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Il testo della bozza di decreto ministeriale e il parere del CNPI

Pubblichiamo il testo della bozza di decreto ministeriale e il parere del CNPI, votato a maggioranza con il parere contrario della delegazione “Valore Scuola”, composta da rappresenti della CGIL Scuola e del CIDI.

16/07/2003
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Pubblichiamo il testo della bozza di decreto ministeriale e il parere del CNPI, votato a maggioranza con il parere contrario della delegazione “Valore Scuola”, composta da rappresenti della CGIL Scuola e del CIDI.

Roma, 16 luglio 2003
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Bozza Decreto Ministeriale
(Inviato il 27 giugno 2003 al CNPI per il prescritto parere)

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 21, recante principi e criteri direttivi per la definizione dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, ti. 275, contenente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in particolare l’articolo 11, riguardante la realizzazione di iniziative finalizzate all’innovazione;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n 234, avente ad oggetto i curricoli dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega aT Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO in particolare l’articolo 7, comma 4 della predetta legge n 53/2003 che prevede, per l’anno scolastico 2003/2004, la possibilità di iscrizione al primo armo della scuola primaria dei bambini e delle bambine che compiono i sei anni di età enif o il 28 febbraio 2004;
VISTA la circolare ministeriale il aprile 2003, a 37, con la quale è stata data attuazione alla predetta disposizione, consentendo l’iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria;
CONSIDERATO che agli allievi che si sono avvalsi di tale facoltà occorre garantire un percorso formativo coerente con le loro specifiche esigenze di sviluppo;
CONSIDERATO che la legge n. 53/ 2003 prevede che la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono un unico ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che l’unicità del citato ciclo di istruzione non può non comportare la ridefinizione degli obiettivi specifici di apprendimento per l’elaborazione di piani di studio personalizzati, da sviluppare nell’arco dell’intero ciclo medesimo;
CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2002/2003 è stato realizzato un progetto di sperimentazione nazionale che ha consentito, ad allievi iscritti al primo anno della scuola primaria, la possibilità di avvalersi di piani di studio coerenti con nuovi percorsi formativi;
TENUTO CONTO degli esiti della predetta sperimentazione desunti dalle rilevazioni effettuate sia a livello centrale che a livello locale;
CONSIDERATO che occorre garantire ai predetti alunni la prosecuzione dei percorsi educativi già attivati;
CONSIDERATO altresì che l’adozione dei nuovi contenuti culturali ed educativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, quale avvio della riforma nei primi due anni della scuola primaria, può costituire, attraverso la pratica didattica e il diretto coinvolgimento della comunità scolastica e delle famiglie, un valido strumento per una approfondita riflessione atta a arricchire e valorizzare l’azione innovatrice della legge di riforma;
RITENUTO di dover promuovere, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 53/2003, un processo di graduale innovazione che consenta il passaggio dall’attuale al nuovo ordinamento attraverso il contributo specifico delle pratiche didattiche che le istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere; e ciò anche al fine di assicurare la regolare progressione del percorso formativo agli allievi che nell’anno scolastico 2002/2003 hanno frequentato la prima classe della scuola primaria e a quelli che si sorto iscritti al primo armo a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004;
CONSIDERATA la opportunità di garantire, nei primi due anni della scuola primaria, l’alfabetizzazione informatica e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f) della citata legge 53/2003;
SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

DECRETA

Articolo 1 - (Iniziative finalizzate all’innovazione)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 e fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di esecuzione della legge n 53/2003, è avviato, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 275/1999, un progetto nazionale rivolto a tutte le classi prima e seconda della scuola primaria, finalizzato ad una prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n. 53/2003, limitatamente ai contenuti dei Piani di studio personalizzati per la scuola primaria, che costituiscono, in allegato, parte integrante del presente decreto.
2. Le predette Indicazioni Nazionali recano i nuclei essenziali dei piani di studio, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento, per le discipline di studio e per le educazioni alla convivenza civile.
3. 1 piani di studio predetti vengono attivati dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, da esercitare tenendo conto delle attese delle famiglie nel contesto. culturale, sociale ed economico delle realtà locali, fermi restando gli attuali assetti strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali in dotazione.

Articolo 2 - (Alfabetizzazione informatica ed alfabetizzazione nella lingua inglese - Iniziative di formazione in servizio)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, nei primi due anni della scuola primaria sarà assicurata l’alfabetizzazione informatica e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, secondo quanto delineato dalle Indicazioni Nazionali.
2. Nell’attuale fase di progressivo consolidamento dei processi di autonomia e di riforma del sistema scolastico, vengono assicurate al personale scolastico, all’interno del quadro delle iniziative generali di formazione, specifiche azioni di formazione in servizio, finalizzate al sostegno dei processi innovativi.

IL MINISTRO

Parere CNPI

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Area dell’Autonomia Scolastica - Ufficio XI
Segreteria del Consiglio Nazionale P.I.

Prot. n.

Roma,

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere su: “Progetto di innovazione relativo agli obiettivi di apprendimento per i primi due anni della scuola primaria”

Adunanza 15 luglio 2003
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota n. 1246 - DIP. Segr. del 13 maggio 2003 con la quale il Sig. Ministro ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito ai contenuti delle “Indicazioni nazionali per i piani personalizzati e sul profilo di uscita al termine del primo ciclo di istruzione”;
Vista la nota n. 1773 - DIP. Segr. del 27 giugno 2003 - integrativa della predetta nota n. 1246 - concernente la richiesta di parere sul “Progetto di innovazione relativo agli obiettivi di apprendimento per i primi due anni della scuola primaria”;
Vista la nota n. 59/Ris dell’8 luglio 2003 recante ulteriori elementi di informazione;
Vista la nota n. 63/Ris del 10 luglio 2003, ad ulteriore integrazione delle note già citate;
Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;
Vista la relazione del Comitato orizzontale per la scuola elementare incaricato di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;
dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Il C.N.P.I. rileva favorevolmente la decisione dell’Amministrazione di non procedere nella direzione indicata dallo schema di decreto legislativo precedentemente inviata per conoscenza al CNPI con nota prot. 1246-DIP/Segr del 13/5/2003 su cui, a parere del C.N.P.I., sussistono obiezioni e problemi sia nel merito che nelle condizioni di fattibilità.

Il C.N.P.I. auspica che si utilizzi positivamente questa situazione recuperando il confronto con le scuole, gli insegnanti, i dirigenti scolastici per la definizione dei decreti attuativi della legge 53/2003.

Il C.N.P.I. in tutte le pronunce di propria iniziativa e nei richiesti pareri ha sempre considerato le sperimentazioni e le iniziative di innovazione attivate dalle scuole indispensabili e preziose opportunità, non solo di concreto esercizio e di effettiva espressione di autonomia didattica e organizzativa, ma anche e soprattutto quale laboratorio per delineare riforme ordinamentali che la legge ha il compito di portare a sistema.

Pertanto il C.N.P.I. valuta positivamente, in attesa dei provvedimenti attuativi della riforma, avviare, nell’ambito degli spazi consentiti dalle vigenti norme, iniziative finalizzate all’innovazione valorizzando espressamente e concretamente l’autonomia delle scuole ed il protagonismo professionale nell’individuazione di percorsi metodologico-didattici atti a favorire il passaggio graduale e progressivo dall’attuale al nuovo ordinamento. Tale opportunità consentirà infatti di favorire la partecipazione dei docenti, delle famiglie e dei vari soggetti del territorio interessati, coinvolgendoli in una approfondita riflessione sui contenuti della Legge nella prospettiva della sua piena attuazione.

Ciò detto il C.N.P.I. evidenzia purtroppo che il provvedimento verrà avviato durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, costringendo le scuole ad una valutazione affrettata nel breve periodo precedente l’inizio delle lezioni.
Nel merito del procedimento in esame, il C.N.P.I. rileva prioritariamente, che la bozza di D.M. presenta due articoli distinti e diversi sul piano giuridico e operativo.

L’art.1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 e fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di esecuzione della legge n° 53/2003, l’avvio ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 275/99 e, quindi con i vincoli procedurali in esso contenuti, di un progetto nazionale rivolto a tutte le classi prima e seconda della scuola primaria, limitatamente ai piani di studio personalizzati per la scuola primaria, “fermi restando gli attuali assetti strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali in dotazione”.

Nella nuova formulazione, il testo supera le ambiguità della stesura iniziale rendendo esplicito il fondamento ordinamentale dell’iniziativa scongiurando il rischio di interpretazioni errate, conflitti e contenziosi, rispondendo così alla legittima domanda di “certezze” che veniva dalla scuola reale e di cui il C.N.P.I. ha inteso farsi responsabilmente carico. Pertanto l’eventuale adozione da parte delle scuole del progetto nazionale di innovazione, avendo come suo riferimento l’art. 11 del DPR 275/99 è subordinata alla delibera degli organi collegiali di circolo/istituto, riconoscendo così il ruolo della scuola dell’autonomia e il protagonismo dei docenti nei processi di innovazione.

In questa logica non è condivisibile parlare di “ una prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n° 53/2003” in quanto non è prevista dalla stessa “una prima attuazione”, ma “la sua attuazione” con modalità e procedure precise che coinvolgono per la sua definizione lo stesso Parlamento. Pare, quindi, necessaria ai fini della stessa legittimità della proposta la cancellazione di questo passaggio.

L’art. 2, introduce indicazioni prescrittive relativamente e limitatamente all’attivazione nelle classi prime e seconde della scuola primaria dell’alfabetizzazione di lingua inglese ed informatica.
Si tratta di ambiti di attività ed insegnamenti nei quali la scuola primaria ha maturato da tempo esperienze e competenze, attivando, oltre gli obblighi normativi, innovazioni ed ampliamenti dell’offerta formativa.

l C.N.P.I. considera positiva la generalizzazione di queste attività e insegnamenti e avanza, a riguardo, alcune considerazioni:

  • L’attivazione generalizzata di nuove discipline deve essere correlata ad una specifica indicazione di finalità, obiettivi, contenuti e tempi che definiscono il curricolo di tali discipline e attività e gli effetti organizzativi e temporali sul complesso del curricolo.

  • La limitazione del decreto alla lingua inglese contrasta con l’articolo 2, comma 1 lettera f della legge 53/2003 la quale prevede la necessità di garantire l’alfabetizzazione in “almeno una lingua dell’unione europea oltre la lingua italiana”. La finalità dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria non è offrire agli alunni una attività di immediato utilizzo pratico o propedeutico, bensì accompagnare i bambini nella scoperta delle diversità, tra le quali quella linguistica. In quest’ottica tutte le lingue comunitarie hanno pari dignità formative.

Sul piano organizzativo il C.N.P.I. ritiene fondamentali alcune condizioni relative ai tempi previsti per lo svolgimento delle attività didattiche e alle correlate risorse di organico docente.

Il C.N.P.I. rileva che nella scuola primaria, l’alfabetizzazione informatica e l’estensione della lingua straniera si siano realizzate in gran parte utilizzando le risorse dell’organico funzionale unitamente alle disponibilità derivanti dalla legge 440/97.

Il C.N.P.I. ritiene quindi imprescindibile che il provvedimento in esame preveda specifiche dotazioni di organico docente al fine di assicurare a tutte le classi della scuola primaria gli attuali livelli dell’offerta formativa così come elaborati e realizzati dalle Istituzioni scolastiche.

E’ necessario per la lingua straniera garantire gli attuali livelli assicurando ulteriori risorse nei primi due anni della scuola primaria e interventi, pur variamente e flessibilmente realizzati, per un tempo comunque non inferiore alle 2 ore settimanali. Tale esigenza è evidenziata anche nella relazione sugli esiti della sperimentazione (D.M. 100/2002).

A riguardo il C.N.P.I. suggerisce di prevedere un tempo di attività riferito al biennio ( prima e seconda classe), lasciando all’autonomia del collegio docenti la concreta organizzazione didattica delle attività. Il C.N.P.I.. ribadisce la necessità di garantire l’attuale orario di insegnamento per le classi dalla terza alla quinta e gli impegni di lavoro degli insegnanti specialisti, anche in riferimento al numero delle classi.
Alla luce di quanto sopra, il C.N.P.I. esprime parere favorevole subordinato, con riferimento all’art. 1 alla cancellazione dell’inciso “finalizzato ad una prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n° 53/2003” e, all’art. 2, all’accoglimento delle osservazioni e delle proposte in merito evidenziate, con particolare riferimento alla effettiva disponibilità di risorse professionali aggiuntive e di un adeguato monte ore per lo svolgimento delle attività didattiche che si intendono introdurre.

IL SEGRETARIOM.R. Cocca ILVICE PRESIDENTEM. Guglietti