Inidonei: pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art.35, comma 5, della Legge Finanziaria 2003
Sentenza n. 322 del 13 luglio 2005 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha emesso in data 13 luglio 2005 la sentenza n. 322 sulla legittimità dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003).
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Roma per presunta violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in seguito al giudizio promosso da un gruppo di docenti inidonei.
In sostanza la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di motivazione, senza quindi entrare nel merito, l’eccezione relativa agli artt. 35 e 36, limitandosi ad analizzare se l’invocata disparità di trattamento tra personale inidoneo docente ed ATA costituisse violazione dell’art. 3.
Sul punto la Corte si è pronunciata negativamente, sostenendo che la diversa natura giuridica del rapporto di lavoro tra le figure professionali, docenti ed ATA, rende pienamente legittima l’esistenza di disposizioni normative diverse.
Roma, 5 agosto 2005