Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Scuola » I requisiti per l’indennità di disoccupazione

I requisiti per l’indennità di disoccupazione

Scheda sugli adempimenti relativi alla richiesta di indennità di disoccupazione che, per la scuola, riguarda il personale precario

08/03/2004
Decrease text size Increase  text size

Scheda sugli adempimenti relativi alla richiesta di indennità di disoccupazione che, per la scuola, riguarda il personale precario.

Aspetti generali
L'indennità, erogata dall'INPS, è una forma di sostegno alle persone che sono disoccupate, dopo un determinato periodo lavorativo. Ha diritto all'indennità di disoccupazione il personale precario iscritto all'INPS e il personale che nella retribuzione ha la trattenuta per il fondo disoccupazione. Fanno parte di quest'ultimo caso i precari della scuola che dal 1.1.1988 pur avendo le trattenute in "conto tesoro" continuano ad avere le ritenute per il fondo disoccupazione gestito dall'INPS.
La condizione indispensabile per ottenere l'indennità è quella di essere disoccupato e la condizione di disoccupazione non sia conseguente a dimissioni volontarie, salvo i seguenti casi:

  • Lavoratrice madre, con dimissioni volontarie avvenute durante la gravidanza (art. 55 del D.Lgs 151/98);

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (per i periodi non lavorati) per indirizzo giurisprudenziale determinato dalla Corte di Cassazione (sez del lavoro, sentenza n. 1141/99). Si tratta del tempo parziale periodico (esempio 6 mesi lavorativi a tempo pieno e 6 mesi di sospensione)

  • Attività lavorativa svolta con contratti di collaborazione coordinata e continua (co.co.co.). L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori che nell'anno precedente hanno lavorato con contratti di lavoro subordinato (lavoro dipendente)e al momento della richiesta hanno un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continua.

Requisiti per ottenere l'indennità
Si distinguono in "requisiti normali" e "requisiti ridotti"
Entrambi sono basati sull’anzianità assicurativa e sull’anzianità contributiva.
Sulla base dei requisiti posseduti il lavoratore può chiedere l'indennità con i requisiti normali o con i requisiti ridotti.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
"Requisiti normali"

Requisiti necessari per il diritto:
a) anzianità assicurativa obbligatoria da almeno 2 anni dalla data della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro. Per soddisfare questo requisito è sufficiente che il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro pubblico o privato per una settimana di contribuzione nei due anni antecedenti la cessazione del lavoro e che la cessazione non sia conseguente a dimissioni volontarie (art. 34, comma 5 L. 448 del 23.12.’98 - finanziaria ’99).
b) anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative o di 12 mensili nei 24 mesi precedenti il periodo di disoccupazione (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività).

Presentazione della domanda
La domanda per ottenere l'indennità va presentata entro il 68° giorno dalla cessazione del lavoro. I benefici decorrono dall'ottavo giorno se la domanda è presentata dal primo al settimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre decorrono dal quinto giorno dalla presentazione della domanda se la stessa è presentata dall'ottavo al 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda (modello DS 21) va presentata all'INPS competente, direttamente dal lavoratore oppure attraverso i patronati sindacali (INCA per la CGIL).
Alla domanda vanno allegati:

  • Modelli 01/M, relativi ai versamenti effettuati all'INPS dal datore di lavoro, oppure una certificazione equivalente (certificazione anzianità assicurativa)

  • Modello DS 22, relativo alla dichiarazione del datore del lavoro

  • Modello ANF/Prest, relativo al trattamento di aggiunta di famiglia. Tale modello deve essere allegato solo se il lavoratore durante l'attività lavorativa ha percepito l'assegno dell'aggiunta di famiglia.

    La certificazione relativa ai mod. 01/M, mod. DS 22 e l'eventuale mod. ANF/Prest possono essere presentati anche successivamente alla presentazione della domanda (mod DS 21).

Durata e importo dell'indennità
L'indennità di disoccupazione con i requisiti normali corrisponde ad un periodo massimo di 180 giorni (sei mesi) dalla data di decorrenza.
Per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni di età, il periodo indennizzabile aumenta da sei a nove mesi (art. 78, comma 19, legge 23.12.2000 n. 388)
L'importo dell'indennità è pari al 40 % dell'ultima retribuzione percepita, corrispondente alla media della retribuzione percepita nel 2003.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
"requisiti ridotti"

E' diversa da quella "normale" in quanto viene erogata sulla base delle giornate di lavoro prestate nel precedente anno solare, a condizione che i rapporti di lavoro dell'anno precedente non siano cessati per dimissioni volontarie del dipendente (salvo i casi sopra descritti).
La domanda con i requisiti ridotti va fatta dai lavoratori che non hanno i requisiti normali.

Requisiti ridotti:
a) anzianità assicurativa obbligatoria di almeno una settimana nel periodo precedente il biennio di riferimento (antecedente l'anno solare di riferimento. Per soddisfare questo requisito è sufficiente che il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro pubblico o privato per una settimana di contribuzione prima dei due anni antecedenti. Per la presentazione della domanda nell'anno 2004, la settimana lavorativa deve corrispondere ad un periodo antecedente al 1.1.2002.
b) anzianità contributiva di almeno 78 giornate lavorative o retribuite nell'anno solare precedente.

Presentazione della domanda
Pena la decadenza del diritto, la domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all’indennità.

La domanda va indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l’impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall’Inps.
La domanda (modello DS 21) va presentata all'INPS competente, direttamente dal lavoratore oppure attraverso i patronati sindacali (INCA per la CGIL).
Alla domanda vanno allegati:

  • Modelli 01/M, relativi ai versamenti effettuati all'INPS dal datore di lavoro, oppure una certificazione equivalente (certificazione anzianità assicurativa)

  • Modello DS 22, relativo alla dichiarazione del datore del lavoro

  • Modello ANF/Prest, relativo al trattamento di aggiunta di famiglia. Tale modello deve essere allegato solo se il lavoratore durante l'attività lavorativa ha percepito l'assegno dell'aggiunta di famiglia.

    La certificazione relativa ai mod. 01/M, mod. DS 22 e l'eventuale mod. ANF/Prest possono essere presentati anche successivamente alla presentazione della domanda (mod DS 21).

Importo indennità requisiti ridotti
La misura dell'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti è pari al 30% della retribuzione corrisposta per le giornate effettivamente lavorate.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi della Cgil Scuola o del Patronato INCA CGIL.

Roma, 8 marzo 2004