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L'orologio marcatempo per lo straordinario nella Pubblica Amministrazione non riguarda le scuole

La rilevazione automatica per il controllo dell'erogazione del lavoro straordinario (articolo 3, comma 83 della Legge 244/2007) non si applica alla scuola.

31/01/2008
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Il comma 83 dell’articolo 3 della Finanziaria 2008 prescrive la rilevazione automatica per il controllo dell’erogazione del lavoro straordinario. Ma ciò non può riguardare la scuola. Vediamo perché.

Il comma 83 dell’articolo 3 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)recita: “Le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”. In sostanza, non si possono erogare compensi legati a prestazioni straordinarie se non dopo aver installato gli orologi marcatempo.

Tale misura, tuttavia, non può riguardare le scuole dal momento che l’erogazione di compensi accessori nella scuola è regolato dai Contratti sotto forma di compensi aggiuntivi. Lo straordinario, infatti, è un istituto che non opera più nelle scuole da ormai molto tempo, sostituito com’è dal fondo dell’ offerta per il miglioramento dell’ formativa precisamente definito dal Contratto.

La misura prevista dal comma 83 si riferisce, come è peraltro ben chiarito dal comma 81 dell’art. 3 della stessa legge Finanziaria 2008, alle somme “finanziate nell’ambito dei fondi unici di amministrazione”. E i fondi unici non operano per l’amministrazione scolastica che invece si avvale dei finanziamenti precisamente previsti dai CCNL del Comparto scuola.

Le risorse finanziarie erogate per lo straordinario, dice ancora il comma 82 dell’art. 3 della Finanziaria, vanno contenute entro il 90 % di quanto speso nel 2007. Cosa, anche questa, che non riguarda la scuola, che sa quanto spendere per attività aggiuntive sulla base del CCNL del 29 novembre 2007 e del contratto integrativo della singola istituzione scolastica.

In altri termini, il comma 83 citato, se letto insieme con i commi precedenti 81 e 82, lascia chiaramente intendere l’intenzione del legislatore: limitare il ricorso al lavoro straordinario tagliando la spesa del 10%. E ciò può avvenire solo nelle Pubbliche Amministrazioni che operano con i fondo unici, non in quelle amministrazioni come la scuola, dove opera con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa d’istituto che non può subire variazioni di sorta, essendo costituito da fondi contrattuali.

Roma, 31 gennaio 2008

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