tra le varie sedi scolastiche.
Le funzioni aggiuntive non sono frazionabili tra più soggetti. E’ possibile invece la sostituzione degli assenti, evenienza che va regolata con il contratto integrativo di scuola. In questo caso il compenso annuo va suddiviso in misura proporzionale tra coloro che si sono avvicendati sulla stessa funzione aggiuntiva.
Qualora nella stessa sede scolastica vengano attivate per lo stesso profilo più funzioni aggiuntive la migliore posizione in graduatorie dà diritto di scelta. Unica eccezione riguarda l’incarico di vicario per la sostituzione del Dsga. In questo il dirigente scolastico (art. 51 comma 2 del Ccni) affida l’incarico all’assistente amministrativo risultato primo in graduatoria per l’attribuzione della funzione aggiuntiva per coordinatore d’area o di progetto.
Con l’interpretazione autentica di febbraio 2000 si è chiarito che non è precluso lo svolgimento di attività aggiuntive anche oltre l’orario di lavoro al personale che svolge queste funzioni, se ciò è richiesto da effettive necessità della scuola. In questi casi il compenso avviene tramite il fondo, oppure con riposi compensativi.
Non può, invece, svolgere funzioni aggiuntive il personale a part-time, in semiesonero o comandato in altre sedi o che per qualsiasi motivi si trovi nell’impossibilità di prestare servizio: è il caso ad esempio di chi è in astensione obbligatoria.

La seconda interpretazione autentica
Anche qui si è dovuto intervenire sul problema dei titoli. Per gli assistenti amministrativi si è chiarito che l’anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo è valutata sulla base del servizio effettivamente prestato. Il periodo preso in considerazione per calcolare i 360 giorni dell’ultimo quinquennio va dal 1. settembre ’94 al 31 agosto 2000.
Vale la pena su questo punto di chiarire che la valutazione dell’anzianità di servizio come responsabile amministrativo è possibile a condizione che si abbia, nel quinquennio indicato dall’interpretazione autentica, un servizio minimo di 360 giorni o un incarico annuale da parte del provveditore. Si tratta di un prerequisito senza il quale non è possibile valutare il resto del servizio maturato anteriormente al 1.9.94.
E’ stato chiarito inoltre che per ottenere i 3 punti previsti dalla lettera 1c dell’all. 7 è necessario possedere il titolo di studio per l’accesso al profilo di responsabile amministrativo indicato dalla tab B del Ccnl 99/2001. Quindi chi possiede ad esempio il diploma di ragioniere, può chiedere ugualmente di svolgere la funzione aggiuntiva ma non ha diritto ai 3 punti.

Il personale transitato dagli Enti locali
L’intesa del 8.11.2001 ha chiarito definitivamente che il personale Ata proveniente dagli Enti locali in tema di funzioni aggiuntive può far valere tutti i titoli posseduti e previsti dall’allegato 7. Quindi il servizio prestato nella scuola statale va valutato interamente e non è rilevante a questo fine lo status di dipendente dell’Ente locale. Anche le idoneità a concorsi banditi dalla provincia per profili di personale Ata nella scuola sono valide.

La formazione specialistica
Il tema, fondamentale, della formazione dopo la firma del contratto integrativo non è stato mai affrontato dal Ministero. Eppure l’art. 46 ha previsto per il personale Ata la partecipazione ai corsi di formazione specialistica.
Questi corsi, come da contratto, avrebbero dato al personale le competenze necessarie per svolgere le funzioni e un riconoscimento di 12 punti nelle graduatorie d’istituto previste dall’allegato 7. Ma il Ministero non ha mai adempiuto a questo obbligo contrattuale. A parte qualche generico riferimento (vedi ultima direttiva del 3.10.2001 sulla formazione) non ha mai avviato concretamente il confronto con il sindacato provinciale per lo svolgimento dei corsi di formazione specialistica.
Per questo motivo la richiesta di risorse certe per la formazione del personale Ata è tuttora una delle maggiori rivendicazioni che la Cgil Scuola pone alla base della vertenza aperta nei confronti del Miur per quel che riguarda l'intero settore.

Roma, 27 novembre 2001