Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

Home » Scuola » I coefficienti dell’assegno di sede

I coefficienti dell’assegno di sede

L’Ufficio IV della DGPCC del MAE ha inviato alle organizzazioni sindacali il nuovo elenco dei coefficienti di sede e delle maggiorazioni che saranno in vigore nel corso del 2005 per il personale della scuola in servizio all’estero

25/01/2005
Decrease text size Increase  text size

1. I coefficienti di sede 2005.
L’Ufficio IV della DGPCC del MAE ha inviato alle organizzazioni sindacali il nuovo elenco dei coefficienti di sede e delle maggiorazioni che saranno in vigore nel corso del 2005 per il personale della scuola in servizio all’estero. Nel darci la notizia il MAE ha sottolineato che la CPF ha espresso parere favorevole in data 16 dicembre u.s. e che il relativo decreto è in corso di perfezionamento.
Come si sa sui coefficienti di sede è in corso un contenzioso sindacale e legale, sollecitato da un recente pronunciamento del TAR, per via della differenza dei coefficienti di sede attribuiti al personale scolastico da quelli attribuiti ai dipendenti del ministero degli esteri.
Proprio per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola in servizio all’estero di poter fare una propria valutazione riteniamo opportuna ridare alcune informazioni di carattere generale sull’assegno di sede e come calcolarlo.

2. L’assegno di sede quando e come.
Le fonti normative sul trattamento economico del personale scolastico in questione traggono origine dal DPR 18/1967 (parte III), dal DPR 215/1967,dal D.Lgs 297/94, integrato e modificato dal D.Lgs 62/1998, ( articoli dal 657 al 672).
L’assegno di sede rappresenta la principale provvidenza economica che spetta al dirigente, al docente e al personale ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche, culturali e accademiche all’estero.
L’assegno di sede viene corrisposto al lavoratore dal giorno in cui assume servizio e fino al giorno di cessazione dal servizio all’estero.
L’assegno di sede viene erogato con periodicità mensile per dodici mensilità e sostituisce, per quanto riguarda il trattamento economico metropolitano, quanto percepito dal lavoratore a titolo di Indennità Integrativa Speciale, comunemente chiamata contingenza. Pertanto il lavoratore continuerà a percepire dall’Amministrazione di provenienza il solo stipendio, in quanto l’assegno di sede non ha carattere retributivo ma rappresenta un’indennità “intesa a sopperire alle maggiori spese derivanti dal soggiorno all’estero”.
L’erogazione dell’assegno di sede viene mantenuta, ridotta o sospesa, a seconda della posizione del lavoratore per effetti giuridici e contrattuali.

a) viene mantenuto totalmente nei casi:

  • di malattia fino al 45° giorno;

  • di astensione obbligatoria per l’intero periodo;

  • di ferie (giorni 48) e recupero festività soppresse (giorni 4) per un totale di 52 giorni lavorativi, comprensivi dei 6 giorni di ferie da usufruire durante l’attività didattica; la settimana lavorativa va dal lunedì al sabato;

  • di esonero dal servizio per attività autorizzate di aggiornamento (giorni 6);

  • di permesso per lutto (giorni 3);

  • di permesso sindacale;

  • di permesso elettorale (giorni 3 comprensivi dei viaggi);

  • di permesso per viaggi di servizio e trattenimento in servizio ( 10 giorni).

b) L’assegno di sede è ridotto al 50% nei casi:

  • di permesso per motivi personali e familiari (giorni 3).

c) Non si ha diritto all’assegno di sede nei casi:

  • di astensione facoltativa;

  • di malattia oltre il 45° giorno e fino al 60° giorno;

  • di permesso per matrimonio (15 giorni);

  • di permessi altri previsti dal contratto e dalla legge.

Nel periodo di sospensione dell’assegno di sede, nella retribuzione viene ripristinata l’indennità integrativa speciale.

3. Il calcolo dell’assegno di sede.
L’ammontare dell’assegno di sede è costituito da un importo tabellare base, distinto per qualifica, a cui si aggiungono dei moltiplicatori, coefficienti di sede e maggiorazioni di rischio e di disagio, determinati dalla Commissione Permanente di Finanziamento.
Nel comma 9, dell’art.27 del D.Lgs del 27 febbraio 1998, n. 62 - che ha modificato l’art. 658 del D.Lgs 297/94 - vengono determinati gli assegni base su cui procedere per l’individuazione dell’assegno di sede. A titolo esemplificativo riportiamo gli assegni base mensile solo di alcune qualifiche:

  • docente di scuola materne ed elementare, docenti diplomati e responsabile amministrativo euro 570,68;

  • docente di scuola media euro 594,44;

  • lettore euro 599,09;

  • Assistente amministrativo euro 490,12.

Dall’assegno base per arrivare a determinare l’assegno di sede si procede nel seguente modo, precisando che si hanno due tipologie:
A) sede di servizio con percentuale di rischio o disagio pari a zero: (assegno base x coefficiente di sede) + assegno base = assegno di sede;

Esempio: docente elementare in servizio a Londra assegno base euro 570,68, coefficiente sede 7,376, per cui (570,68 x 7,376 + 570,68) = 4780,0156 euro assegno di sede mensile.

B) sede di servizio con percentuale di rischio e disagio superiori a zero: (assegno di sede + maggiorazione percentuale di rischio e disagio) = assegno di sede complessivo.

Esempio: lettore in servizio in Congo: assegno base 599,09, coefficiente di sede 6,073, percentuale rischio e disagio 77%: per cui | (599,09 x 6,073 + 599,09 = 4237,36) + (4237,36 x 0,77) | = 7500,12 euro.

Ovviamente i trattamenti in questione sono considerati al lordo delle trattenute..

Roma, 25 gennaio 2005

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!