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La sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche aderenti all'ANINSEI/ASSOSCUOLA/FISM

Piattaforma sul D.lgs n.626/94 - D.lgs n.242/96

31/07/1998
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Pubblichiamo di seguito la Piattaforma sul D.lgs n.626/94 - D.lgs n.242/96 (presentata nell'aprile 1997 da Cgil Scuola, Sism Cisl, Sinascel Cisl, Uil Scuola e Snals).

Roma, 31 luglio 1998

______________________

(…Omissis...)
Le parti convengono quanto segue:

Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza
L'art.18 del D.lgs 626/94 al 1° comma precisa che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
Il principio della tutela è esteso agli allievi degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado ed universitari, ai partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparati tecnici ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, secondo quanto disposto dall'art.2.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art.30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.

1.1. Istituti, convitti e studentati fino a quindici dipendenti
Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studenti, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti a................., Aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali d'istituto.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

1.2 Modalità' di elezione
Al fine di realizzare quanto previsto dal 2° comma dell'art.18 del D.lgs 626/94, le commissioni paritetiche regionali, su indicazione della commissione paritetica nazionale, definiranno le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno il diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espresso.
Prima delle votazioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.

1.3 Permessi retribuiti
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art.19 del D.lgs 626/94, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 30 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.19 lettere b-c-d-g-i ed l non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla commissione paritetica regionale e questa alla commissione paritetica nazionale.

1.4 Istituti con più' di 15 e fino a 50 dipendenti.
Negli istituti che occupano più di 15 e fino a 50 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza viene designato tra i componenti della rsi e rsu se presenti.
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 40 ore annue.

1.5 Istituti con più' di 50 dipendenti.
Negli istituti con più di 50 dipendenti è previsto un rappresentante per ogni 50 lavoratori o frazione oltre il numero di base di riferimento. I permessi di cui ai precedenti comma, sono pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
In sede di contrattazione nazionale o decentrata di categoria, le parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso, spettanti ai rappresentanti ai rappresentanti per la sicurezza, tenuto conto delle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.

1.6 Procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza in istituti con più' di 15 dipendenti.
Nel caso siano presenti le rsu o ancora operanti le rsi, il rappresentante per la sicurezza è designato dai componenti delle rsu o delle rsi, tale designazione verrà ratificata nella prima assemblea dei lavoratori.
In assenza delle rsu ed in attesa delle loro elezioni il rappresentante è designato tra le rsi delle oo.ss. Firmatarie del ccnl in vigore.
Nel caso di dimissioni delle rsi o delle rsu il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione in relazione al periodo di esercizio della funzione stessa.
In assenza di rappresentanze sindacali nell'istituto con meno di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto su iniziativa delle oo.ss. Firmatarie del ccnl, dai dipendenti stessi al loro interno, secondo le procedure sopra richiamate.
Il verbale con i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la commissione paritetica regionale e quella nazionale che terranno il relativo elenco.

2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Per le attribuzioni al rappresentante in oggetto, la cui disciplina è contenuta all'art.19 del D.lgs 626/94, le parti concordano quanto appresso;

2.1 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto e con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala con anticipo le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

2.2. Modalità' di consultazione
La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 626/94 e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività. Fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. Nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato il rappresentante, le procedure di consultazione vengono rivolte alle rsi delle oo.ss. Firmatarie del ccnl in vigore.
A tal fine la rappresentanza sindacale d'istituto può designare uno o più soggetti al proprio interno, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.18 comma 6 del D.lgs 626/94.

2.3 Informazioni e documentazione
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui alle lettere d ed f dell'art.19 comma 1, del D.lgs 626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti la istituzione scolastica, per gli aspetti relativi alla igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una adeguata formazione prevista al 1° comma lettera g dello art.19 del D.lgs 626/94. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione, anche in tema di metodologie didattiche.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti qualora i ccnl nazionali e decentrati già prevedano una disciplina specifica di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, o siano stati previsti organismi paritetici per le funzioni proprie per la sicurezza sul lavoro, le parti firmatarie, tenuto conto di quanto definito nelle intese, potranno armonizzare la disciplina ai contenuti del presente accordo.

4. Riunioni periodiche
In applicazione all'art. 11, 1° comma del D.lgs 626/94 sono convocate riunioni periodiche, con un ordine scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda
1. Commissione paritetica nazionale
La commissione paritetica nazionale assume, tramite una sezione specifica aggiuntiva e paritetica, composta da membri effettivi e supplenti, anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;
- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'unione europea e dai altri enti pubblici nazionali comunitari;
- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al governo, al parlamento, alle amministrazioni competenti.
Entro 180 giorni dalla data del presente accordo la commissione paritetica nazionale dovrà essere operativa, nella sua specifica sezione, sulle materie di sicurezza prevenzione ed igiene sul lavoro.

2. Organismi paritetici regionali
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:

2.1 Commissione paritetica regionale e/o organismo paritetico territoriale
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le commissioni paritetiche, coordinate con la commissione paritetica nazionale, assumono, con una specifica sezione aggiuntiva, composta da membri effettivi e membri supplenti, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla commissione paritetica regionale, vengono comunicati alla commissione paritetica regionale.
La commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'ente regione e altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o di giornate formative specifiche.
La commissione stessa inoltre, assume il compito di stilare e tenere un elenco nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la salute e l'igiene nei posti di lavoro, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle istituzioni scolastiche.
Tale elenco sarà inviato alla commissione paritetica nazionale.

Parte terza
Composizione delle controversie
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.lgs 626/94, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali organismi infatti risultano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
A livello regionale sono costituiti organismi paritetici ai quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20 del D.lgs 626/94.
A tali organismi, costituiti da membri effettivi e membri supplenti, sono attribuiti anche i seguenti compiti:
- informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
- tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo;
- trasferire i dati sopracitati alla commissione paritetica nazionale.
Gli organismi in questione debbono essere operativi entro 180 giorni dal presente accordo.
Le parti ribadiscono la convinzione che la gestione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la commissione paritetica regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla commissione paritetica regionale, ne informa con sollecitudine le parti interessate.