Idee per il rinnovo del contratto del personale all'estero
Idee e schede per il confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale docente e ATA in servizio all'estero -2002/2005-
IDEE E SCHEDE PER IL CONFRONTO SUL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO ALL’ESTERO – 2002/2005 - Bozza - Indicazioni elaborate dal settore estero CGIL Scuola
PREMESSA
In assenza di una specifica e auspicabile riforma, con il prossimo accordo, oltre che rendere operative le innovazioni previste dalla normativa vigente ,si dovranno individuare nuovi strumenti contrattuali di qualità per la diffusione della lingua e della cultura italiane all’estero.
Punto importante di riferimento per il rinnovo del CCNL per l’estero è rappresentato dall’attuazione degli impegni contrattuali assunti dal MAE e dal MIUR per l'attuazione dell'autonomia scolastica.
L’estensione all’estero di tale istituto consentirà di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto a specifici contesti.
La progettualità dell’autonomia e la formazione vanno quindi potenziate consolidando alcuni istituti quali quello del Collegio circoscrizionale e quello, importantissimo, del documento di Programmazione dell’offerta formativa, scolastica e linguistico-culturale, per gli ambiti di competenza Consolare e d’Ambasciata.
In tale contesto va valorizzata e riconosciuta la professionalità docente cui si abbina, per la garanzia della piena riuscita dell’offerta formativa, l’opera dell’unità dei servizi amministrativi.
Sul rispetto delle regole della contrattazione per tutte le materie previste vanno posti al MAE e al Governo precisi "vincoli", anche in relazione agli impegni con il Parlamento.
Le relazioni sindacali devono avere piena applicazione a tutti i livelli.
Con il rinnovo del CCNL 2002/2005 si propongono inoltre le seguenti finalità:
-Certezza di un piano pluriennale di investimenti per il mantenimento ed il potenziamento delle istituzioni scolastiche e accademiche all’estero non ritenendo più tollerabile che siano le varie finanziarie a fissare il numero dei posti statali in contingente e che il MAE non dia segnali di attivazione di una reale politica di diffusione qualificata delle nostre lingua e cultura nel mondo .
Il finanziamento e l’impiego degli organici devono essere funzionali ad un sistema scolastico culturale equilibrato e flessibile che operi nell’ottica di potenziare e qualificare la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. In questo sistema devono rientrare con pari dignità sia le scuole e i corsi sia gli interventi accademici e, più in generale, le attività degli Istituti di cultura e tutte le altre attività.
- Individuazione, all’interno del Piano pluriennale di investimenti per la Scuola , di stanziamenti necessari alla piena attuazione dell’autonomia tramite la costituzione del fondo di Istituzione anche per l’estero (con finalità specifiche) . Detti stanziamenti sono da ripartire con contrattazione ai vari livelli (centrale,di nazione estera, di circoscrizione) e da gestire previa contrattazione tra il dirigente e OO.SS. (rsu e/o rsa).
- Rispetto da parte del MIUR e del MAE degli accordi sottoscritti per quanto riguarda la costruzione progressiva di un sistema di opportunità formative articolato e di qualità che riprenda le finalità dell’integrativo estero soprattutto per quanto riguarda l’attuazione dell’autonomia organizzativa,, amministrativa e didattica con riferimento alla definizione e al potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa.
- Definizione di un "contratto individuale" integrativo del contratto a t. i. già esistente per il personale che venga destinato all’estero al fine di definire con chiarezza le condizioni e la durata dell’impegno, lo status giuridico, gli obblighi , eventuale notifica etc. In tale contesto va perseguito il superamento dell’obbligo di firma dei verbali:
-Definizione di precisi riferimenti per il contenzioso e le controversie con piena applicazione della normativa metropolitana su conciliazione e arbitrato con individuazione delle sedi di riferimento;
-Intervento in merito alla selezione che dovrà riguardare la conoscenza della lingua scritta e orale così come previsto dalla "sequenza contrattuale" per l’estero e dovrà essere gestita da Agenzie di qualità indicate in contratto.
-Individuazione di strumenti per la destinazione all’estero che, nel rispetto dei periodi di permanenza e delle pause in Italia nonchè della corretta fase di transizione, non diano luogo a "trattamenti" differenziati.
-Piena applicazione delle tutele contrattuali e completa garanzia dell’assistenza sanitaria;
-Definizione di testo unico delle norme contrattuali e legislative per l’estero ( rientri, valutazione servizi, applicazione normativa supplenti, legge parità, ambiti disciplinari, valutazione e valorizzazione dell’esperienza all’estero.
-Modifica della tabella degli assegni di sede in presenza di figure professionali nuove quali i Dirigenti scolastici e i Direttori SGA e in presenza di ingiustificati riferimenti interni e soprattutto esterni al settore.
-Impegno MAE rispetto ad accordi bilaterali che prevedano, per i contrattisti e per i contrattisti locali, con riferimento alla normativa del paese estero ospitante, l’individuazione di un contratto tipo di riferimento.
SCHEDE
1) CONTRATTAZIONE ALL’ESTERO
Situazione
Diverse norme contrattuali e legislative vigenti risultano non applicate. Non sono state estese all’estero le innovazioni in materia scolastica quali l’Autonomia , la normativa sui supplenti, quella sui congedi parentali etc., mentre su altri istituti quali ferie permessi, assenze, si sono registrate interpretazioni unilaterali .
Di conseguenza si fa ancora riferimento a figure amministrative e professionali non più esistenti.
Non viene indicato ai dirigenti scolastici come rapportarsi alla figura del console che continua ad esercitare un ruolo di provveditore ormai superato. Si definiscono gli "istituti comprensivi" senza riferimenti alla normativa esistente.
Si è proceduto al raggiungimento dell’accordo sull’invio con grandi difficoltà.
In merito si ricorda la questione della emanazione della legge 147/2000 sulla quale si è dovuto intervenire con forza per ricondurre alla naturale sede pattizia le procedure di destinazione rese oggetto di legge a pochi mesi dalla sottoscrizione della "sequenza contrattuale" per l’estero che affrontava , tra l’altro, la medesima materia.
Obiettivi
Anche per l’estero vanno pienamente rispettate le regole della contrattazione ribadendo che precisi vincoli vanno posti al Governo, anche nel suo impegno con il Parlamento, per evitare che, in futuro, debbano ripetersi fatti come quello della emanazione di atti legislativi su materie di competenza della contrattazione.
Richieste
Si indicano alcuni elementi di massima che dovranno essere oggetto di modifiche applicative in sede di discussione contrattuale.
Offrire al personale della scuola un quadro contrattuale di riferimento compiuto e snello. Il contratto deve diventare l’unico riferimento per la disciplina del rapporto di lavoro. Vanno pertanto disapplicate tutte le disposizioni riferite alla parte del rapporto di lavoro regolate con provvedimenti legislativi ancora in vigore e i rispettivi contenuti vanno riconfermati o "ricontrattati" con chiarimenti ulteriori qualora necessario ( un esempio su cui intervenire con urgenza è fornito dalla materia della destinazione, della gestione delle prove di accertamento e delle graduatorie permanenti ).
Affrontare e rimuovere ogni ostacolo all’utilizzazione dei permessi per l’aggiornamento e formazione;
Contrattualizzazione ed applicare la valutazione del servizio per tutto il personale all’estero con rapporto di lavoro a tempo indeterminato su posti di contingente;
Attuata anche per l’estero della specifica previsione di legge in materia di sanzione disciplinare che attribuisce questa materia alla definizione fra le parti anche per evitare interventi unilaterali dell’amministrazione.
Definire la materia delle controversie e la relativa sede di riferimento e la materia del contenzioso.
- Stilare un testo unificato di tutte le norme contrattuali per l’estero ;
2)AUTONOMIA , PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E CULTURALE ALL’ESTERO, FONDO DI ISTITUZIONE.
Situazione
La normativa anche contrattuale i ha introdotto alcune innovazioni di qualità quali l’ "Autonomia" all’estero, il piano dell’offerta formativa anche circoscrizionale, le funzioni obiettivo, i progetti per il miglioramento dell’offerta formativa, le collaborazioni plurime, l’articolazione della funzione docente, la definizione dei collegi dei docenti ( che tuttavia non comprende la totalità del personale docente impegnato all’estero) e il consolidamento delle relative competenze.
Argomenti su cui il MAE ha mostrato scarso entusiasmo.
Obiettivi
Adesso che il principio è divenuto elemento costituzionale, va pienemante estesa all’estero l’Autonomia scolastica cui vanno rapportati gli istituti innovativi vigenti e va nuovamente sottolineato l’obbligo di "concordare" con le OO.SS. provvedimenti da adottare.
Si tratta di una fase importante per via dell’individuazione dei necessari adattamenti.
Nella fase dell’acquisizione dell’Autonomia, l’istituto delle definizione del piano dell’offerta formativa dovrà consolidarsi presso le istituzioni scolastiche all’estero e dovrà rapportarsi al documento di programmazione dell’offerta formativa, scolastica e linguistico / culturale di Circoscrizione e/o di Nazione estera.
L'autonomia, prendendo in nuova considerazione il lavoro della scuola, lo dovrà affidare alle decisioni progettuali di promozione, di sostegno e di miglioramento dei processi innovativi che ogni istituzione scolastica assumerà.
Richieste
Lo scambio e l'arricchimento reciproco tra paesi, va attuato con la definizione di strumenti flessibili e di progetti aperti, per garantire meglio la promozione del nostro patrimonio anche al di fuori delle nostra collettivita' avendo come riferimento il quadro di intesa con il paese ospitante.
Vanno individuati tali strumenti per estendere effettivamente all’estero il modello di scuola dell’autonomia che sosteniamo e affermiamo.
I nuovi strumenti di flessibilità che prefigurano l' "Autonomia" quali la definizione del Piano dell'offerta formativa, la individuazione delle funzioni obiettivo , l'attivazione delle collaborazioni, l'ampliamento dell'offerta formativa stessa ecc., vanno potenziati e verificati opportunamente .
Va perseguito il disegno di definire chiari riferimenti gestionali, amministrativi e organizzativi per l’attuazione dell’istituto in questione.
Il concetto secondo il quale le scuole statali italiane all'estero potranno prevedere che i propri docenti svolgano attivita' didattiche rivolte al pubblico anche di adulti va ripreso tenendo conto delle esigenze formative provenienti dai territori e divenendo cosi' punto di riferimento importante nel campo della diffusione della nostra lingua e della nostra cultura.
Altro obiettivo è costituito dalla più puntuale definizione del Collegio docenti circoscrizionale.
Se ne dovranno rivedere e definire meglio la composizione, le competenze, il ruolo e il riferimento.
Esso andrà convocato almeno due volte e avrà, tra l’altro, competenze sulla definizione del piano di offerta formativa territoriale concorrendo alla stesura del documento di diffusione dell’Offerta formativa di Circoscrizione.
Avrà la titolarità della gestione di Progetti di miglioramento dell’O.F. e di Funzioni obiettivo aggiuntivi a quelli "deliberati" dei "tradizionali" Collegi dei Docenti in relazione ai propri PPOOFF .
Essi Progetti e Funzioni saranno finalizzati alle esigenze territoriali e riguarderanno il personale non facente parte dei "tradizionali" Collegi dei docenti.
3) FONDO D’ISTITUZIONE
Situazione
Non esiste attualmente all’estero uno strumento che permetta dal punto di vista gestionale e finanziario all’Autonomia di "muoversi" tramite risorse, opportunità e strumenti congrui.
E’ ancora in funzione la Cassa Scolastica la cui esistenza si pone ora in netto contrasto con l’Autonomia stessa e con la figura del Dirigente Scolastico
Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di sostenere e retribuire l’impegno professionale per l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta formativa , dare certezza di risorse alla programmazione prevista dal POF riconoscendo gli impegni aggiuntivi dei docenti nelle attività di insegnamento e in quelle funzionali.
Anche il personale ATA deve avere la garanzia della sufficienza delle risorse disponibili.
Alla scuola dell’autonomia risulta peraltro funzionale avere certezze e efficienza di funzionamento dell’organizzazione dell’Amministrazione a livello di circoscrizione Consolare e di Nazione estera.
Richieste
In attesa dell’estensione all’estero di organismi di gestione democratica, vanno individuate e regolamentate, tramite la contrattazione, le risorse necessarie.
All’interno del Piano pluriennale di investimenti per la Scuola vanno previsti infatti stanziamenti necessari alla piena attuazione dell’autonomia tramite la costituzione del Fondo di Istituzione anche per l’estero (con finalità specifiche) .
Gli stanziamenti in questione sono da ripartire, con contrattazione ai vari livelli (centrale,di nazione estera, di circoscrizione) e da gestire previa contrattazione tra il Dirigente e le OO.SS. (rsu e/o rsa).
Va assunta l’esigenza di una nuova organizzazione periferica dell’Amministrazione con valorizzazione delle competenze già esistenti in loco quali quelle dei Dirigenti scolastici e delle Unità sga.
Le competenze , le modalità di individuazione dei bisogni e dei "profili" necessari alle risposte, le designazioni, le prestazioni aggiuntive, le valutazioni sono definite a livello di istituzione scolastica o di circoscrizione dal Collegio dei Docenti e , per gli altri aspetti inerenti le ricadute sulla organizzazione del lavoro, contrattati con le RSU.
(Per la gestione tecnica degli stanziamenti si può ipotizzare l’applicazione di un sistema analogo a quello individuato per i fondi relativi ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa).
4) AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE -FRUIZIONE DEL DIRITTO
Situazione
A parte una formazione iniziale gestita dal Ministero degli Affari Esteri nella fase della destinazione e alcune isolate iniziative di dubbia validità, non esiste alcun progetto compiuto sulla formazione e l’aggiornamento del personale.
La scarsità di risorse messe a disposizione dal MAE dimostra la sottovalutazione della questione.
Con l’intervento effettuato tramite il contratto integrativo estero si potrà aprire una fase nuova per la formazione e l’aggiornamento.
Obiettivi
Va nuovamente sancito il diritto del personale all'estero alla partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento da svolgere ordinariamente fuori dall'orario di servizio.
Anche per l'estero la contrattazione è finalizzata a migliorare il servizio scolastico e a valorizzare la professionalità del personale direttivo, docente e ATA.
I riferimenti al personale della scuola all'estero presenti nel contratto integrativo generale sottopongono il MAE un impegno specifico.
Per l’individuazione e la gestione delle funzioni obiettivo e dei progetti per il miglioramento dell’offerta formativa va valorizzata e sostenuta la flessibilità progettuale delle scuole con possibilità di definizione delle aree e degli ambiti di intervento in relazione ai POF e alla programmazione generale di Circoscrizione e di Nazione.
La formazione, va orientata, in particolare, all'attuazione dell'autonomia scolastica, all'innovazione metodologico-didattica, ai contenuti della progettazione delle attività di insegnamento attuato dalle iniziative scolastiche di cui all’art. 636 del decreto legislativo 297/94, al potenziamento dell’offerta formativa, all’accrescimento della qualità professionale anche con riferimento allo sviluppo della professione docente e alla valorizzazione della professionalità ATA, alla acquisizione di competenze per l’assolvimento dei compiti affidati alle funzioni obiettivo (artt. 17 e 29 del CCNL), agli approfondimenti delle competenze previste per lo svolgimento delle funzioni di lettore e di lettore con incarichi extra accademici.
In particolare, nei casi di insegnamento presso corsi integrati, progetti bilingui, scuole straniere ed internazionali, impegni come lettori, la formazione andrà finalizzata all’approfondimento di specifiche competenze didattiche e soprattutto relazionali nonché all’approfondimento delle impostazioni pedagogiche e didattiche del sistema scolastico locale.
Ciò al fine di superare incomprensioni tra appartenenti a sistemi diversi e relative conseguenze.
Richieste
Il personale docente potrà usufruire di cinque giorni per ciascun anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.
La partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla amministrazione o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato servizio a tutti gli effetti.
L'Osservatorio di orientamento e di monitoraggio della formazione espleterà la sua funzione anche in relazione ai processi previsti dalla sequenza per l'estero (autonomia, innovazioni, qualità professionale, potenziamento della offerta formativa ecc.)
Si dovrà entrare nel merito delle competenze di individuazione delle funzioni - obiettivo e delle relative modalità di accesso con coinvolgimento dei collegi dei docenti e nel merito delle modalità di acquisizione dei nuovi profili ATA.
L' Amministrazione (MAE e MPI) dovrà annualmente individuare, entro una data prefissata, contenuti e modalità per formazione e/o aggiornamento finalizzati nonché per la formazione iniziale specifica.
Vanno fissati con chiarezza, tramite contrattazione, le competenze e i livelli per la gestione di una importante politica di formazione nei confronti del personale in questione ribadendo che essa formazione rappresenta un diritto. Devono essere definiti gli obiettivi e le finalità.
L’Amministrazione - MPI e MAE – viene impegnata a costruire un sistema di opportunità formative articolato e di qualità per il personale in considerazione di quanto stabilito per ciascun anno scolastico.
Tra le attività di formazione rientra anche la partecipazione del personale della scuola in servizio all’estero ad iniziative formative organizzate da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere operanti nelle circoscrizioni consolari di riferimento, enti riconosciuti .
Va ribadito che il Personale Docente e i Direttori dei servizi generali ed amministrativi in servizio nel contingente statale possono assumere anche l’incarico di formatori.
In sede di contrattazione annuale saranno individuati i contenuti e le modalità per l’attuazione delle iniziative di formazione indirizzata a specifici istituti contrattuali:
- compiti relativi alle funzioni obiettivo;
- impegno nei progetti per il miglioramenti offerta formativa e per il superamento del disagio scolastico;
- impegno nelle collaborazioni plurime;
- impegno nelle attività didattiche rivolte agli adulti.
Le attività di formazione da attivare, previa contrattazione, sono promosse a livello di MAE d’intesa col MPI, a livello di circoscrizione consolare con garanzia dell’offerta di supporto alla progettualità di istituzione, a livello di singola istituzione che potrà anche avvalersi del contributo di istituzioni scolastiche straniere presenti nella sede.
Va sottolineato che i progetti di miglioramento dell’O.F. devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari finanziate con le specifiche risorse e che la contrattazione sulla materia in questione si espleta, oltre che a livello nazionale e consolare, anche a livello di istituzione .
Va valorizzata la formazione gestita direttamente dalle istituzioni scolastiche.
Per il personale ATA va garantita accanto al tradizionale aggiornamento la formazione specialistica e ogni altro tipo di formazione che gli permetta, al rientro in territorio metropolitano, di godere dei benefici previsti dal contratto metropolitano.
5) RELAZIONI SINDACALI - DOVERI DELL’AMMINISTRAZIONE
Situazione
Le relazioni sindacali, suppur attivate, si svolgono con difficoltà e non sempre hanno seguito.
Esse risultano difficili ai livelli periferici e di istituzione ponendo le RSU e le stesse RSA in condizioni di non potere esercitare la contrattazione e , più in generale, le stesse relazioni sindacali.
Non risultano attivati gli organismi di conciliazione presso gli Uffici consolari per i conflitti locali.
Rispetto ai doveri dell’Amministrazione, si registrano inadempienze nella applicazione delle innovazioni in materia di scolastica, nell’applicazione dei contratti e, più in generale , nel definire un progetto di potenziamento delle istituzioni scolastiche ed accademiche all’estero.
Obiettivi
L’elezione delle RSU impone cambiamenti anche al modo di far sindacato sul posto di lavoro e sollecita un nuovo impegno, oltre che sui temi della offerta dei servizi, anche sulla contrattazione vera e propria dentro le singole istituzioni scolastiche .
E’ in questa sede che risultano dislocate importanti funzioni quali quella della definizione del POF e quella della partecipazione alla costruzione della programmazione circoscrizionale o di nazione con tutte le relativa "ricadute" decisionali.
L’Amministrazione deve rispettare tutte le relazioni sindacali ai vari livelli contemplate per le materie previste dalla normativa contrattuale vigente, sia estera che metropolitana di riferimento.
Nello specifico deve assicurare che tale diritto sia garantito , a pieno, anche a livello di circoscrizione Consolare e d’Ambasciata.
Deve individuare risorse per l’attuazione dell’autonomia, fornire certezze di tempi e di riferimenti per le operazioni di gestione degli organici e del personale.
Vanno attivate pienamente le sedi di conciliazione.
Richieste
L’Amministrazione è tenuta all’interno del Piano pluriennale di investimenti per la Scuola , alla individuazione di fondi necessari alla piena attuazione dell’autonomia all’estero.
Oltre al dovere di costruire, di concerto col MIUR un sistema di opportunità formative articolato e di qualità per il personale, l’Amministrazione del MAE è tenuta ad attuare integralmente le norme sulla semplificazione e sulla trasparenza amministrativa.
In particolare tale obbligo va attivato in riferimento alla definizione dell’organico a ai conseguenti atti quali la destinazione e la mobilità all’estero.
Particolare impegno va rivendicato nella semplificazione amministrativa sulle procedure relative all’invio con riduzione delle spesso inutili e ripetitive "incombenze" burocratiche.
Altro obbligo dell’Amministrazione è quello di assicurare l’applicazione e il rispetto dell’applicazione dei Contratti.
Gli organismi di conciliazione di cui all’art.1 comma 2 dell’accordo successivo dell11-12-96 di livello centrale vanno integrati, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri con una delegazione MIUR.
Va garantito l’effettiva costituzione del previsto organismo di conciliazione presso gli uffici consolari per i conflitti a livello di circoscrizione.
Vanno poi individuati strumenti certi per superare il persistente ritardo nel pagamento delle retribuzioni e degli assegni di sede con la definizione dei responsabili del procedimento.
L’amministrazione deve applicare tutte le innovazioni intervenute in materia scolastica e, sulla gestione del personale deve superare i ritardi ormai patologici individuando le cause e i relativi rimedi.
Deve riconoscere che l’organizzazione del lavoro va contrattata con l’impegno del nuovo soggetto rappresentato dalle RSU che si muove con pienezza di poteri pattizi.
Deve applicare le "tutele contrattuali" in materia di assenze, ferie permessi retribuiti e congedi parentali con contrattazione per le "ricadute" sulla corresponsione dell’assegno di sede.
Va garantita l’assistenza sanitaria.
6) ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA, VALUTAZIONE TITOLI E DESTINAZIONE ALL’ESTERO
Situazione
Si tratta della selezione per l’inserimento in graduatoria permanente che fa parte della "questione" della destinazione.
In questi ultimi anni ha subito diversi interventi di cui uno anche legislativo. Sulla materia si sono pertanto sovrapposte norme contrattuali di difficile interpretazione e norme legislative anche in parte disattivate.
Ne risulta un quadro normativo di riferimento complicato che ingenera, in riferimento al personale,
"trattamenti" a volte differenziati seppur in riferimento ad analoghe situazioni.
L’ultimo "impianto" della prova di accertamento con il quale si è superata la riduttiva prova "pratico- orale" prevista dalla legge 147/2000 ha mostrato tuttavia alcuni limiti. La tabella di valutazione dei titoli non risulta completamente attuale.
Obiettivi
Ridare alla prova di accertamento della conoscenza della lingua la forma prevista dalla "sequenza contrattuale per l’estero" e superare la confusione normativa e porre il personale in pari condizioni rispetto al quadro normativo di riferimento. Rivedere la tabella di valutazione dei titoli.
Richiesta
1. . L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, che costituisce titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 3, è effettuato mediante una prova unica, mirante all’accertamento della conoscenza scritta e orale della lingua straniera, indetta con cadenza triennale a decorrere dall'ultima prova.
2. L’accertamento è effettuato mediante prove strutturate predisposte dalle Università - facoltà di lingua straniera - o dagli Enti certificatori a livello internazionale Aliance Francaise, British Council, Goethe Institute, Cervantes
3. Le prove strutturate sono distinte specificatamente per area linguistica (francese, inglese, spagnola e tedesco), sono finalizzate alla verifica di un congruo livello delle competenze individuali circa la conoscenza orale e scritta della lingua.
La valutazione complessiva della prova è effettuata in ottantesimi.
Supera l'accertamento della conoscenza della lingua straniera il personale che riporta una valutazione di almeno 56/80. Al termine di ogni giornata inerente l’effettuazione delle prove strutturate sono redatti appositi elenchi dei candidati che hanno superato dette prove.
Gli elenchi dovranno riportare il punteggio assegnato nonché l’eventuale indicazione dell'idoneità per la destinazione alle scuole europee e/o di lettorato.
Al termine di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascuna area professionale, per ciascuna area linguistica per le scuole europee e per i lettorati
4. Il personale incluso negli elenchi di cui al comma precedente acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi 9 anni scolastici.
Il Ministero degli affari esteri pubblicherà analoghi elenchi con i nominativi del personale della scuola che, avendo superato le prove di selezione indette negli anni 1993 (?),1995 e 1997, sono in possesso di un titolo professionale valido anch'esso per 9 anni scolastici come disposto dall'art.5 dell'accordo estero 11.12.96.
5. Titoli culturali, professionali e di servizio
La tabella di valutazione va in parte modificata per permettere la valutazione di titoli non attualmente previsti .
6. Sulle destinazioni all'estero, disposte in base alle graduatorie permanenti, opera il disposto dell'art. 5, comma 7 dell'accordo estero 11.12.96 relativamente a tutto personale in servizio all’estero a tale data compreso quello "destinato" per effetto dell’art. 10 del bando-selezione concorsuale 22-3-1995 (?).
Opera altresì il disposto ( chiarimento art.9 accordo sull’invio del 14-9-2001) del comma 6 dell’accordo successivo dell’11-12-96 per i "destinati" all’estero fino all’aggiornamento della graduatoria permanente per l’anno scolastico 2002-2003 con la sola modifica relativa alla permanenza in Italia che non può che essere fissata per tutti in misura uguale.
In relazione a ciò la nuova iscrizione alla graduatoria dei destinati all’estero per effetto del suddetto comma 6, potrà avvenire, dopo...... un anno di effettivo servizio in Italia indipendentemente dall’aggiornamento della graduatoria stessa sempre che esista il possesso di una idoneità valida..
( in alternativa va valutata l’ipotesi di non depennare il personale destinato ma di sospenderlo in relazione al periodo di impegno all’estero).
(sugli "articoli 10", in generale, va fatta una riflessione approfondita mirante al superamento di "trattamenti" differenziati )
Restano ferme le altre disposizioni transitorie con il chiarimento che concorre alla definizione del
" tetto" dei 14 anni previsto dall’ultimo comma del suddetto art. 9 il servizio all’estero in posizione di collocato fuori ruolo.
All’accertamento va ammesso il personale che abbia i requisiti richiesti i quali restano pienamente validi in caso di passaggio di cattedra o in caso di insegnamento di discipline appartenenti al medesimo ambito disciplinare del medesimo ruolo .
Per i passaggi di ruolo, la normativa relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alle prove di accertamento per l’invio all’estero dovrà modificarsi nel momento in cui, per effetto dell’applicazione di ambiti disciplinari trasversali agli ordini di scuola, essi passaggi di ruolo si renderanno , in territorio metropolitano, superflui.
7. Esaurimento graduatorie e prove straordinarie – Revisione delle operazioni previste dall’art. 7 dell’accordo sulla destinazione all’estero del 14-9-2001
Va ,innanzitutto, attivata la procedura di indizione di prove straordinarie limitatamente ai codici funzione richiesti prima della scadenza del triennio garantendo comunque il rispetto di tutte le prove ordinarie triennali.
I posti scoperti vanno, nelle more dell’espletamento, affidati a personale con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la normativa vigente in materia.
Nei casi di sopravvenuta necessità, individuata previa attivazione delle relazioni sindacali, l’Amministrazione potrà attingere a codici funzione del medesimo ambito disciplinare e della medesima area.
Anche per le scuole Europee l’Amministrazione opererà come detto sopra senza però poter accedere a graduatorie di altre aree.
8. Restituzione a domanda, per malattia o altre cause prima di avere completato il mandato
Il personale, depennato dalla graduatoria permanente perché destinato all’estero, rientrato in territorio metropolitano prima del completamento del mandato per malattia o a domanda, deve svolgere almeno un anno di servizio e possono quindi essere nuovamente inseriti in graduatoria ed ottenere una destinazione sempre nel rispetto dei "tetti" di riferimento previsti dal contratto dell’14-9-2002 compreso quelli della fase di transizione.
9. Interruzione del servizio all’estero
Va chiarito il contenuto dell’art.10 dell’accordo del 14-9-2001 rispetto alla incompatibilità e alla inidoneità del personale all’estero.
Vanno anche elencate quali possano essere le esigenze del sistema scolastico nazionale che comportino l’interruzione del servizio all’estero e a chi va attribuita la scelta.
7) CONTRATTO INDIVIDUALE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Situazione
Le condizioni di destinazione e di esercizio dell’impegno all’estero risultano incerte
e non omogenee tra i vari Paesi esteri.
Obiettivo
Dare certezze al personale destinato
Richieste
1. Al personale individuato, come destinatario del Provvedimento di mobilità Professionale per prestare servizio all'estero, viene invitato a sottoscrivere uno specifico contratto Individuale di lavoro integrativo del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso il quale deve contenere:
a) La durata della destinazione all'estero;
b) La sede di destinazione con l’indicazione della relativa tipologia (disagiata, particolarmente disagiata, incarichi extraccademici, ecc. );
c) L’obbligo di permanere in tale sede per almeno un biennio
d) Il trattamento economico e le indennità spettanti al momento della destinazione e durante tutto il periodo di permanenza all'estero;
e) L'indicazione delle norme contrattuali legislative specifiche ed eventuali intese bilaterali relative allo status del personale della scuola in servizio all'estero
f) Le situazioni che comportano la risoluzione del contratto.
g) Notifica e status giuridico all’estero, obblighi, assistenza sanitaria etc.
2. Il contratto individuale acquista efficacia a seguito del perfezionamento della procedura per il collocamento fuori ruolo che sarà eseguita, come per la procedura di invio, nel rispetto di quanto previsto in materia di snellimento burocratico.
8) IMPEGNO DEL PERSONALE PRESSO I CORSI DEGLI IICC
Situazione
In atto non esiste l ‘impegno del personale della scuola pur essendo previsto dalla legislazione vigente.
La legge 296 introduce infatti alcune novita’ sull’organizzazione e il funzionamento dei corsi di lingua e cultura italiana di pertinenza degli Istituti Italiani di Cultura e sul reclutamento di personale da impegnare nei corsi stessi .Il regolamento attuativo della legge 401/90 (D.M. 392/95) aveva gia’individuato le tipologie di corsi oggetto di gestione da parte degli Istituti di cultura e , in relazione, aveva previsto la utilizzazione, oltre che di personale appartenente agli Istituti stessi, anche , per completamento d’orario ,di personale docente "di ruolo" in servizio nella sede dei corsi.
Obiettivi
Con la legge in questione viene introdotta la possibilita’ di assegnare personale di ruolo in servizio all’estero anche alle Istituzioni Culturali per l’insegnamento presso i corsi di lingua italiana nonche’ la possibilita’ di destinare a tale funzione anche il personale inserito presso le graduatorie permanenti per l’assegnazione all’estero "compreso quello proveniente dai corsi di cui all’art:636 del T.U. 297/94".
Richiesta
La circostanza illustrata va quindi regolamentata ed applicata.
9) SUPPLENZE ALL’ESTERO- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -
Situazione
Si registrano applicazioni di norme in difformità a quelle metropolitane.
Vige un blocco della dinamica salariale in relazione ai benefici economici e agli adeguamenti degli assegni di sede.
Obiettivi
Nelle istituzioni e nelle iniziative scolastiche all’estero, i contratti relativi alle assunzioni a tempo determinato del personale docente supplente sono adottati secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dal CCNL, dall’art. 16 della sequenza, e dalla normativa attualmente vigente per il territorio metropolitano .La formazione delle graduatorie resta di competenza dell’Amministrazione mentre il reclutamento va pienamente contrattualizzato con l’obiettivo della trasparenza, dell’efficienza e del controllo.
Richiesta
A decorrere dal 1 settembre _______ le graduatorie costituite in ogni circoscrizione consolare sono articolate, per ciascun insegnamento/cattedra o posto, in conformità a quanto avviene in territorio metropolitano :
Il requisito del possesso della residenza nel Paese ospite è documentato da _____________ .
Gli interessati possono richiedere l’iscrizione nelle graduatorie di due circoscrizioni consolari
Mediante norme di raccordo con le disposizioni emanate dal Ministero della P.I., il MAE assicura il rispetto delle precedenze previste, in materia , dall’art. 4 della legge 124/99 e dal relativo Regolamento .
Il trattamento economico – importo annuo della retribuzione - da corrispondere al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del nuovo principio introdotto dal D.L.vo n. 62/98 come modificato dall’art. 16, comma 3, della sequenza 24.2.00, è definito, per ogni singolo Paese, dall’Amministrazione previa attivazione dell’informazione di cui all’art.12 della sequenza o, se necessario, data la varietà delle situazioni retributive presenti nel Paese ospite, dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 11 della sequenza medesima;
Quanto disposto dall’art.16, 1° comma, della sequenza per l’estero, circa la durata del rapporto di lavoro e le garanzie contrattuali ( ferie, permessi, assenze, tutela maternità ecc. ...) opera su tutti i contratti a tempo determinato stipulati all’estero.
Vanno determinate le conseguenze della piena applicazione della normativa metropolitana anche con riferimento all’assegno di sede (integrativo?).
Va garantita la dinamica salariale e l’aggancio degli assegni di sede a quelli del personale del contingente.
Vanno inoltre garantiti i versamenti assistenziali e previdenziali nel rispetto della normativa internazionale e nazionale.
10) LETTORI
Situazione
Nonostante con l’integrativo estero" si sia fatta chiarezza sul ruolo, sulle competenze sui doveri e sulle dipendenze ( Console o Ambasciatore) ancora si registrano incomprensioni specie a livello periferico.
Obiettivo
Superamento di qualunque interpretazione soggettiva degli accordi e coinvolgimento , nella definizione dei compiti, delle autorità consolari e diplomatiche su progetto con riferimento al piano di offerta formativa circoscrizionale o di paese come previsto dal contratto.
Richieste
In qualunque contesto il Lettore operi, gli va garantito l’esercizio di tutti i diritti derivanti dal proprio stato giuridico ( assenze per malattia, ferie, permessi, congedi parentali etc.).
In questo senso l’Amministrazione dovrà rispettare gli accordi sottoscritti stilando opportuni accordi con le autorità accademiche, con gli Istituti di cultura etc. già in fase di definizione della esigenza del posto di lettorato.
Va ribadito ancora che l’attività del lettore è di collaborazione con il titolare della cattedra o con il Capo del Dipartimento al quale è assegnato e che, inoltre, nell’ambito delle indicazioni stabilite dall’Istituzione universitaria, predispone egli stesso il proprio piano di attività.
Analogamente, qualora le Università non richiedessero integralmente la prestazione oraria di 18 ore medie o periodi accademici equivalenti, le attività residuali
"a completamento" chiaramente definite, vanno svolte sulla base di un progetto organico di utilizzazione elaborato sempre con la collaborazione del lettore e previa attivazione delle relazioni sindacali.
Va scritto ancora più chiaramente che non sarà più possibile svolgere attività docente presso Istituti di cultura che non siano nella medesima sede di servizio.
Va ribadito che le attività di promozione della lingua e cultura derivanti dagli incarichi extra-accademici, sono svolte nel quadro di una collaborazione con le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari, gli Istituti di cultura.
Tutte le attività , chiaramente elencate, fanno sempre capo a categorie che attengono allo specifico profilo.
Va sottolineato che lo stesso impegno del lettore con incarichi extraaccademici , viene definito previa attivazione delle relazioni sindacali , su indicazione dell’Autorità consolare o Diplomatica e sulla base di un organico redatto in collaborazione con il lettore stesso.
Sull’attività dei lettori, anche al fine di evitare utilizzazioni improprie, l’Amministrazione deve assumere uno specifico impegno per conto degli Uffici Consolari i quali sono tenuti a fornire periodicamente alle OO SS informazioni e dati .
11) APPLICAZIONE LEGGE DI PARITÀ – PERSONALE CONTRATTISTA E CONTRATTISTA LOCALE
Situazione
In atto il Ministero degli Affari esteri non ha ancora fatto chiarezza sulla situazione dell’intervento dei Privati nel campo della diffusione delle nostre lingua e cultura.
Non ha affrontato il problema dei contrattisti e dei contrattisti locali con il risultato che questi, laddove esistono, non sempre hanno riferimento rispetto alla legge locale per l’applicazione degli "istituti" base.
Non risultano attivate a pieno le procedure per l’applicazione della legge di parità scolastica.
Obiettivi
Attivare, con le OO.SS. locali , se esistenti, una azione concertata a difesa dei diritti di tali lavoratori.
Attivare, in assenza, dirette iniziative locali usufruendo anche di strumenti di contenzioso, per il rispetto delle norme minime.
Concordare col MAE un impegno generale di attivazione accordi bilaterali in merito.
Richieste
Va rivendicata immediata e piena applicazione all’estero della legge sulla parità scolastica a tutela della qualità dell’intervento dei privati e per il rispetto dell’applicazione dei contratti per il personale assunto in loco, considerato che in moltissime parti del mondo l’immagine della nostra lingua e della nostra cultura è affidata unicamente al privato.
Per i "contrattisti" va avviata una riflessione specifica sull’impegno da assumere, di concerto con i sindacati locali e nel quadro di un accordo sindacale internazionale,. Va rivendicato da parte del MAE l’avvio di accordi bilaterali che prevedano, , con riferimento alla normativa del paese estero ospitante, l’individuazione di un contratto tipo di riferimento.
Per il personale a "totale carico" delle nazioni straniere va rivendicato altresì ipegno del MAE e del Governo sulla libera circolazione dei titoli di studio e delle professionalità a livello europeo nonchè sulla valutazione di omogenei servizi prestati al medesimo livello.
12) ORARIO
Va concordato, in fase di rinnovo del CCNL Estero, il rispetto dell’integrativo estero con il quale si è intervenuti sull’orario del personale della scuola in servizio all’estero.
Va automaticamente applicato all’estero quanto concordato sull’orario con il CCNL Scuola 2002-2005.
13) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA con MAE e MIUR....per le specificità da definire in relazione agli argomenti elencati
Roma, 20 giugno 2002