I contratti integrativi non vanno registrati dalle Ragionerie provinciali
No alla Circolare 109 dell'11 giugno 2001
No alla Circolare 109
Oggetto: CM 109 dell'11 giugno 2001 - Stipula contratti integrativi
Le scriventi Organizzazioni sindacali protestano vivamente avverso l'operato della Direzione Generale del personale, che ha disposto l'emanazione della circolare n.109 dell'11 giugno 2001, avente ad oggetto il procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede nei comparti ministero e scuola, e l'autorizzazione alla stipula dei contratti.
Con tale circolare, infatti, sono state dettate disposizioni che investono le procedure di contrattazione a livello di istruzione scolastica, regolamentate dal CCNL del 26 maggio 1999 come integrato dal successivo CCNL per il secondo biennio economico stipulato il 15 marzo 2001, senza che vi sia stata una preventiva consultazione con le Organizzazioni firmatarie dei richiamati contratti collettivi nazionali e il provvedimento non è stato reso noto attraverso i normali canali di informazione sull'attività del Ministero ma è apparsa soltanto sulla rete INTRANET.
Aver tenuto all'oscuro proprio le parti contraenti dei CCNL, che sono impegnate anche nella contrattazione a livello di istituzione scolastica costituisce un atto grave, avendo impedito un adeguato confronto nel merito della questione e una informazione piena alle delegazioni sindacali impegnate nella contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sulle procedure di valutazione dei contratti sottoscritti.
Nel merito delle procedure indicate dalla circolare 109, devono essere compiuti dei rilievi non secondari.
In primo luogo l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 449/1997 prescrive che i contratti integrativi debbano essere corredati dalla relazione tecnico-finanziaria esclusivamente in relazione agli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale. Ne deriva che la C.M. 109, nel regolamentare le procedure relative alla acquisizione della certificazione della compatibilità finanziaria non poteva stabilire che comunque i contratti integrativi debbano essere corredati da tale relazione, essendo il vincolo di legge strettamente collegato ad una specifica fattispecie.
In secondo luogo la richiamata norma stabilisce - con il rinvio al comma 5 dell'articolo 52 dell'ex decreto 29/1994, ora comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 165/2001 - che gli organi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa siano i collegi dei revisori dei conti, ovvero, laddove tali organi non siano previsti, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. Poichè, come dovrebbe essere noto, il regolamento sulle istruzioni amministrativo-contabili delle scuole dell'autonomia prevedono l'istituzione di tali collegi, non si vede il motivo per il quale il compito - ove sussistente - di effettuare il controllo di compatibilità dovrebbe essere affidato, per quanto riguarda la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
Sulla scorta dei rilievi formulati si chiede pertanto di sospendere con effetto immediato l'operatività della circolare 109 nella parte in cui regolamenta le procedure riferibili alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, convocando un urgente incontro al fine di giungere, attraverso corrette relazioni sindacali su una materia che incide fortemente sull'efficacia della contrattazione integrativa, alla definizione di procedure di controllo adeguate alle sue finalità specifiche.
Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro.
Distinti saluti.
Cgil scuola - Enrico Panini
Cisl Scuola - D. Colturani
Uil Scuola - M. Di Menna
Roma, 18 luglio 2001