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Inclusione scolastica: gli interventi del decreto legge sul contenimento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale sul D.Lgs 66

Abrogati il rinvio a un successivo decreto attuativo per l’avvio dei corsi di specializzazione di sostegno per le scuole dell’infanzia e primaria e il riferimento alle modifiche del DPR 119/2009 per la definizione di nuovi parametri di assegnazione del personale ATA ai fini dell’inclusione scolastica.

30/09/2021
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Il Decreto legge 130 del 27 settembre 2021 concernente “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale” interviene, all’art.4 “Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi”, sul D.Lgs 66/2017 per quanto riguarda i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

In particolare, abroga il rinvio a un successivo Decreto attuativo per la definizione dei piani di studio, delle modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che affida agli Atenei la disciplina dell’ ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, i percorsi verranno attivati presso le università di Scienze della Formazione Primaria, ferme restando le disposizioni previste dallo stesso Decreto Legislativo.

Nello specifico:

  • la durata annuale del corso con acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
  • la programmazione a livello ministeriale in base alle esigenze e al fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
  • il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università

L’accesso sarà riservato agli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Il nuovo Decreto abroga inoltre l’art.3 c. 3 che prevedeva la modifica del DPR 119/2009 per adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA ai fini dell’inclusione scolastica.