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Il punto sul contenzioso e su alcuni recenti pronunciamenti giurisprudenziali. Le nostre iniziative

L’articolo 118 del CCNL 24 luglio 2003 stabilisce che per tutte le vertenze di lavoro del per il personale delle scuole italiane all’estero di cui al Capo X il foro competente è quello di Roma

02/11/2004
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1. Il contenzioso.
L’articolo 118 del CCNL 24 luglio 2003 stabilisce che per tutte le vertenze di lavoro del per il personale delle scuole italiane all’estero di cui al Capo X il foro competente è quello di Roma; ne consegue che anche per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione l’arbitrato la competenza territoriale spetta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma. L’aver stabilito, per via contrattuale, che il foro competente per le controversie di lavoro di detto personale è Roma rappresenta una novità di rilievo che pone definitivamente ordine su una materia non regolamentata dopo le novità introdotte dal D.Lgs 80/98 e dalle sue successive modificazioni e integrazioni. Ovviamente per rendere esperibile quanto previsto dall’art. 118 la controversia deve riguardare le materie che investono direttamente il MAE.
Come si ricorderà nell’ambito della nuova ripartizione dei procedimenti giudiziari tra magistrato ordinario e magistrato amministrativo, è stata attribuita al magistrato ordinario (Giudice del Lavoro) la cognizione delle vertenze del settore privato e di quasi tutte quelle relative ai rapporti di lavoro pubblico.
Per rimanere nello specifico del personale della scuola in servizio all’estero, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il rito del lavoro - il ricorso avanti il giudice del lavoro - si applica a tutte le controversie che ineriscono il rapporto di lavoro (applicazione di norme contrattuali e di leggi sul lavoro, la mancata assunzione al lavoro, il licenziamento, i provvedimenti disciplinari, la mancata o errata applicazione di accordi nazionali, decentrati o di scuola, i trasferimenti, i passaggi, le utilizzazioni, il trattamento di fine rapporto, l’esclusione dalle prove di selezione per l’invio all’estero, la mancata o ritardata retribuzione dei supplenti, la mancata erogazione di emolumenti previsti per legge o per contratto, la restituzione ai ruoli metropolitani, ecc.). Mentre sono rimaste di competenza del giudice amministrativo ,Tar e Consiglio di Stato, le materie che riguardano la determinazione degli organici ovvero il contingente, gli atti degli organi collegiali, i provvedimenti di soppressione delle scuole, il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
Per evitare equivoci è bene precisare che la selezione per l’invio all’estero è qualificata dal CCNL come mobilità professionale e pertanto contrattualmente definita. Ne consegue che l’eventuale contenzioso sull’intera materia (selezione, graduatorie, ecc.) è di competenza del giudice ordinario non trattandosi appunto di un bando di reclutamento per l’immissione in ruolo nella pubblica amministrazione.
La novellata disciplina prevede che il ricorso all’autorità giudiziaria ovvero avanti il giudice del lavoro per la risoluzione di una controversia deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione (artt. 410 e 412 quater del c.p.c.). L’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce la condizione di procedibilità della domanda (art. 412 bis c.p.c.) in giudizio.
Nel caso nostro il tentativo obbligatorio di conciliazione va promosso dal lavoratore che può farsi assistere da un’organizzazione sindacale a cui conferisce esplicito, in sede amministrativa, davanti alla Commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma (art. 118 del CCNL). L’iter della conciliazione obbligatoria ha una specifica procedura per i dipendenti pubblici e deve rispettare tempi ben precisi per la sua esplicazione. Trascorsi i quali o a seguito di mancata conciliazione il ricorso è procedibile in giudizio.
Il rito del lavoro si articola in due gradi di giudizio. Contro la decisione di 1° grado è ammesso ricorso in appello. Mentre il ricorso in Cassazione può riguardare soltanto questioni di legittimità ( per violazione di norme di diritto, di procedura, sulla competenza e sulla giurisdizione).
Le sentenze, sia quando pronunciano condanna a favore del lavoratore, sia quando sono favorevoli al datore di lavoro, sono immediatamente esecutive. Mentre l’esecutività forzata in base al solo dispositivo è riservata al solo lavoratore considerata la parte più debole.
Gli effetti della sentenza non sono estensibili erga omnes ma si applicano solo ai promotori del ricorso.

2. La FLC CGIL su alcuni recenti pronunciamenti della magistratura
Abbiamo voluto ricordare sommariamente l’iter delle controversie di lavoro proprio per consentire ai lavoratori e in particolare ai lavoratori della scuola in servizio all’estero di poter conoscere e valutare il complesso iter di un ricorso giurisdizionale.
Negli ultimi mesi la magistratura di merito (il tribunale amministrativo e il consiglio di stato per i ricorsi proposti prima della riforma del processo del lavoro ovvero il 1998 e il giudice ordinario per quelli proposti successivamente) si è pronunciata, ai vari gradi di giudizio, su alcune questioni che interessano direttamente il personale in servizio o che ha svolto servizio all’estero.
In particolare questi ultimi pronunciamenti riguardano la supervalutazione ai fini della carriera del servizio all’estero, la differenza degli assegni di sede del personale scolastico con quelli del personale del MAE e la gestione delle graduatorie per la destinazione all’estero. Su queste questioni la FLC CGIL ha già deciso di operare sia a livello sindacale che a livello giudiziario.

3. Supervalutazione del servizio all’estero ai fini della carriera
In due distinti pronunciamenti, sentenza n. 7968 del 2003 e sentenza n. 4414 del 2004, il Consiglio di Stato considera il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero dal personale dirigente, docente e Ata di ruolo nella scuola statale utile non solo per il corrispondente trattamento economico ma valido anche ai fini dell’anzianità di carriera, dichiarando “illegittimo”, perché non coerente con lo spirito della legge, il diverso comportamento adottato dal MIUR. Le Direzioni Regionali, i CSA e la scuola di riferimento, su indicazione del MIUR, infatti, considerano tale servizio solo come semplice anticipazione riassorbibile al maturare della classe stipendiale successiva.
Proprio a seguito di tali sentenze la FLC CGIL ha chiesto al MIUR l’apertura di un tavolo di confronto finalizzato al recepimento dell’indicazioni dettate dal Consiglio di Stato trattandosi appunto di pronunciamenti giurisprudenziali significativi e in considerazione del fatto che le sentenze non sono automaticamente estensibili perché non hanno valore erga omnes.
In attesa di una definizione sindacale della controversia per rendere esigibile la rivendicazione di un diritto soggettivo sulla base di quanto stabilito dalle sentenze, è necessario che i lavoratori interessati presentino, comunque, ricorso contro le deliberazioni del CSA o della scuola avanti il giudice ordinario territorialmente competente ovvero quello della sede di titolarità del lavoratore. Va da sé che la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione indispensabile per la procedibilità in giudizio, va effettuata avanti la commissione di conciliazione istituita presso le singole Direzioni Provinciali del Lavoro competenti.
Pertanto proprio perché il ricorso va presentato avanti il tribunale territorialmente competente e avverso i CSA o la scuola di appartenenza, i lavoratori iscritti e non che vogliono farsi assistere alla FLC CGIL debbono rivolgersi direttamente agli uffici vertenze e ai legali della nostra struttura sindacale di riferimento. Una centralizzazione dei ricorsi non è percorribile sia per via dell’elevato costo sia per via della loro impraticabilità.

4. Differenza tra I coefficienti di sede del personale scolastico e quelli del personale MAE
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 752 del 2003 e con sentenza esecutiva n. 10200 del 2004, ha ritenuto, riferendosi alla determinazione dei coefficienti di sede, che I’ indennità di servizio all'estero e, quindi, anche l'assegno di sede hanno l’identica natura indennitaria in quanto accordati al medesimo scopo che è quello di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Da questa affermazione, proseguono i giudici, non si comprende la ragione per cui “ i coefficienti di maggiorazione accordati al personale amministrativo dipendente dal MAE sono di gran lunga maggiori di quelli accordati al personale scolastico (posto che il costo della vita all'estero è eguale per entrambe le categorie; e che se il costo della vita aumenta, l'aggravio colpisce entrambe le categorie di dipendenti allo stesso modo)”
Una posizione largamente condivisibile. Da anni infatti la FLC CGIL (allora CGIL Scuola) e le altre organizzazioni sindacali chiedono al MAE il riconoscimento anche al personale della scuola lo stesso trattamento attribuito al personale del MAE e hanno promosso, in assenza di risposte, iniziative legali a partire dalla metà degli anni novanta e la sentenza sopra ricordata ne rappresenta un primo pronunciamento.
Questa sentenza, benché si riferisca al contenzioso iniziato del 1995, dà ragione alle posizioni assunte dalle organizzazioni sindacali rappresentate a più riprese alla delegazione di parte pubblica trovando sempre una risposta negativa da parte del MAE. Pertanto il pronunciamento del giudice amministrativo mette in evidenza un inequivocabile e ingiustificato trattamento differenziato tra lavoratori e, sebbene rappresenti ancora un provvisorio orientamento della giurisprudenza, consente alle organizzazioni sindacali di rilanciare sulla materia.
Nei prossimi giorni la FLC CGIL richiederà, anche unitariamente, al MAE che al personale della scuola in servizio all’estero vengano assicurati gli stessi trattamenti relativi ai coefficienti di sede previsti per i dipendenti del MAE.
Come già precedentemente sottolineato le sentenze producono effetti soltanto nei confronti dei ricorrenti; i pronunciamenti della magistratura ai vari livelli, però, fanno giurisprudenza e rappresentano, quindi, un valido riferimento sia per le rivendicazioni sindacali che per le future azioni giurisdizionali.
Questo a significare che, parallelamente all’azione sindacale, è necessario da parte dei lavoratori interessati intraprendere un’azione giudiziaria sia per la rivendicazione del passato che per il futuro.
Sarà cura dei nostri uffici legali dare, nei prossimi giorni, indicazione più dettagliate agli iscritti e agli interessati per l’avvio di ricorsi individuali o plurimi. Nel frattempo, soprattutto in relazione a periodi precedenti, è opportuno che i lavoratori interessati chiedano espressamente al MAE, con un atto stragiudiziale, l’adeguamento dei loro coefficienti di sede a quelli dei dipendenti del MAE sia per il passato che per il presente. Ciò al fine di interrompere qualsiasi termine di prescrizione del diritto.

5. Gestione delle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero e depennamento
La vicenda è alquanto nota. All’indomani della pubblicazione delle ultime graduatorie permanenti e in occasione della richiesta dei documenti per la nomina del personale destinato all’estero per l’anno scolastico 2002/03 – lo stesso orientamento è stato applicato anche in occasione dei successivi invii - il MAE ha utilizzato, in particolari circostanze, in maniera impropria le norme legislative sulle dichiarazioni e autocertificazioni, depennando, per un triennio, dalle graduatorie anche quel personale che, in perfetta buona fede, aveva dichiarato titoli non considerati valutabili da parte dell’Amministrazioni, non consentendo loro l’invio all’estero.
Come si ricorderà in quell’occasione le OO.SS. in maniera unitaria contestarono la posizione assunta dal MAE sostenendo che la sanzione del depennamento non poteva essere applicata per quel personale che nelle dichiarazioni di autocertificazioni aveva inserito titoli accessori a quelli d’ingresso e non rientranti nella tipologia della dichiarazione mendace. Le OO.SS. avevano sostenuto che, in base ai principi della cd autotutela, il MAE si sarebbe dovuto limitare semplicemente a detrarre il punteggio relativo, mantenendo il lavoratore in graduatoria ovviamente in una diversa posizione.
Le posizioni delle OO.SS. non vennero accolte. Da qui l’inizio del contenzioso legale attivato dal personale interessato individualmente o assistito dagli uffici legali delle organizzazioni sindacali a cui aveva conferito mandato.
Queste prime sentenze, avviate con il rito d’urgenza ex art. 700 c.p.c. accolto dal giudice ordinario, hanno prodotto i primi pronunciamenti del giudice ordinario. Questi ha dichiarato illegittima la posizione del MAE e ha imposto il reinserimento in graduatoria del personale depennato con il punteggio aggiornato, ha ordinato la loro immediata nomina all’estero, se collocato in posizione utile, e ha condannato l’Amministrazione al risarcimento delle spese e del danno.
E’ stato necessario chiedere l’esecutività della sentenza in quanto il MAE, nonostante i pronunciamenti del giudice, non ha ancora ottemperato a quanto ordinato dal dispositivo. Ciò a significare che l’Amministrazione utilizza tutti i cavilli procedurali e giuridici per rinviare qualsiasi soluzione imposta per via giudiziaria.

6. La posizione della FLC CGIL.
Le questioni sopra descritte e le problematiche da esse rappresentate debbono essere inserite dentro un quadro di riferimento ben preciso e puntuale per poter poi individuare una corretta azione sia nei confronti del MAE che dello stesso MIUR. Un’analisi sganciata da questo scenario di riferimento impoverirebbe l’azione sindacale e collettiva e potrebbe essere di ostacolo a soluzione definitive dei problemi.
Non è un caso che da circa due anni l’attuale direzione dell’ufficio IV della DGPCC e la delegazione trattante di parte pubblica mettono in discussione sia gli esiti contrattuali che le stesse relazioni sindacali. Guai a considerare questa azione politica come il mero frutto di un’incapacità da parte dell’Amministrazione a gestire questo settore. Si tratta piuttosto di una tattica ben precisa e strumentale alla strategia politica di disapplicazione delle norme contrattuali vista come conditio sine qua non per ripristinare un passato decontrattualizzato sostenuto solo da disposizioni legislative. Sotto questa luce va letta la richiesta del MAE di considerare inapplicabile, al personale scolastico in servizio all’estero, la pressoché totalità delle norme di cui al Capo X del CCNL in vigore. Azione questa momentaneamente scongiurata visto che sia l’Aran che la Funzione Pubblica hanno bocciato il teorema MAE ribadendo la validità e la piena operatività del CCNL, la cui revisione può essere può essere posta alla valutazione del negoziato solo alla riapertura dello stesso, la qual cosa dovrebbe avvenire in occasione del rinnovo del secondo biennio economico 2004-2005.
Davanti a tale situazione l’azione della FLC CGIL, ma anche quella delle altre organizzazioni sindacali, non può che dipanarsi su di un terreno prettamente sindacale e rivendicativo in cui vengano fissate in maniera definitiva relazioni sindacali corrette intese come volano per l’affermazione dei diritti contrattualmente sanciti e per l’affermazione di altri diritti che scaturiscono anche dall’evoluzione giurisprudenziale.
In occasione sia della ripresa del confronto con il MAE sia dell’inizio del negoziato con l’Aran per il rinnovo del secondo biennio è indispensabile che le piattaforme sindacali si muovano in maniera unitaria e coerente nel proporre le adeguate soluzione agli annosi problemi del personale scolastico in servizio nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero.
Una massiccia partecipazione alle iniziative di lotta, culminanti con lo sciopero generale della scuola del 15 ottobre, indette dalle OO.SS. confederali di categoria può rappresentare il contributo significativo e qualificante del personale in servizio all’estero perché salda i momenti rivendicativi comuni con gli aspetti specifici del settore contro la politica del Governo, del MIUR e del MAE che intende ridurre e limitare i diritti del personale della scuola complessivamente inteso.
In una fase di scontro politico come quella che stiamo vivendo l’azione rivendicativa del sindacato, anche arricchita e favorita da iniziative legali coerenti e debitamente selezionate, va pienamente sostenuta e condivisa se si vogliono raggiungere gli obiettivi strategici di estendere i diritti e di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori.

Roma, 2 novembre 2004