Indennità di disoccupazione per il personale supplente della scuola
L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è finalizzata ad assegnare agli assicurati un’indennità in caso di perdita del lavoro.
L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è finalizzata ad assegnare agli assicurati un’indennità in caso di perdita del lavoro.
Requisiti
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I requisiti richiesti per ottenerla sono basati sull’anzianità assicurativa e sull’anzianità contributiva.
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Possono essere “normali” o “ridotti”.
Quelli definiti normali consistono nel possesso di:
a) anzianità assicurativa obbligatoria di almeno 2 anni contro la disoccupazione involontaria.
È sufficiente una settimana di contribuzione versata o dovuta prima degli ultimi due anni antecedenti la cessazione del lavoro che ormai non deve essere conseguente a dimissioni (art. 34, comma 5 L. 448 del 23.12.’98 - finanziaria ’99) rassegnate nell’anno solare di riferimento.
b) anzianità contributiva di un anno pari ad almeno 52 contributi settimanali o 12 mensili o di corrispondente periodo di attività soggetta all’obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei 24 mesi precedenti il periodo di disoccupazione (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività).
Va, nella fattispecie, avanzata domanda, entro il 68° giorno dalla cessazione del lavoro, al fine della corresponsione della indennità (fino a 180 giorni con limite massimo D.I. n. 40 del 19.1.1994).
Modelli di domanda
Sono possibili l’opzione per il “trattamento con requisiti ridotti” e, nel caso di mancata fruizione o fruizione incompleta della indennità con requisiti normali, la fruizione della indennità con requisiti ridotti con specifica limitazione.
Vanno usati il Mod. DS 21 (domanda e dichiarazione), il Mod. DS 22 (dichiarazione del datore di lavoro), il mod. 01M o equivalente (certificazione anzianità assicurativa) e l’eventuale Mod. ANF-Prest (trattamento di famiglia). Ovviamente, come detto sopra, coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni nel 2000 non hanno titolo a presentare la domanda.
I requisiti definiti “ridotti”
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danno luogo invece ad una indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione percepita l’anno precedente con specificità. Tali requisiti sono più frequentemente posseduti da coloro che, come i “supplenti”, lavorano solo occasionalmente e che, fino al 1988 (data di emanazione della legge 160), erano esclusi dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione e dalle relative prestazioni.
I “requisiti ridotti” ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:
a) iscrizione, per almeno una settimana della vita lavorativa, all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima degli ultimi due anni, cioè entro la prima settimana del 2000 con versamenti effettuati o dovuti (prescrizione decennale dei versamenti stessi, se non versati). Detta iscrizione soddisfa il requisito di 2 anni dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
b) prestazione di almeno 78 giorni di attività lavorativa (per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria) nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda; tenendo conto oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate anche delle festività, delle ferie dei riposi, della maternità e assimilabili purché retribuiti, coperti da contribuzione e relativi a un periodo considerato lavorativo.
c) Cessazione del rapporto non avvenuta a seguito di dimissioni (L. finanziaria 1999): il diritto e la durata della prestazione sono da porre in relazione a tutti gli eventi intervenuti nell’anno solare di riferimento (messaggio Inps del 25-1-2001).
L’impegno della CGIL in materia ha permesso ai lavoratori “occasionali” di beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione anche in assenza del requisito pieno.
Domanda requisiti ridotti
Pena la decadenza del diritto, la domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all’indennità.
La domanda va indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l’impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall’Inps.
Anche in questo caso coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni nell’anno solare di riferimento non hanno titolo a presentare la domanda.
Modulistica requisiti ridotti
La modulistica è costituita da:
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- il Mod. “DS 21” (la domanda vera e propria) che va sottoscritto dal lavoratore e contiene i dati anagrafici, la dichiarazione relativa alle giornate lavorate, la delega al patrocinio, la delega per la riscossione delle quote sindacali, ecc. Il modello “DS 21” non è riproducibile e deve essere utilizzato esclusivamente quello fornito direttamente dall’Inps;
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- il Mod. “DL 86/88 bis” che contiene la dichiarazione del datore di lavoro ai fini della corresponsione dell’indennità (nuovo modulo);
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- il Mod. 01M o “equivalente” per certificare l’anzianità assicurativa;
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- il Mod. “Anf/Prest” relativo all’assegno al nucleo familiare riferito alle giornate indennizzate.
Per la fornitura e la compilazione dei modelli si consiglia di rivolgersi alle sedi locali della Cgil Scuola e del patronato Cgil Inca.
L’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori stagionali, precari, supplenti, docenti e Ata
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Che cos’è indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti?
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È una prestazione economica calcolata in percentuale sul salario percepito. Viene corrisposta dall’Inps al lavoratore che rimane disoccupato.Chi ha diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti?
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La legge 160 del 20.5.1988 ha esteso il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria a tutti i lavoratori stagionali, precari e supplenti.
Questa legge, voluta dal sindacato, ha posto fine a due palesi ingiustizie:
- la corresponsione delle 800 lire al giorno come indennità di disoccupazione;
- l’esclusione della maggior parte dei lavoratori stagionali da questo diritto.
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Quali sono le condizioni per ottenerla?
a) Almeno 1 settimana di contribuzione versata o dovuta almeno 2 anni prima della cessazione del lavoro, non derivante da dimissioni.
Viene così soddisfatto il requisito dell’iscrizione di 2 anni alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Il documento deve essere fornito dal datore di lavoro (busta paga o i suoi sostitutivi, modello 01M o modello DM10L/M); oppure deve essere richiesto all’Inps (libretto personale o estratti conto previdenziali) o all’ufficio di collocamento (certificazione dell’avviamento al lavoro).
Ciascuno di questi documenti può essere richiesto al datore di lavoro o agli uffici competenti durante o al termine di ogni prestazione lavorativa.
b) 78 giorni di lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si fa domanda. Bisogna contare i giorni effettivamente lavorati, anche se in settori diversi e presso aziende diverse, nonché i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità e tutte le festività, i riposi e periodi assimilabili alla malattia.
La relativa dichiarazione del datore di lavoro va effettuata sul Mod. 86/88 bis.
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scadenza domanda
Il 31 marzo di ogni anno scade il termine per la presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
IMPORTANTE
È importante, quindi, rivolgersi alla Cgil in tempo utile per poter produrre la documentazione necessaria prima di tale data. Le domande presentate oltre il 31 marzo non sono considerate valide.
Nota bene. Se sono state accumulate 52 settimane di lavoro e di contribuzione o periodi equivalenti negli ultimi due anni, in presenza dell’anzianità assicurativa già citata nella nota precedente, il termine per la presentazione della domanda scade al sessantottesimo giorno dalla fine dell’ultimo rapporto di lavoro. È bene, però, presentare la domanda subito dopo la sospensione del rapporto di lavoro.
Va ricordato, infine, che è sta modificata la circolare Inps n. 198/95.
Si veda l’allegata circolare Inps n. 148 del 7/7/98 (fruizione dell’indennità con requisiti normali e ridotti).
Come si fa la domanda essendo in possesso dei requisiti ridotti?
È necessario compilare i seguenti moduli:
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- modello DS/21 a cura del lavoratore (è indispensabile usare il modello originale a lettura ottica fornito dall’Inps);
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- modello DL/86/88-bis, a cura del datore di lavoro (questo modello può anche essere fotocopiato, si deve usare il nuovo modello);
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- Mod. 01M o equivalenti;
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- Mod. ANF/PREST se si ha diritto a trattamenti di famiglia.
Per completezza si citano i moduli per avanzare richiesta in caso di possesso di requisiti normali:
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- DS21 già citato;
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- DS22 dichiarazione del datore di lavoro
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- Mod. 01M per certificare l’anzianità assicurativa.
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-Mod. ANF/PREST se ricorre il caso.
Dove è possibile rivolgersi per essere aiutato a presentare domanda
Presso la Cgil o il Patronato Inca:
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- per avere tutte le spiegazioni necessarie;
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- per essere sicuri delle procedure;
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- per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria;
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- per delegare alla Cgil l’inoltro della domanda ed essere così garantiti nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps.
Il sindacato, infatti, può assumersi l’incarico:
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- di far compilare al datore di lavoro il nuovo modulo apposito (DL/86/88-bis);
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- di verificare presso l’Inps la regolarità della posizione assicurativa e contributiva dell’interessato;
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- di seguire da vicino la pratica fino alla liquidazione dell’indennità.
Roma, 17 marzo 2003