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Il MIUR precisa: il pasto per il personale durante il servizio mensa è gratuito

Il Ministero dell’Istruzione con una nota da noi sollecitata e inviata ai comuni di Cinisello Balsamo e Firenze precisa la gratuità dei pasti per il personale scolastico.

06/11/2014
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Come avevamo informato, la FLC CGIL, in sede di tavolo tecnico sulle semplificazioni, aveva sollecitato il MIUR a chiarire quanto per noi è chiaro da sempre: che il personale della scuola (docente curriculare, di sostegno o personale ATA) impegnato in servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica ha diritto alla gratuità del pasto. Ciò perché alcuni Comuni, interpretando restrittivamente la norma (legge 135/2012 articolo 7, comma 41), erogano il pasto gratuito ritagliandolo sul numero delle classi, ignorando che talora vi è anche l’insegnante di sostegno o il personale Ata impegnato nello stesso servizio.

Ora, il MIUR, accogliendo la nostra sollecitazione, ha inviato ai Comuni che noi abbiamo segnalato e, per conoscenza all’ANCI, una nota molto precisa che sottolinea come la Costituzione (diritto allo studio, all’assistenza, all’educazione), la legge 135/2012 e il CCNL Scuola articolo 21 siano molto chiari in proposito: il pasto va assicurato gratuitamente a tutto il personale impegnato al servizio di mensa.

Anche perché i trasferimenti statali tarati sul numero delle classi è un contributo dello Stato ai Comuni, i quali in ogni caso devono assicurare i diritti degli alunni anche attraverso la gratuità del servizio di mensa per ogni unità di personale impegnata in quel servizio.

Ecco alcuni passaggi della nota della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie: “La disciplina che regola il contributo di questo Ministero verso gli Enti locali è sancito dall’articolo 7 comma 41 della legge 135/2012… il quale dispone che il contributo che lo Stato riconosce ai comuni per le spese sostenute per i pasti del personale statale, iscritto nello stato di previsione del MIUR, sia pagato direttamente ai Comuni in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio mensa scolastica…..” Ciò posto rimane tuttavia l’obbligo generale dell’erogazione dei servizi agli aventi diritto, attribuito ex legge agli EE.LL., in materia di assistenza scolastica” (art. 42 e segg del DPR 616/1977).
E ancora: “Orbene, sul punto va considerato che usufruisce della refezione scolastica, a titolo gratuito, anche il personale docente e non docente in servizio al momento della somministrazione del pasto, art 21 del CCNL Scuola 2007, con funzioni di vigilanza e assistenza al fine di procedere al regolare svolgimento del progetto degli Enti locali.