Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Scuola » Indennità di disoccupazione con requisiti normali a personale supplente

Indennità di disoccupazione con requisiti normali a personale supplente

Cambiano la durata e la misura

01/08/2005
Decrease text size Increase  text size

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modifiche, dalla legge n. 80 del 14/5/2005, sono state apportate alcune modifiche nella durata del trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti normali in pagamento dal 1/4/2005 al 31/12/2006, che viene elevata a 7 mesi in favore dei lavoratori con età inferiore a 50 anni ed a 10 mesi per età pari o superiore a 50 anni.
L’INPS, con la circolare n. 87 dell’8 luglio scorso che alleghiamo, ha fornito in merito alcune precisazioni:
- per il requisito dell’età inferiore o pari/superiore a 50 anni, ai fini dell’elevazione rispettivamente da 6 a 7 mesi e da 9 a 10 mesi della durata delle prestazioni, va presa a riferimento la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- la percentuale di calcolo dell’indennità, rispetto alla retribuzione, per le prestazioni dal 1/4/2005 al 31/12/2006, va computata nel modo seguente:
- per lavoratori con età inferiore a 50 anni è pari al 50% per i primi 6 mesi e pari al 30% per il settimo mese;
o per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è pari al 50% per i primi 6 mesi, pari al 40% per i successivi 3 e pari al 30% per il decimo;
- durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennità spetta l’assegno al nucleo familiare secondo le norme vigenti;
- la contribuzione figurativa spetta rispettivamente solo nel limite massimo di 6 e 9 mesi e non anche per il 7° e 10° mese.
Infine si ricorda che ai fini della fruizione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali occorre possedere:
- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- una contribuzione di almeno 52 settimane nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio.

Roma, 1 agosto 2005

Tag: inps