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Il parere del CNPI sul Calendario scolastico

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione Oggetto: Parere su “ Calendario Scolastico Nazionale per l’anno 2003/2004”

18/07/2003
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La proposta di Calendario Scolastico per l'anno scolastico 2003-2004 ricalca sostanzialmente i termini del provvedimento in materia dello scorso anno. Essa attiene, come si sa, alle norme di carattere generale, nel rispetto delle quali le Regioni, in base al D. L.vo 112/'98, e le Istituzioni scolastiche nella loro autonomia, in base alla L. 59/'97, art. 21, definiscono articolazioni opportune in ragione delle esigenze territoriali e dei bisogni interni.
Nell'articolato della proposta permane l'elemento di ambiguità riguardante il limite dei 200 giorni: manca ancora infatti, a tal proposito, un esplicito riferimento alle scuole che articolano le lezioni in 5 giorni settimanali.
Bene pertanto ha fatto il CNPI, nella sua seduta del 15 luglio a richiedere di aggiungere alla bozza di OM un periodo in cui si precisa che "in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo", quello che in ogni caso va rispettato è il monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie.
Da apprezzare anche nel parere del CNPI soprattutto la richiesta di introdurre chiarimenti in ordine alla necessità:

a. di invitare le scuole interessate a prevedere, oltre il termine delle lezioni per tutti, il funzionamento delle scuole dell'Infanzia circoscritto alle sole sezioni ritenute "necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti e sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie";
b. di chiarire che nel numero minimo di 200 giorni di lezioni vanno fatte rientrare tutte le attività con gli studenti o che prevedano vigilanza o, in ogni caso, obbligo di servizio, da parte dei docenti, a parteciparvi in base al calendario deliberato;
c. a esplicitare che le assemblee studentesche nelle Scuola Superiori, essendo considerate, in base all'art. 13 del TU del 94 (D.L.vo 297), alla stregua delle attività didattiche, perché luoghi di approfondimento dei problemi della scuola e della società e quindi di formazione culturale e civile, vanno fatte rientrare nel numero minimo di 200 giorni dilezioni.
Quest'ultimo chiarimento si rende necessario a motivo del parere espresso dall'Ufficio Legislativo del MIUR, in base ad una richiesta dell'Ufficio Scolastico della Sicilia; secondol'Ufficio Legislativo del Ministero, il conteggio delle giornate per assemblee studentesche andava messo in conto, contraddicendo lettera e spirito del TU, al numero minimo di giorni di lezione.
Per quanto riguarda la regolamentazione del funzionamento delle scuole dell'infanzia durante il mese di giugno, il CNPI ha ritenuto importante segnalare quanto ha fatto poiché si registra che solo in pochi calendari regionali è previsto esplicitamente l'argomento.

Roma, 18 luglio 2003

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. Roma, 15 luglio 2003

Oggetto: Parere su “ Calendario Scolastico Nazionale per l’anno 2003/2004”

Adunanza del 15 luglio 2003

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n. 1362- DIP-Segr. del 21 maggio 2003 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio VIII ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

Il C.N.P.I., pur considerando la delega attribuita alle Regioni, già dall’anno scolastico 2002-2003, nella determinazione del calendario scolastico, ai sensi dell’art.138 del D.L.vo 31/03/1998, n.112, ritiene tuttavia necessario, nell’ambito delle competenze proprie del MIUR, evidenziare alle Regioni ed alle Istituzioni Scolastiche, il rispetto di alcune norme di carattere generale.

A tal fine il C.N.P.I.
chiede
di aggiungere sulla bozza dell’Ordinanza Ministeriale nell’articolato in premessa, prima o dopo la frase “ - alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;” un ulteriore periodo nei seguenti termini:
“- L’eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle Istituzioni scolastiche è regolamentato dal 3° comma del succitato art. 74 del D.L.vo n.297/94 che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell’art.5, comma 3, del D.P.R. n.275 del 1999, relativo all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola”.

Il C.N.P.I.
ritiene
ancora che nella bozza venga esplicitato l’invito a valutare l’adattamento del calendario scolastico per la Scuola dell’Infanzia nell’ambito delle attività individuate nel piano annuale dell’offerta formativa, avendo rilevato che solo alcune Regioni hanno recepito, nel corrente anno scolastico, tale istanza finalizzata a prevederne il funzionamento, nel periodo successivo al termine delle lezioni stabilito per gli altri Ordini di Scuola, alle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti e sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

Il C.N.P.I. fa notare che, inoltre, essendo il 25 aprile 2004 domenica, tale giornata rientrerebbe tra le festività previste al primo punto dell’art.2.

Per ultimo il C.N.P.I. riconosce alle assemblee studentesche un alto valore di “approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti” (art. 13 comma 1 D.L.vo 297/94).

Pertanto, il C.N.P.I., vista la nota protocollo n. 1911/A 3 del 24 aprile 2003 della Direzione Generale per le politiche giovanili, chiede che il calendario scolastico per il prossimo anno scolastico indichi esplicitamente che le stesse assemblee rientrino a pieno titolo nel numero complessivo dei 200 giorni di effettive lezioni e, quindi, non soggette a recupero.

Si sottolinea inoltre, la necessità di chiarire che nel numero minimo di 200 giorni di lezione, di cui all’art.74, comma 3, del citato Decreto Legislativo n.297/94, rientrano tutte le attività in presenza di studenti o che ne prevedano la vigilanza, che si svolgono nel corso dei giorni previsti dal calendario d’istituto, cui i docenti sono tenuti a partecipare secondo l’orario delle lezioni o per obblighi di servizio.

Con queste modifiche il C.N.P.I. esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE - M.R.Cocca M.Guglietti

Nonno, cos'è il sindacato?

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al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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