Indicazioni per le supplenze in sostituzione dei lavoratori fragili
Una nota del ministero chiarisce l’applicazione del Decreto sostegni per la proroga al 30 giugno delle misure di tutela. Confermati i contratti dei supplenti a partire dal 1 marzo e senza soluzione di continuità.
Con la nota 7863 del 1 aprile 2021 inviata a tutte le istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le Risorse umane, finanziarie e strumentali ha fornito nuove indicazioni per la gestione dei contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili”.
La fonte normativa di riferimento è il DL 41/2021 (cosiddetto Decreto sostegni) ove si dispone la proroga fino al 30 giugno delle misure di tutela per i dipendenti pubblici e privati, già individuati dall’art.26 commi 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020, in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità L.104 art.3 co.3.
Per questa tipologia di lavoratori era previsto lo svolgimento della prestazione in diversa mansione o in attività di formazione, anche in modalità agile fino al 28 febbraio 2021, con uno specifico stanziamento di fondi per la stipula dei contratti di supplenza.
Con il DL 41/2021, entrato in vigore il 23 marzo 2021, viene prorogato il provvedimento senza soluzione di continuità e con decorrenza retroattiva a partire dal 1 marzo 2021, implementando anche le misure di tutela, con la possibilità per gli interessati di accedere a periodi di assenza equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusione del periodo di comporto.
La nota informa del rifinanziamento stanziato per le sostituzioni di coloro che si trovano in art.26 commi 2 e 2-bis del D.L. 18/2020 e verrà nuovamente attivata sul SIDI l’apposita funzione per la registrazione dei contratti (...) che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”, in modo da consentire anche un monitoraggio della spesa.
Una precisazione è posta laddove si richiama che la sostituzione del personale scolastico fragile, che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, può essere effettuata solo nei casi in cui sia necessaria per l’erogazione del servizio scolastico, secondo l’opportuna valutazione dei relativi presupposti da parte del Dirigente scolastico.
Il nostro commento
È tema su cui come FLC CGIL ci siamo spesso appellati, sollecitando il ministero ad intervenire; riteniamo, quindi, importante questo chiarimento perché consente di ri-allineare i contratti dei supplenti con le disposizioni pre-esistenti, ripristinando anche la continuità della tipologia di assenza del titolare, situazione che aveva destato non pochi problemi alle istituzioni scolastiche.
Positivo anche che si tratti di una proroga dalla scadenza ben definita e tale da coprire tutte le esigenze didattiche fino al 30 giugno, in modo da programmare le attività sulla base di elementi di certezza, a partire proprio dalla stabilità dei supplenti nominati e dalla regolarizzazione dei loro stipendi.