In graduatoria anche chi termina le SSIS entro il 20 luglio
Pubblichiamo il D.M. a firma del direttore generale Zucaro emanato il 29 maggio u.s. relativo ai corsisti SISS
Pubblichiamo il D.M. a firma del direttore generale Zucaro emanato il 29 maggio u.s. relativo ai corsisti SISS.
Ecco il testo del Decreto
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VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, emanato in applicazione dell’articolo 2 della suddetta legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, con il quale sono stati fissati termini e modalità per la presentazione delle domande per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola per l’anno scolastico 2002/2003;
CONSIDERATO che, a norma dell’art.3, comma 2, del suddetto decreto direttoriale, potevano presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, stavano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all'insegnamento o presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S), o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M. 1/2001, purché i corsi si fossero conclusi con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002.
CONSIDERATO che da parte di numerose S.S.I.S. è stata fatta presente l’assoluta impossibilità di anticipare i tempi già programmati per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002;
CONSIDERATO che, nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati che nei termini previsti dal citato decreto direttoriale conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, appare conforme a principi di pubblico interesse che l’Amministrazione possa avvalersi, in posizione subordinata ai candidati citati, fin dall’anno scolastico 2002/2003, del personale che consegua presso le S.S.I.S il titolo di abilitazione all’insegnamento successivamente alla data del 31 maggio 2002 e, comunque, entro un ulteriore termine ritenuto congruo, in relazione ai termini fissati per le operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato dall’art. 4 della legge 333/2001;
D E C R E T A
Articolo unico
1. Possono presentare domanda di inserimento in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, coloro che stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all'insegnamento presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S), purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali tra il 1° giugno 2002 e il 20 luglio 2002.
2. Le istanze di partecipazione devono essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia entro il 20 giugno 2002, utilizzando il modello 2, opportunamente modificato, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002, secondo le modalità previste dal citato decreto. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l’eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e di istituto si chiede l’inclusione, utilizzando il modello 3, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002.
3. Il personale in questione, qualora gli esami finali vengano sostenuti successivamente al 20 giugno 2002, deve inviare la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo, con il relativo punteggio, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 20 luglio 2002.
4. Il personale interessato viene inserito, con riserva, in una graduatoria provvisoria, in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, con l’attribuzione, relativamente al titolo di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella, annessa quale allegato A al citato decreto, mentre, nella graduatoria definitiva, il personale stesso consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l’abilitazione.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 12 febbraio 2002.
6. Il presente decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sulla rete Intranet e pubblicato all’albo degli Uffici scolastici regionali.
Roma, 29 maggio 2002
Il Direttore Generale: Zucaro