Graduatorie di scuola
Siamo alle solite, le inerzie , i ritardi, il non rispetto dei tempi nelle scadenze amministrative, solleva problemi di legittimità, mette in contrapposizione diritti degli alunni e diritti dei docenti.
Siamo alle solite, le inerzie , i ritardi, il non rispetto dei tempi nelle scadenze amministrative, solleva problemi di legittimità, mette in contrapposizione diritti degli alunni e diritti dei docenti.
La prima fascia delle graduatorie di scuola è stata definitivamente approvata e questo comporta lo scorrimento della graduatoria per l’attribuzione definitiva di supplenze, sostituendo ai contratti “fino all’avente titolo”, peraltro illegittimi, i contratti definitivi, con la data di scadenza.
La recente nota ministeriale che detta le regole con cui le scuole devono procedere nell’attribuzione di supplenze, descrive una procedura piuttosto complicata e che compie delle vere capriole nelle regole che derivano dal Regolamento sull’attribuzione di supplenze.
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La nota dice che, dopo l’inutile scorrimento della prima fascia della graduatoria di scuola, il dirigente scolastico debba ricorrere alla prima fascia della graduatoria di scuola viciniore, stipulando dunque contratto definitivo. E’ una procedura inventata, che non trova riscontro nel Regolamento delle supplenze, che invece dice che si possa ricorrere a graduatoria di scuola viciniore solo in presenza di esaurimento della graduatoria della scuola, che non può considerarsi esaurita fino al completo scorrimento delle tre fasce. Le regole non sono un optional e i diritti delle persone vanno rispettati.
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Supplenze su posto di sostegno: qui le cose sono un po’ più complicate e qualunque soluzione, pur rispettosa delle regole, non riesce a far quadrare il cerchio. Prima considerazione, togliere una supplenza fino all’avente titolo per stipularne un’altra fino all’avente titolo, come nel caso non vi fosse nessuno con il titolo di specializzazione nella prima fascia, è un’operazione quanto meno strana sul piano strettamente giuridico. Seconda considerazione, la legge 104 tutela gli alunni portatori di handicap dalle discontinuità, particolarmente dannose per questi alunni e impone di ricorrere a personale specializzato prioritariamente rispetto ad altri, pur nel rispetto delle regole e delle graduatorie. La risposta migliore a questi bisogni sta dunque nella responsabilità dell’amministrazione di adoperarsi affinché le procedure, effettuate per tempo, non costringano a compromessi al ribasso. In questo caso dunque la soluzione adottata è forse la preferibile, ancorché non perfetta.
Tutto questo non sarebbe necessario se le cose fossero fatte nei tempi dovuti. Fra l’altro la nota di cui si parla è stata emessa senza alcun confronto sindacale e nonostante il giudizio negativo da noi espresso, naturalmente a posteriori.
Questo è un metodo che fa danni non solo ai diritti della scuola e dei lavoratori della scuola, ma che dà alibi anche all’elusione delle relazioni sindacali. E’ solo casualità?
Roma, 2 novembre 2004