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I danni della finanziaria 2005 nella scuola, nell’università e nella ricerca

Testo della proposta di emendamento

18/11/2004
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Continua il gioco delle tre carte del governo sulla finanziaria. Con un altro giro di vite si colpisce ulteriormente la scuola, l’università e la ricerca. Pubblichiamo il testo dell’emendamento del Governo al d.d.l. sulla finanziaria 2005 in discussione alla Camera che taglia decine di migliaia di posti di lavoro nella scuola di cui avevamo già denunciato gli effetti deleteri. Tutti gli emendamenti presentati da maggioranza ed opposizione sono stati ritirati. Se l'emendamento governativo sarà ripresentato al Senato, il risultato sarà anche peggiore di quanto annunciato dalla stampa.

Per rastrellare circa 340 milioni di euro il governo propone di ridurre l’organico del personale docente negli anni scolastici 2005/2006 e 2007/2008 della misura del 2% rispetto all’organico di diritto dell’anno 2004/2005. Stessa misura viene proposta nei confronti del personale ATA. Il taglio complessivo corrisponde per i docenti a 17.600 posti in meno. Per il personale ATA la riduzione, che si aggiunge a quella già prevista di 3200 posti di collaboratore scolastico per il 2005, sarà di ulteriori 5000 posti di tutte le qualifiche.

Nell’Università e negli Enti di Ricerca dopo anni di blocco delle assunzioni, questo Governo vieta per altri tre anni le assunzioni a tempo indeterminato ipotecando il futuro delle Università e degli Enti di Ricerca nonostante tutte le roboanti e tranquillizzanti dichiarazioni della signora Moratti rivolte ai precari, ai senza presa di servizio, a tutto il mondo accademico attraverso i Rettori

Roma, 18 novembre 2004

Testo della proposta di emendamento

Omissis……

2. Dopo l’articolo 14, (del disegno di legge finanziaria 2005) è inserito il seguente:

“Art.14-bis”

Assunzioni di personale

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (Ministeri, Forze Armate e Corpi di polizia), alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’art.70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni relative alle categorie protette. Per il comparto scuola si applicano le misure di cui al comma 4. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 ed alla legge 23 agosto 2004, n.226. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute nella legge 24 dicembre 2004, n.350 e quelle previste da disposizioni legislative emanate dopo l’entrata in vigore della stessa legge. (L.F. 2004, art.3, comma 59, n.180 unità presso il Dipartimento della protezione civile L.F. 2004, art.3, comma 153, n.500 unità di Corpo nazionale dei vigili del fuoco; L.F. 200 art.3, comma 70, n.9.340 unità presso l’arma dei carabinieri; L.F. 2004, art.4, comma 64, 1.000 unità presso il Corpo della guardia di finanza; L.31/03/2004, n.87, art.2, n.500 unità Corpo nazionale del vigili del fuoco; L.27/03/2004, n.77, art.1, comma 2, n.669 unità Corpo forestale dello Stato; L.27/03/2004, n.77, art.1, comma 2/bis, n.239 unità presso l’Ispettorato Centrale repressione frodi). E’ costituito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità anche intercompartimentale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al trattamento in servizio di cui all’articolo 1- quater del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 2004, n.186. (Facoltà per le amministrazioni di mantenere in servizio il personale fino a 70 anni).

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2006-2008 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.

4. Per gli anni scolastici 2005/2006 e 2007/2008 la dotazione organica del personale docente viene ridotta complessivamente del 2 per cento, in ragione dell’1 per cento per ciascuno degli anni scolastici considerati, rispetto alla consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2004/2005. Fermo restando il disposto di cui all’art.35, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n.289, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2007/2008 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario viene ridotta complessivamente di un ulteriore 2 per cento, in ragione dell’1 per cento per ciascuno degli anni scolastici considerati, rispetto alla consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2004/2005. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca definisce con propri decreti, emanati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, modalità e criteri per il raggiungimento delle finalità di cui al presente comma.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui al’art.2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.257 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2006-2007. Per tali anni le assunzioni devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori, al 50 per cento per l’anno 2006 ed al 70 per cento per l’anno 2007, delle cessazioni del servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2008, le predette amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle cessazioni di servizio verificatesi nell’anno precedente, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari e di bilancio. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte le assunzioni, nei limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario, mentre per il personale appartenente ai restanti ruoli le assunzioni possono essere disposte solo in casi eccezionali e comunque entro i limiti percentuali complessivi di cui al presente comma. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

6. A decorrere dall’anno 2009, le amministrazioni di cui al comma 1 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni del servizio verificatosi nell’anno precedente”.