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Il materiale di pulizia e le spese telefoniche non sono a carico delle scuole

Lo dice l’Avvocatura Generale dello Stato

24/01/2006
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Pubblichiamo una Nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, che, sugli oneri connessi alle spese telefoniche e all’acquisto dei materiali di pulizia dei locali scolastici espone un suo parere estremamente chiaro. Il parere è stato espresso a seguito di molti quesiti avanzati dalle Avvocature distrettuali a loro volta “compulsate” dagli Uffici Scolastici di competenza,

Secondo l’Avvocatura, le leggi vigenti fanno carico all’Ente locale la spesa per il telefono (impianto e utenza). Più nel dettaglio, a carico dell’Ente locale sono le spese che derivano dall’uso ordinario del telefono. Per uso ordinario si intende anche il collegamento ad Internet, limitatamente però alle conversazioni effettuate per esigenze di servizio: in modo particolare per connettersi con i siti istituzionali (non a pagamento), in considerazione del fatto che l’uso di internet consente anche un risparmio rispetto all’uso tradizionale del telefono. Non è consentito tuttavia usare internet, con a carico del Comune, per lo svolgimento di attività didattica, così come è carico della scuola l’acquisto della strumentazione per l’accesso in rete tramite linea telefonica e di abbonamenti con il gestore del portale.

Per quanto riguarda le spese per l’acquisto del materiale di pulizia, dice l’Avvocatura centrale, esse “sono a carico dei Comuni”. Con la specificazione che la Tassa sui rifiuti rimane a carico del MIUR ( e non delle scuole le quali sono enti pagatori per conto del MIUR) e non va confusa con le spese di pulizia.

E’ importante questo parere dell’Avvocatura almeno sotto due profili. Il primo concerne il suo carattere di principio, nel senso che se anche esso si riferisce alla scuola elementare comunque assume valenza di carattere generale: le leggi non sono cambiate, il diritto allo studio si fonda sulla normativa esistente, gli Enti locali devono fare la loro parte per la garanzia di questo diritto. Il secondo profilo concerne il carattere evolutivo dell’interpretazione dell’Avvocatura: le leggi anche se lontane e ad esempio nate prima del boom di internet vanno intese come valide se correttamente interpretate alla luce delle innovazioni generali che si verificano nel campo educativo e sociale.

Roma, 24 gennaio 2006