Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Scuola » Insegnamento dell'inglese nella scuola primaria: come opporsi allo sgretolamento di un'esperienza positiva

Insegnamento dell'inglese nella scuola primaria: come opporsi allo sgretolamento di un'esperienza positiva

La volontà di azzerare gli insegnanti specialisti sta peggiorando la qualità dell'insegnamento e la sua organizzazione. Informativa breve del Miur su questa materia.

21/10/2010
Decrease text size Increase  text size

L'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria, un' ora in prima, due in seconda, tre ore in terza quarta e quinta è assicurato da maestri provvisti di specifico titolo, che possono farlo come "specializzati" - e in questo caso lo insegnano solo nelle classi loro assegnate- o come "specialisti" e in questo caso lo insegnano in più classi.

Lo schema di piano programmatico attuativo dei tagli previsti dalla legge 133/2008 ha stabilito che l'insegnamento della lingua inglese fosse affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. In quel provvedimento già si prevedeva un piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150-200 ore.

Per l'anno 2010/2011 il piano programmatico di Gelmini e Tremonti prescrive la riduzione di 4.500 posti di "specialisti" sui 9.000 circa loro dedicati. Per coprire il taglio del 50% degli insegnanti specialisti il MIUR ha messo in campo una piano di formazione, che oltre ad essere discutibile sui contenuti e sui metodi, è assolutamente insufficiente rispetto alle reali necessità delle scuole.

Per queste ragioni si sono aperti così molti problemi. I principali sono:

a. qualità dell'insegnamento dell'inglese

b. obbligatorietà della formazione

c. utilizzo delle risorse assegnate alle scuole ed organizzazione del lavoro

d. garanzia dell'insegnamento della lingua inglese in caso di supplenze

Nel merito di ciascuno di questi aspetti la FLC è impegnata a denunciare i guasti che si stanno producendo, ad esigere il rispetto delle norme contrattuali, a difendere la qualità del lavoro e della sua organizzazione.

Il problema della qualità

La riduzione drastica, fino all'azzeramento, degli insegnanti specialisti avverrà attraverso un processo che trasformerà gli specialisti a tempo indeterminato in generalisti specializzati che insegneranno inglese nelle classi loro assegnate. Mentre gli insegnanti in servizio che ne siano sprovvisti, saranno obbligati a conseguire il titolo tramite un percorso di formazione. Per questa ragione è stato affidata all'ANSAS la "Prosecuzione del Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti si scuola primaria a.s. 2010-2011". A suo tempo, l'abbiamo indicato come "Piano miracoloso".

Occorre ricordare che l'insegnante specialista si è formato dopo anni di studio universitari o post universitari o attraverso corsi di specializzazione. Infatti, come è noto, l'insegnamento di una lingua straniera presuppone

  1. una buona conoscenza della lingua
  2. la padronanza del suo uso, la correttezza della pronuncia
  3. la capacità didattica, il padroneggiare cioè le metodologie e le strategie didattiche per insegnarla

Il Piano dell'ANSAS prevede un corso di complessive 300 ore, grazie al quale si potrà raggiungere la competenza minima richiesta, il livello Soglia; ma già dopo 50 ore di corso, di cui 20 on-line, i frequentanti possono insegnare inglese nelle classi prime e seconde già nel corrente anno scolastico. Questo è particolarmente grave perché avvalla l'idea, profondamente e scandalosamente sbagliata, che più piccoli sono i discenti tanto più può essere povera la preparazione dei docenti e di conseguenza la qualità dell'insegnamento loro garantito.

Nell'incontro del 20 ottobre 2010, il Miur ci ha fornito una breve informativa sul corso accelerato di 50 ore che è stato avviato nei mesi scorsi. La situazione è la seguente:

  • in molti casi i corsi non sono terminati, vale a dire non si è raggiunto il livello soglia di 50 ore;
  • si intende raddoppiare le ore in presenza (da 30 a 60) in quanto non è stato strutturato/reperito il corso on line.

La FLC ha chiesto che venga effettuato un incontro ad hoc dove si affrontino le questioni contrattuali che la frequenza a questi corsi determina e nel contempo vengano forniti dati completi sull'andamento di questa attività di formazione.

Un problema contrattuale

Il Ministero pretende di stabilire l'obbligatorietà della frequenza del corso di formazione per i docenti sprovvisti di titolo.

Attualmente però, come è giusto che sia, la materia è disciplinata contrattualmente; si veda il CCNL 2006/2009, art 64 comma 1: "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale…" . Questo aspetto peraltro è confermato dal fatto che ai docenti ritenuti obbligati, è stato chiesto di sottoscrivere una domanda di ammissione al corso.

 

Vale la pena anche evidenziare che, mentre nell'art. 10 comma 5 del DPR 81 del 2009 (regolamento riorganizzazione rete scolastica e utilizzo del personale) si afferma che " … gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica …", il Piano dell'ANSAS indica alcuni criteri per l'individuazione dei docenti da formare e tali criteri sembrano caratterizzati da un certo grado di condivisibilità (i più giovani, chi possiede già una conoscenza della lingua, province dove mancano più risorse).

A questi criteri, per la FLC si deve aggiungere il criterio della volontarietà e dell'inclusione nella formazione anche del personale a tempo determinato.

Un Piano di formazione di questa portata,che si qualifica come vero e proprio piano di riqualificazione professionale, ha aperto una serie di problemi rimasti insoluti legati ad esempio alla dislocazione territoriale dei corsi, alla copertura delle spese di viaggio dei docenti partecipanti e quant'altro. Infatti, proprio per la mancanza di risorse, i corsi molto spesso sono stati "accorpati" in altra provincia. A tal proposito è bene ricordare che il CCNL, sempre al citato art 64, comma 3 prevedeche "Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio", quindi il rimborso per i docenti partecipanti è dovuto.

Inoltre il Piano è rivolto esclusivamente al personale a tempo indeterminato e certo questa non è una scelta lungimirante La FLC Cgil ha chiesto e continuerà a chiedere l'inclusione nei corsi di formazione del personale a tempo determinato che vuole specializzarsi nell'insegnamento della lingua.

Gestione delle risorse assegnate alle scuole e organizzazione del lavoro

In molte scuole, intorno all'insegnamento della lingua inglese, si stanno determinando situazioni incresciose e scorrette. Tali situazioni sono oggetto di molte segnalazioni che riceviamo. Accade ad esempio che si cerchi di obbligare ad insegnare inglese maestri/e "generalisti" dotati di titolo, anche in classi diverse da quelle loro assegnate, talvolta persino in plessi diversi da quello nel quale lavorano. Quando ciò avviene si provoca un ulteriore aumento del numero di insegnanti che intervengono in una stessa classe.

A questo proposito non ci stanchiamo di ribadire la nostra contrarietà al maestro unico, ma al tempo stesso denunciamo come dato fortemente negativo lo sbriciolarsi dell'unitarietà di un progetto educativo modulare in una miriade di interventi fra loro scollegati.

Ricordiamo inoltre che le due figure docenti, specialista e specializzato, sono ad oggi incardinate in organici differenziati e non sono assimilabili tra di loro.

La circolare n. 37 del 13 aprile 2010 (Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011) recita: I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica siano impegnati, nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti,nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Obbligare i docenti ad insegnare inglese in classi diverse da quelle loro assegnate, costituisce perciò una palese scorrettezza oltre ad essere contraria alla normativa vigente.

Una scorrettezza che può determinare, inoltre, un altro "effetto collaterale": nel caso vi siano due insegnanti in compresenza, ambedue provvisti di titolo, uno dei due viene dirottato in altra classe. Ricordiamo che è vigente (e lo sarà fino a quando nuovi contratti non saranno stipulati, ovvero dopo il blocco triennale!) l'art 28 del CCNL che al comma 5 prevede la possibilità, "--"…previa programmazione, di destinare la quota orario eventualmente eccedente ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni…".

Pertanto la compresenza può ancora essere utilizzata in base ad uno specifico progetto del collegio dei docenti, come ribadito recentemente anche da una sentenza del TAR di Firenze.

Si veda anche la voce "scuola primaria" nel fascicolo d'avvio anno scolastico.

Garanzia dell'insegnamento della lingua inglese in caso di supplenza

L'attuale regolamento delle supplenze dei docenti (DM 131/2007) prevede che le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera siano conferiti ad aspiranti in possesso anche dell'idoneità per l'insegnamento della lingua straniera.

Tale idoneità è stata acquisita con il superamento della prova facoltativa di lingua nel concorso ordinario o nei concorsi riservati oppure sostenendo gli esami di lingua straniera previsti per la laurea in Scienze della Formazione primaria.

A tale tipologia di docenti sono aggiunti anche coloro che possiedano, oltre al titolo che consente l'insegnamento nella scuola primaria, una laurea in lingue che permetta l'accesso al corrispondente insegnamento nella scuola secondaria.

Questa regola vale sia per la sostituzione dei docenti specialisti che degli specializzati in quanto il supplente deve essere in condizione di svolgere tutte le attività del titolare che sostituisce.

In questa fase di riduzione/cancellazione degli insegnati specialisti e di incremento degli specializzati diventa sempre più difficile garantire la corretta sostituzione dei colleghi e molti maestri precari, privi dei prescritti requisiti per l'insegnamento della lingua, vedono ridotte/precluse le possibilità di lavoro, malgrado le svolgano già da anni.

Per garantire sia la corretta sostituzione dei colleghi assenti che il diritto al lavoro è necessario offrire a tutti i maestri precari interessati, la possibilità di accedere all'insegnamento della lingua inglese.

Riteniamo che, analogamente a quanto previsto per il personale di ruolo, si possa prevedere la possibilità di accedere a tale insegnamento anche attraverso la certificazione delle competenze di Livello B1 del quadro comune europeo di riferimento.

Per coloro che non siano già in possesso di tale requisito deve essere prevista, come abbiamo richiesto, la possibilità di accesso ai corsi di formazione attivati per i docenti di ruolo.