I provvedimenti di cessazione dal servizio sono emanati dalle scuole
Con Circolare N. 32 del 15 marzo 2004 il Ministero dell’Istruzione ha inviato un chiarimento alle Direzioni Regionali e, alle scuole su quale sia l’organo competente per l’adozione dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale Docente e Ata.
Con Circolare N. 32 del 15 marzo 2004 il Ministero dell’Istruzione ha inviato un chiarimento alle Direzioni Regionali e, loro tramite, alle scuole su quale sia l’organo competente per l’adozione dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale Docente e Ata.
La competenza, precisa il Ministero, in base all’articolo 14 comma 1 del DPR 275/99 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) come modificato dal DPR 352/2001 (modifiche che non hanno rilevanza per la questione in argomento), è del Dirigente Scolastico. Ciò perché l’articolo 14 appena citato assegna alle istituzioni scolastiche, fra gli altri compiti, anche quello di provvedere allo stato giuridico ed economico del personale.
In modo particolare sono di competenza delle scuole le cessazioni previste dall’articolo 511 (decadenza) e 512 (dispensa dal servizio) del D.L.vo 297/94.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati dopo il 31 agosto 2000 da organi diversi dal Dirigente Scolastico sono da ritenersi impugnabili per incompetenza.
Roma, 26 marzo 2004
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