I Sindacati chiariscono la propria posizione su alcuni aspetti contrattuali
Lettera unitaria dei segretari generali di CGIL, CISL, UIL e Snals all’ARAN che riassume i punti discussi durante l’incontro del 17 dicembre 2003
Come potete leggere si sono chiarite e specificate alcune delle questioni emerse in fase di applicazione delle disposizioni contrattuali.
Roma, 9 gennaio 2004
Testo lettera
Oggetto: applicazione CCNL 24 luglio 2003 – Sequenza contrattuale art. 142, comma 4
Le scriventi Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL del 24 luglio 2003, propongono all’attenzione di codesta Agenzia alcune problematiche emerse in sede di attuazione di alcune disposizioni contrattuali, per definire, attraverso il confronto previsto dal comma 4 dell’articolo 142 del predetto Contratto, una applicazione univoca e condivisa delle predette disposizioni, evitando così disparità applicative nei confronti del personale.
In particolare indichiamo i seguenti punti di discussione:
1. articolo 142, comma 1, lettera f, n. 10. – Il richiamo come norme tuttora applicabili, dei commi 16 e 17 dell’articolo 25 del CCNL del 4 agosto 1995 appare un evidente errore materiale, in quanto le disposizioni richiamate in tali commi sono ormai sostituite dal decreto legislativo 151/2001, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme a tutela della maternità e paternità. Il riferimento in questione, quindi, deve essere considerato come non apposto.
2. Dottorato di ricerca – Sono stati sollevati dubbi sull’attuale applicabilità delle disposizioni che regolamentano la concessione di congedi per dottorato di ricerca in quanto la legge 476/1984 risulterebbe disapplicata a norma del primo periodo del comma 1 dell’articolo 142 del CCNL. Tuttavia la legge in questione è stata modificata e integrata dall’articolo 52, comma 57, della legge 448/2001, e quindi successivamente al 13 gennaio 1994, data che segna lo spartiacque per l’automatica disapplicazione delle norme generali e speciali riguardanti il pubblico impiego. Le norme in questione devono quindi essere considerate ancora applicabili nel comparto.
3. Articolo 142, comma 1, lettera f, n. 7 – Il richiamo all’applicabilità dell’articolo 69 del CCNL del 4 agosto 1995, aveva la sola finalità di individuare le indennità che debbono essere corrisposte al personale che svolge funzioni superiori. Poiché risulta che in taluni casi si è inteso utilizzare il richiamo in questione per affermare l’attuale esistenza dell’istituto della reggenza dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di assenza del titolare, si ritiene opportuno specificare l’effettiva finalità della disposizione contrattuale, tenendo conto che le modalità di sostituzione del DSGA in caso di assenza sono specificamente regolamentate dall’articolo 55 del CCNL del 24 luglio.
4. Numero 5, lettera f) dell’articolo 142 – Premesso che l’articolo 53 della legge 312/1980 è norma speciale riguardante il personale della scuola e quindi non rientra tra quelle automaticamente disapplicate dal comma 1 dell’articolo 142, nel merito dobbiamo segnalare che alcune Direzioni provinciali dei Servizi vari del Ministero dell’Economia, dando una errata lettura di tale richiamo, non intendono applicare più le disposizioni che prevedono l’attribuzione degli aumenti biennali al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (e in particolare al personale docente di religione cattolica che non abbia maturato i requisiti per godere del trattamento economico spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai docenti non licenziabili ai sensi degli artt. 43 e 44 delle legge 270/1982). E’ evidente, tuttavia, anche a prescindere dall’applicabilità attuale della disposizione, che il richiamo all’articolo 53 della legge 312/1980 non può essere limitato al solo ultimo comma, essendo stato introdotto come richiamo generale. Esso, quindi, deve trovare attuazione anche in riferimento alle ulteriori disposizioni in esso contenute, comprese quelle che prevedono l’attribuzione al personale a tempo determinato degli aumenti biennali del 2,5%.
5. Riconoscimento servizi pre ruolo personale ATA – Il mancato richiamo nell’ambito dell’articolo 142 delle disposizioni contenute nell’articolo 66, comma 6, del CCNL dl 4 agosto 1995 (che richiamavano a loro volta quanto disposto dall’articolo 4, comma 13, del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) rischia di far ritenere non più applicabile la misura di quattro anni e due terzi ai giuridici e del restante terzo ai fini economici, del servizio pre-ruolo o prestato in carriera inferiore. E’ pertanto necessario integrare l’articolo 142 con tali specifici riferimenti.
6. Articolo 8, comma 2 – Il limite di due assemblee al mese deve intendersi riferito da una parte alle assemblee rivolte alla generalità del personale e dall’altra, disgiuntamente, a quelle che coinvolgono singoli gruppi di esso. Una diversa interpretazione rischierebbe di causare conseguenze non volute dalla contrattazione svolta, in quanto l’effettuazione di due assemblee per singola categoria di personale (ad esempio ATA) impedirebbe lo svolgimento di ulteriori assemblee rivolte alla generalità del personale.
7. Articolo 17, comma 4 – Per le modalità di utilizzazione del personale docente e ATA riconosciuto inidoneo alla funzione per motivi di salute deve farsi riferimento al Contratto decentrato del 24 ottobre 1997 – che non è superato, per quanto compatibile con le norme di legge e le modifiche delle competenze – da quanto disposto dall’articolo 35, commi 5 e 6, della legge 289/2002, onde evitare che si crei un vuoto normativo nella regolamentazione di questa delicata materia. Quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Contratto collettivo decentrato nazionale del 20 giugno 2003 sulla mobilità, infatti, integra il contratto del 1997, ma non supera le norme in esso contenute né definisce nuove procedure.
8. Art. 17, comma 8 – In primo luogo è importante chiarire che la decorrenza di quanto disposto dalla norma in questione, che esclude esplicitamente i compensi denominati Compenso Individuale Accessorio (CIA) e Retribuzione Professionale Docenti (RPD) dalla riduzione per periodi di assenza inferiori a 16 giorni, deve essere riferita – dovendosi considerare quanto concordato come interpretazione autentica della analoga disposizione contrattuale contenuta nell’articolo 23, comma 8, del CCNL del 4 agosto 1995, come modificato dall’articolo 49 del CCNL del 26 maggio 1999 – alla data di decorrenza economica di quest’ultimo CCNL. Inoltre deve essere chiarito che l’indennità di amministrazione non deve essere ridotta in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 16 giorni, nella parte in cui ha riassorbito il compenso individuale accessorio del personale ATA, escluso specificamente dalla riduzione dal comma 7, lettera a), dell’articolo 17 del CCNL.
Artt. 33 e 58 – L’applicazione delle disposizioni in questione nel corrente anno scolastico anno evidenziato l’esigenza di precisare che il riferimento a rapporti di lavoro di durata non inferiore ad un anno deve intendersi ricollegato alla natura dei posti sui quali viene offerta l’assunzione, in quanto disponibili o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto). In tal modo si eviterebbero conseguenze aberranti, quali – addirittura – la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti del personale che abbia accettato un contratto che per sua natura viene considerato annuale, ma che non ha l’effettiva durata di un anno (anche per il patologico protrarsi delle procedure di assunzione).