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Incontro al MIUR su sostituzioni Dsga e accettazione altri incarichi per gli ATA

Sintesi dell’incontro tenutosi in data 29 agosto 2003 tra MIUR ed i rappresentanti nazionali di CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS.

30/08/2003
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Durante l’incontro, sollecitato dai sindacati scuola, sono stati affrontati i seguenti punti:

  1. Sostituzione dei DSGA sui posti disponibili e vacanti e nei casi di assenza del titolare;

  2. Applicazione dell’art. 58 del CCNL che dà la possibilità al personale Ata a tempo indeterminato di accettare altri incarichi nel comparto scuola.

Per la sostituzione dei DSGA, secondo il Ministero, le norme del nuovo contratto 2002–2005: art. 47 (incarichi specifici al personale assistente amministrativo), art. 55 (conferimento di incarico agli ex responsabili amministrativi inseriti nelle graduatorie permanenti DM 148/2000), art. 142, lettera f), punto 7, che ripristina l’art. 69 del CCNL, 4/08/95, (affidamento dell’incarico di reggenza ad altri DSGA), impongono le seguenti soluzioni:

a) Per la copertura dei posti disponibili e vacanti (privi del titolare) dei DSGA al 1 Settembre 2003 si conferisce l’incarico a tempo determinato agli ex responsabili amministrativi inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al D.M 148/2000;

b) Per la copertura degli altri posti liberi (per assenza del DSGA titolare) si può ricorrere all'incarico da conferire (su base volontaria) all’Assistente amministrativo secondo quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa tra Dirigente e RSU;

c) In tutti i casi in cui non sia possibile conferire l’incarico per mancanza di aspiranti o per indisponibilità dell’Assistente amministrativo, per la copertura dei posti il CSA territorialmente competente può ricorrere all’attribuzione della reggenza ai DSGA di altre istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda la possibilità per il personale ATA a tempo indeterminato, di accettare altri incarichi nel comparto scuola, prevista dall’art. 58 del CCNL, il Ministero è del parere che ciò sia possibile solo per supplenze fino al 31 agosto e che eventuali diverse interpretazioni, come quella sostenuta dai Sindacati scuola di una durata dell’incarico fino al 30 giugno, debbano essere concordate in sede di interpretazione autentica tra Aran e sindacati firmatari del contratto. Su richiesta della CGIL scuola, sostenuta anche dagli altri Sindacati, sarà interpellata l’Aran per verificare se esistono le condizioni per una “intesa”, tra Sindacati e MIUR, che vada in questa direzione.

Infine, come CGIL scuola abbiamo fatto rilevare la necessità di fornire al più presto chiarimenti su entrambe le questioni, a tutti gli Uffici periferici (CSA, USR ed istituzioni scolastiche) al fine di rendere omogenei i comportamenti dell’Amministrazione su tutto il territorio nazionale. Inoltre, abbiamo chiesto di verificare, se in tutte le province, le graduatorie permanenti per ex responsabile amministrativo siano sufficienti per la copertura di tutti i posti vacanti. In caso contrario, a nostro parere, sarà necessario, indicare le modalità integrative per la copertura dei posti o con il personale Assistente amministrativo della stessa istituzione scolastica o di altre scuole della provincia. Il MIUR si è riservato di predisporre, a brevissimo tempo, il testo di una specifica nota riepilogativa, concordata con le organizzazioni sindacali, da inviare agli Uffici scolastici regionali.

Roma, 30 agosto 2003

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