Il Consiglio di Stato sull'indennità di maternità
Si pubblica un importante parere del Consiglio di Stato sulla indennità di maternità per il personale supplente con un puntuale commento, nella sezione Approfondimenti di Filippo Possidente, segretario provinciale della Cgil Scuola di Pisa.
Si pubblica un importante parere del Consiglio di Stato sulla indennità di maternità per il personale supplente con un puntuale commento, nella sezione Approfondimenti di Filippo Possidente, segretario provinciale della Cgil Scuola di Pisa.
Il Ministero ha emanato il relativo decreto di accoglimento.
Nella fattispecie viene chiarito che le lavoratrici madri hanno diritto all’indennità di maternità anche al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 17 L. 1204/71 se godono della indennità ordinaria di disoccupazione se è meno favorevole.
INDENNITA’ DI MATERNITA’ AL PERSONALE PRECARIO
Spetta anche a quelle lavoratrici che, al momento dell’interdizione obbligatoria, godono dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
<< IMPORTANTE PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO >>
Crediamo di fare cosa utile nel proporre le seguenti note, relative all’oggetto.
Il Consiglio di Stato ( sez. II, parere n°349 del 10 marzo 1999), conseguente ad un ricorso straordinario patrocinato dalla CGIL Scuola di Pisa, ha riconosciuto il comportamento scorretto dell’amministrazione scolastica che negava il diritto in parola ad un supplente che aveva richiesto la corresponsione dell’indennità di maternità in costanza di godimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione (1). Si precisa che il supplente in questione non aveva il requisito di cui al comma 2, art. 17 della legge 1204/71: almeno un giorno di servizio nei 60 giorni antecedenti l’inizio dell’interdizione obbligatoria pre-partum. In pratica l’amministrazione riconosce il diritto in parola solamente a favore di quelle lavoratrici che risultano in servizio al momento dell’inizio del congedo obbligatorio o che, non occupate, possono vantare almeno un giorno di servizio nei 60 giorni antecedenti, disconoscendo, quindi, quanto indicato dalla legge 1204/71 ai commi 2 e 3 , dell’art.17.
La lavoratrice in questione, tramite il nostro ufficio sindacale, produsse preliminarmente un "atto di diffida" e poi un ricorso straordinario al Capo dello Stato(2) al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto. Il ricorso ha avuto esito positivo, con il citato favorevole parere del Consiglio di Stato.
Inoltre è stato ribadito che, ai sensi dell’art.8 della legge 1° giugno 1991 n°166 (ex D.L. n°103/91), la retribuzione dell’indennità, anche per tali casi, spetta sempre all’amministrazione in cui la lavoratrice ha prestato l’ultimo servizio utile prima dell’inizio dell’interdizione obbligatoria dal lavoro. Infatti la stessa amministrazione sosteneva che, in ogni caso, l’indennità doveva essere a carico dell’ INPS.
Si deve anche precisare che l’amministrazione, nell’opporsi al ricorso, sosteneva che nessuna circolare del MPI aveva mai contemplato, tra i casi suscettibili di erogazione dell’indennità di maternità, quello in fattispecie. Pertanto la stessa amministrazione non sarebbe stata autorizzata a dar seguito alla richiesta della lavoratrice. Il Consiglio di Stato, in proposito, ribadisce un fondamentale concetto della dottrina giurisprudenziale: quello della prevalenza delle fonti primarie del diritto sulle norme regolamentari, pertanto una circolare è inidonea a modificare il dettato legislativo.
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In tali casi la lavoratrice deve optare per il trattamento economico più favorevole, che, quasi sempre, risulta essere quello relativo all’indennità di maternità.
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Pha seguito l’iter amministrativo. oiché tutto il contenzioso è scaturito in data antecedente al 1° luglio 1998, la "causa di lavoro" Per casi simili verificatesi o che si verificheranno dopo tale data, l’iter da seguire è quello dettato dal D.Lgs n°80/98, che prevede il "percorso" civilistico: obbligatorio tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest’ultimo, causa di lavoro di fronte al giudice unico (ex pretore del lavoro).
CGIL Scuola Pisa (F. Cossidente) 21 giugno 2000