Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Scuola » I Dirigenti Scolastici toscani al Ministro: questa ammissione degli alunni agli esami non va

I Dirigenti Scolastici toscani al Ministro: questa ammissione degli alunni agli esami non va

I Dirigenti Scolastici della Toscana criticano il regolamento sulla valutazione degli alunni per la secondaria superiore circa l’ammissione agli esami: intempestivo e non adeguato.

27/03/2009
Decrease text size Increase  text size

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un documento che i Responsabili regionali dei Dirigenti Scolastici di FLC Cgil CISL Scuola SNALS ANP hanno inviato al Ministro circa il regolamento sulla valutazione degli alunni nella scuola superiore.

In particolare i Dirigenti Scolastici rilevano l’intempestività del provvedimento per la regolazione dell’ammissione degli alunni agli esami conclusivi, come anche non mancano di far notare l’inadeguatezza della disposizione del 6 in tutte le discipline, ritenendosi più giusta la media del sei, dal momento che in precedenza, addirittura in epoca pre sessantotto (quel sessantotto che tanto turba il Ministro), l’alunno veniva ammesso con la media del cinque. Essendo, in effetti, la prova d’esame un passaggio in cui si esprime un giudizio non tanto settoriale quanto “complessivo” alla fine di un percorso di studi complesso e articolato.

Di seguito il documento.

Roma, 27 marzo 2009

Firenze, 25.03.09

Al Ministro della P.I. On.Mariastella Gelmini
e p.c.
al Direttore dell’U.S.R. per la Toscana Dr.Cesare Angotti

L’art.6 comma 1 dello Schema di Regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia,ai sensi degli arti 2 e 3 del decreto legge 1^ settembre 2008,n^ 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008,n^ 169”, prevede che “Gli alunni che,nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato”.

Tale disposizione di fatto estende agli studenti dell’ultimo anno di corso delle scuole secondarie di 2^ grado, quanto previsto dall’art.3 delle legge n^ 169 per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado, già peraltro soggetta a critiche.

E’ evidente che, pur condividendo l’esigenza di rigore nella valutazione degli studenti al termine dell’anno scolastico, tale norma, introdotta a meno di tre mesi dal termine dell’anno scolastico risulta quantomeno intempestiva e foriera di disorientamento nelle scuole. La funzione formativa della valutazione ha una valenza troppo importante sia per i docenti che per gli studenti per cui le novità possono essere introdotte solo nei tempi giusti dell’inizio di anno scolastico.

Docenti e studenti hanno affrontato l’ultimo anno di studi superiori nella convinzione che ,in base al quanto previsto dall’art.1 comma 3 del D.M. 42 del 22.05.07, “ A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei". Quest’ultima norma, cambiando radicalmente la situazione precedente al 2007, è sicuramente già adeguata alla necessità di assicurare il giusto rigore nella scuola secondaria superiore e risponderebbe meglio anche alle esigenze della scuola secondaria di 1^ grado alla quale andrebbe estesa.

E’ appena il caso di ricordare che l’Esame di Stato abolito nel 1969 già prevedeva l’ammissione a partire dalla media del cinque.

Risulta inoltre poco chiaro e fonte di interpretazioni diverse, il riferimento al “gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un voto unico secondo l’ordinamento vigente”. Ci si chiede cosa si intenda per gruppi discipline:

  1. Le aree disciplinari utilizzate per la correzione degli scritti all’Esame di Stato?

  2. Le materie che comportano oltre al voto scritto,orale anche esercitazioni pratiche negli Istituti tecnici e professionali?

  3. Ogni scuola può raggruppare autonomamente materie affini?

Questa Organizzazioni sindacali le rivolgono pertanto la richiesta di rivedere la norma ,in sede di lettura definitiva in Consiglio dei Ministri, rinviando la sua applicazione all’a.s. 2009/2010 e definendo contestualmente il significato della dizione “gruppo di discipline”.

Cordiali saluti

Responsabili regionali dei Dirigenti Scolastici

FLC CGIL -Toscana D.S.Federico Marucelli

CISL SCUOLA - Toscana D.S.Mario Mazzoni-Leonardo Camarlinghi

SNALS - Toscana D.S.Gianfranco Carloni

ANP CIDA –Toscana D.S.Massimo Primerano