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La tenuta ed il conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare costituita presso l'Inpdap

Adempimenti operativi - Nota operativa n. 16

01/08/2005
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Pubblichiamo la nota operativa n. 16 del 25 luglio 2005 con la quale l’Inpdap fornisce chiarimenti ed istruzioni operative per le proprie sedi e per gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della gestione delle operazioni connesse alla previdenza complementare.
La nota ripropone una dettagliata disamina della normativa vigente, precisando opportunamente che il decreto in corso di emanazione attuativo delle deleghe previste dalla legge 243/04 non trova applicazione per i dipendenti pubblici ai quali continua ad applicarsi la normativa previdente.
L’argomento principale è però la gestione da parte dell’ente di tutti gli accantonamenti di natura figurativa (quota tfr, quota aggiuntiva dell’1,5% su base tfs per gli optanti).
Tali quote, essendo appunto di natura figurativa, sono contabilizzate e rivalutate dall’ente previdenziale, venendo conferito al fondo pensione solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore stesso non instauri con un’altra amministrazione pubblica iscritta all’INPDAP un nuovo rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, cioè senza che ci sia almeno un giorno non coperto da alcun contratto. Per quanto riguarda la rivalutazione essa viene calcolata sulla base del rendimenti netti conseguirti da un paniere di fondi pensioni da individuare con un decreto in corso di definizione.
Agli accantonamenti e alle rivalutazioni maturate si applica l’imposta sostitutiva prevista in modo virtuale, cioè senza effettivo versamento ma con lo scomputo dal montante stesso.
La nota si occupa anche degli effetti sulle quote gestite dall’ente di tutte le operazioni di movimentazione della posizione di previdenza complementare, nei casi previsti dalle norme e dagli statuti dei fondi, quali anticipazioni, trasferimenti ad altre forme di previdenza individuale o negoziale, riscatti.
Chiarisce inoltre le modalità di comunicazione da parte delle amministrazioni dei dati informativi relativi alle attività di previdenza complementare.
L’ultima parte riguarda gli adempimenti operativi dell’ente.

Roma, 1 agosto 2005
______________________

Roma, 25 luglio 2005

INPDAP
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ufficio II - Previdenza complementare

NOTA OPERATIVA N. 16

OGGETTO: La tenuta ed il conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare costituita presso l'Inpdap. Adempimenti operativi

Sommario: La contabilizzazione, la rivalutazione ed il conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare presso l'Inpdap. Effetti e modalità di comunicazione degli eventi del rapporto di lavoro e del rapporto associativo: cessazioni dal servizio; trasferimenti; anticipazioni; riscatti; prestazioni; riattivazioni contributive. Le modalità di comunicazione di questi eventi. Adempimenti operativi.

Con la presente nota si forniscono prime indicazioni circa gli effetti di alcuni eventi del rapporto di lavoro o del rapporto associativo con il fondo pensione sulla posizione figurativa che il lavoratore iscritto al fondo matura presso l'Inpdap nonché sulle conseguenti attività degli operatori delle sedi provinciali dell'Istituto e sui riflessi che tali attività possono avere per i fondi pensione.

Per una migliore comprensione degli adempimenti in questione, si richiamano brevemente le disposizioni in tema di finanziamento della previdenza complementare con riferimento alle particolarità per i dipendenti pubblici.

La normativa vigente alla data di emanazione della presente nota sarà interessata dalle novità introdotte dalla legge del 23 agosto 2004, n. 243, dopo che saranno stati emanati i decreti legislativi di attuazione delle deleghe in materia. Il quadro di regole di seguito delineato, pertanto, è destinato a subire modifiche anche rilevanti.

È noto, infatti, che il 1° luglio 2005, il Consiglio dei ministri ha adottato uno schema di decreto legislativo di attuazione di una buona parte delle deleghe in materia di previdenza complementare contenute nella legge 243/2004. Il decreto, una volta compiuto l'iter che prevede il parere del Parlamento e l'emanazione del testo definitivo, entrerà in vigore. È bene precisare, tuttavia, che questo schema di decreto non riguarda, al momento, le deleghe specifiche per il pubblico impiego. Nel testo dello schema è precisato, infatti, che per i pubblici dipendenti rimarrà in vigore la previgente normativa fino a quando non sarà emanato uno specifico decreto di attuazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera p), della legge delega n. 243/2004.

1. LE VOCI DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il finanziamento della previdenza complementare dei dipendenti pubblici avviene secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 (d'ora in poi, per brevità, indicato come decreto) per la generalità dei lavoratori, salvo le particolarità legate ai tempi di versamento delle quote figurative di trattamento di fine rapporto (d'ora in poi, per brevità, tfr). La misura della contribuzione è, pertanto, stabilita nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nell'accordo istitutivo del fondo che indicano le quote di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

1.1 La contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore

Sono stabilite, entrambe, da contratti collettivi ed accordi istitutivi.

Le quote del lavoratore sono trattenute dalla busta paga da parte del datore di lavoro che provvede a versarle con quelle di propria pertinenza al fondo pensione.

Gli accordi istitutivi e gli statuti dei fondi possono prevedere quote di contribuzione ulteriore e facoltativa a carico del lavoratore.

Per la determinazione del contributo, sia del lavoratore sia del datore di lavoro, si fa riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr ovvero ad una base più ristretta qualora la contrattazione collettiva dovesse stabilire in tal senso (si veda punto 2.1 della nota operativa Inpdap n. 11 del 25/05/2005 in cui sono descritte le voci che la compongono).

Si tenga presente che, per i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è l'Inpdap ad acquisire dal bilancio dello Stato e a versare le somme a copertura delle quote contributive a carico del datore di lavoro.

L'art. 74 della legge 29 dicembre 2000, n. 388 e il Dpcm 20/12/1999 e successive modifiche (di seguito Dpcm) prevedono infatti che, nel rispetto delle disposizioni degli accordi istitutivi e dei limiti delle dotazioni finanziarie, l'Inpdap provvede a trasferire ai singoli fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni statali le somme stanziate in bilancio dello Stato a copertura degli oneri di finanziamento e funzionamento dei fondi stessi, gravanti sulle amministrazioni quali datrici di lavoro.

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies, del Dpcm, per incentivare l'avvio dei fondi pensione, in favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato che si iscrivono entro il primo anno di operatività del fondo gli accordi istitutivi possono prevedere una contribuzione aggiuntiva, a carico del datore di lavoro, erogabile per dodici mesi ed il cui importo non può superare la misura del contributo ordinario del datore di lavoro.

Per quei dipendenti delle amministrazioni statali che si iscrivono durante il secondo anno di operatività del fondo, le stesse fonti istitutive possono prevedere una contribuzione aggiuntiva che non può superare il cinquanta per cento del contributo ordinario a carico del datore di lavoro, sempre erogabile per dodici mesi.

L'utilizzo di queste risorse per incentivare le adesioni in fase di avvio deve avvenire nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita con la legge finanziaria nonché dei limiti di riparto definiti secondo le modalità indicate dal Dpcm 2 marzo 2001, di modifica ed integrazione del Dpcm del 20 dicembre 1999. L'art. 2, comma 3, del Dpcm ha fissato criteri proporzionali che prendono a riferimento il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.

Per quanto riguarda il fondo pensione complementare Espero, si segnala che con nota del MIUR del 18 aprile 2005 è stato reso noto che la COVIP ha individuato, quale decorrenza iniziale dell’operatività del Fondo, la data del 1° gennaio 2005.

Pertanto, ai fini della decorrenza della contribuzione (e degli accantonamenti figurativi di cui si tratterà oltre), sulla base delle indicazioni contenute nel “Manuale di interpretazione delle norme statutarie e adempimenti amministrativi” predisposto dal Fondo stesso, non sono valutabili periodi anteriori al 1° gennaio 2005. Inoltre, ai fini dell'incentivo all'adesione, l’aderente che si iscrive al Fondo Espero entro il 31 dicembre 2005 avrà diritto all’aliquota aggiuntiva dell’1% per 12 mesi a carico delle amministrazioni datrici di lavoro. Il lavoratore che si iscriverà al Fondo Espero dal 1° gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2006, acquisirà il diritto all'incentivo nella misura dello 0,50% del contributo datoriale, sempre per 12 mesi.

1.2 Il tfr e le altre quote figurative destinate a previdenza complementare

Come indicato nel punto 2.3 della nota operativa n. 11 del 25 maggio scorso, le quote di tfr destinate a previdenza complementare sono accantonate con la stessa decorrenza valevole per le altre componenti della contribuzione al fondo pensione (contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) secondo le regole del fondo.

In base al Dpcm ed all'art. 74 della legge n. 388/2000, la misura del tfr e delle altre quote figurative da destinare alla previdenza complementare sono determinate secondo i criteri di seguito indicati.

1.2.1 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000
Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000, con contratti sia a tempo determinato sia indeterminato, è prevista l'integrale destinazione degli accantonamenti di tfr maturati successivamente all'adesione al fondo, pari al 6,91% della base retributiva utile.

1.2.2 Lavoratori assunti a tempo determinato con contratto in corso o successivo al 30 maggio 2000 ed anteriore al 1° gennaio 2001
Per i dipendenti assunti a tempo determinato con contratto in corso o successivo al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del Dpcm) ma anteriore al 1° gennaio 2001, il Dpcm non indica misure o condizioni per gli accantonamenti di tfr da destinare a previdenza complementare. Tali misure sono quindi indicate dai singoli contratti o accordi istitutivi. Si sottolinea che rientrano in questa categoria i dipendenti il cui contratto di lavoro deve risultare non solo costituito entro il 31 dicembre 2000 ma anche in corso al momento dell'iscrizione al fondo. In altri termini, se quel contratto di lavoro è cessato per raggiungimento del termine e il lavoratore si iscrive o riprende a contribuire in forza di un nuovo contratto di lavoro costituito successivamente al 31 dicembre 2000 rientra pienamente nelle regole di contribuzione che prevedono l'integrale destinazione del tfr alla previdenza complementare. Per quei dipendenti pubblici ai quali si applica il Dpcm e che si sono iscritti ai fondi pensione negoziali prima del 30 maggio 2000 (potrebbe essere il caso, per esempio, del Fondo pensione Laborfonds), le quote di tfr che possono essere destinate a previdenza complementare sono solo quelle maturate a partire dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del Dpcm istitutivo del tfr per i dipendenti pubblici.

1.2.3 Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 (optanti)
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 sono in regime di trattamento di fine servizio (d'ora in poi, per brevità, tfs) e, pertanto, la loro adesione al fondo pensione comporta l'opzione per il tfr e la parziale destinazione a previdenza complementare delle quote del trattamento maturate successivamente alla data di adesione. In particolare, in fase di prima attuazione queste quote di tfr non possono superare il 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la quota del tfr è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. Accanto al tfr, viene destinata a previdenza complementare una quota pari all'1,5% della base contributiva utile ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Anche questa quota ha natura di elemento figurativo ed è considerata neutra rispetto alle altre quote di pertinenza dei lavoratori e delle amministrazioni.

Anche per il personale in esame e che si sia iscritto ai fondi pensione negoziali prima del 30 maggio 2000, le quote di tfr e dell'1,5% aggiuntivo che possono essere destinate a previdenza complementare sono solo quelle maturate a partire dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del Dpcm istitutivo del tfr per i dipendenti pubblici.

La quota aggiuntiva dell'1,5% su base utile ai fini tfs non è prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti il cui personale non è iscritto all'Inpdap ai fini delle prestazioni di fine servizio.

2.CONTABILIZZAZIONE, RIVALUTAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI FIGURATIVI DESTINATI A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

2.1 Contabilizzazione e rivalutazione

Per il personale pubblico iscritto all'Inpdap e che aderisce ai fondi di previdenza complementare, l'Istituto provvede, in base al Dpcm, ad accantonare figurativamente ed a rivalutare le quote di tfr e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo su base tfs per gli optanti. La rivalutazione avviene applicando agli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria e fino a quando non si sarà consolidata la struttura finanziaria dei fondi pensione, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi pensione da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti. L'individuazione del paniere e i criteri per la determinazione della media sono fissati con decreto che il Ministro dell'economia e delle finanze emana, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadro Aran sindacati del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Al momento, l'iter di emanazione del decreto stesso risulta avviato.

In una fase successiva, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti pubblici, agli accantonamenti figurativi contabilizzati presso l'Inpdap sarà applicato il rendimento netto conseguito dai medesimi fondi. Per il personale iscritto ai fondi e dipendente dagli enti pubblici non economici, dagli enti di ricerca e sperimentazione e dagli altri enti per i quali non è prevista l'iscrizione all'Inpdap ai fini delle prestazioni di fine servizio, la contabilizzazione e la rivalutazione degli accantonamenti figurativi di tfr destinati a previdenza complementare sono a carico degli enti datori di lavoro.

Come già illustrato nell’informativa Inpdap della Direzione Centrale Prestazioni di Fine Servizio e Previdenza Complementare del 19 marzo 2002 n. 7, a seguito di espressa richiesta da parte dell’Istituto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità con cui si deve procedere alla tassazione dei rendimenti delle quote accantonate per il tfr ovvero destinate a previdenza complementare, a partire dal 1° gennaio 2001. La questione era stata sollevata perché sarebbe stato problematico versare l’imposta sostitutiva (di cui all’art. 17 del Tuir nonché all’art. 14 del decreto con riferimento ai rendimenti, rispettivamente, del tfr e della previdenza complementare) stante la natura figurativa sia degli accantonamenti sia degli stessi rendimenti. Con la risoluzione 80/E dell’8 marzo 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base alla ratio della norma e ad una interpretazione sistematica della stessa, l’imposta sostitutiva sui rendimenti deve essere calcolata, applicata ma non versata in considerazione della natura figurativa sia degli accantonamenti sia dei rendimenti agli stessi attribuiti.

Anche l’imposta presenta, pertanto, natura figurativa o virtuale e gli adempimenti a carico dell’Inpdap indicati dall’Agenzia delle entrate sono i seguenti:

• gestire i conti virtuali degli accantonamenti figurativi, compresi quelli da destinare ai fondi pensione;
• determinare le rivalutazioni sui predetti accantonamenti e applicare sugli stessi, annualmente, in modo virtuale l’imposta sostitutiva;
• scomputare l’imposta sostituiva dai montanti figurativi maturati sia per il tfr sia per la previdenza complementare.

2.2 Il conferimento al fondo pensione: il Il criterio guida della cessazione del rapporto di lavoro

Le quote di tfr (e l'eventuale 1,5% aggiuntivo su base tfs) non confluiscono tempo per tempo al fondo pensione, insieme con le altre voci di finanziamento, ma sono trasferiti alla cessazione dal servizio. In particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inpdap provvede a conferire al fondo pensione di riferimento il montante maturato costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonché da quelli relativi alla quota aggiuntiva dell'1,5% e dal rendimento di entrambi, determinato applicando le regole sopra richiamate. Il montante sarà conferito al netto dell’imposta sostituiva sui rendimenti, come precisato dalla risoluzione 80/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate. In coerenza con quanto previsto dalla circolare Indpap del 1° agosto 2002, n. 30 a proposito della liquidazione del tfr, l'Istituto può procedere al conferimento al fondo del montante maturato alla cessazione del rapporto di lavoro purché il dipendente non abbia sottoscritto un contratto di lavoro decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente rapporto con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'Inpdap ai fini tfs/tfr. In altri termini, perché possa avvenire il conferimento è necessario che tra il rapporto di lavoro risolto ed un eventuale successivo rapporto con pubblica amministrazione iscritta presso l'Istituto ai fini tfs/tfr ci sia almeno un giorno di intervallo non coperto da contratto e, quindi, da iscrizione presso l'Indpap.

A questo proposito, le amministrazioni avranno cura di trasmettere una dichiarazione di responsabilità del lavoratore interessato nella quale quest'ultimo attesti che il rapporto di lavoro si è risolto e che eventuali altri successivi rapporti con pubbliche amministrazioni iscritte all'Inpdap siano stati instaurati con soluzione di continuità rispetto a quello cessato (si veda punto 3.2 ed allegato 1).

Per il personale iscritto ai fondi e dipendente dagli enti pubblici non economici, dagli enti di ricerca e sperimentazione e da altri enti per i quali non è prevista l'iscrizione all'Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio, i conferimenti sono a carico degli enti datori di lavoro.

2.3 Anticipazioni, trasferimenti, riscatti, prestazioni ed effetti sulla posizione figurativa contabilizzata presso l'Inpdap

Tutte le operazioni di movimentazione della posizione di previdenza complementare previste dal decreto e dagli statuti dei fondi hanno riflesso sulla posizione degli accantonamenti figurativi maturati presso l'Inpdap non in modo diretto ed automatico ma, in linea di massima, solo se precedute o accompagnate dalla cessazione del rapporto di lavoro non seguito (ovvero seguito ma solo con soluzione di continuità) da altro rapporto di lavoro con pubblica amministrazione iscritta all'Inpdap.

Si analizzano di seguito le conseguenze per la posizione maturata presso l’Inpdap in caso di anticipazioni, trasferimenti, riscatti e liquidazioni di prestazione.

2.3.1 Anticipazione
In base all'art. 7,comma 4, del decreto gli statuti dei fondi prevedono che gli iscritti da almeno otto anni possono chiedere un'anticipazione dei contributi accumulati per una delle seguenti cause:

• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
• acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
• realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, indicati nelle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 457/1978 e opportunamente documentati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 449/1997.

Gli statuti possono prevedere che gli iscritti, come sopra individuati, possano conseguire anticipazioni in occasione di:

• congedi per formazione e per formazione continua (art. 7, comma 2, della legge 53/2000);
• congedi parentali (art. 5, comma 1, del Decreto legislativo. 151/2001).

Nuove e diverse forme e modalità di anticipazioni potranno essere introdotte dai decreti delegati di attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Si precisa che l’anticipazione può essere chiesta solo con riferimento alla posizione costituita e gestita presso il fondo pensione e non per la posizione figurativa costituita presso l’Inpdap.

2.3.2 Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Occorre distinguere tra più ipotesi :

Trasferimento ad una forma pensionistica individuale
Il trasferimento del montante figurativo contabilizzato presso l’Inpdap può avvenire (in modo indiretto, vale a dire transitando sempre dal fondo di provenienza) solo se si è verificata una cessazione del rapporto di lavoro non seguito (ovvero seguito con soluzione di continuità) da un nuovo rapporto di lavoro con amministrazione pubblica iscritta all'Istituto. Se questa circostanza si è verificata, il montante conferito al fondo di provenienza del lavoratore, unendosi alla posizione individuale costituita presso il fondo transita con quest'ultima nella forma pensionistica individuale prescelta dal lavoratore. In caso contrario, vale a dire se non c'è stata cessazione del rapporto di lavoro, il montante continua ad essere contabilizzato e rivalutato (senza ulteriori accantonamenti) dall’Inpdap che, alla cessazione del rapporto di lavoro, provvederà a trasferirlo alla forma di previdenza individuale di destinazione. A questo proposito è necessario che l'amministrazione datrice di lavoro verifichi che, nella dichiarazione di responsabilità sulla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia indicato la forma pensionistica a cui risulta iscritto (cfr. punto 3.2 ed allegato 1).

Nell'ipotesi in cui non risulti in atto alcuna posizione presso una qualsiasi forma di previdenza individuale (per esempio a seguito di riscatto successivo alla perdita dei requisiti di partecipazione), l'Inpdap trasferisce il montante figurativo al fondo negoziale con riferimento al quale è maturato.

Trasferimento ad altro fondo pensione a carattere negoziale
L'art. 10 del decreto prevede che, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo deve consentire, tra le altre opzioni, il trasferimento presso altro fondo pensione negoziale, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività, ovvero presso altra forma pensionistica individuale. Se la perdita dei requisiti di partecipazione èaccompagnata dalla cessazione del rapporto di lavoro non seguito (ovvero seguito con soluzione di continuità) da un nuovo rapporto di lavoro con amministrazione pubblica iscritta all'Istituto, il montante figurativo maturato presso l’ Inpdap è conferito al fondo originario del dipendente che provvede a trasferirlo, insieme con il resto della posizione, al fondo di destinazione. Può succedere, d'altronde, che la perdita del requisito di partecipazione al fondo non sia accompagnata dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero sia collegata alla cessazione del rapporto seguito senza soluzione di continuità da un nuovo rapporto di lavoro con amministrazione iscritta all'Inpdap. Si tratta, per esempio, di casi come il passaggio diretto o la mobilità verso altre amministrazioni o enti (di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 165/2001).

Quando il trasferimento ad altro fondo è avvenuto senza conferimento al fondo di origine, il montante figurativo accantonato presso l’ Inpdap sarà collegato al nuovo fondo negoziale di destinazione al quale il lavoratore si è iscritto. Al primo montante figurativo maturato si uniranno i nuovi accantonamenti figurativi, destinati a previdenza complementare, dovuti in relazione alla partecipazione al nuovo fondo. Il montante figurativo finale, comprensivo delle rivalutazioni, sarà trasferito al fondo di destinazione, alla prima cessazione del rapporto di lavoro che presenti le condizioni necessarie per il conferimento.

2.3.3 Riscatti
L'art. 10, comma 1, del decreto dispone che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, gli statuti devono prevedere anche la facoltà di riscatto della posizione individuale, vale a dire la possibilità di chiedere ed ottenere la liquidazione in capitale di quanto maturato presso il fondo.

Anche in questo caso, il riscatto potrà comprendere il montante maturato presso l'Inpdap se questo stesso montante è stato conferito per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso contrario il montante continuerà ad essere contabilizzato e rivalutato fino a quando non si verifichi una cessazione del rapporto di lavoro con le caratteristiche prima indicate.

L'individuazione della forma pensionistica presso cui trasferire il montante figurativo maturato avverrà secondo le procedure descritte nel punto 2.3.2 relativo al trasferimento presso altra forma pensionistica complementare.

2.4 Modalità di conferimento per quei casi di soggetti non più titolari di una posizione pensionistica complementare
Ricapitolando quanto già precisato nei punti 2.3.2 e 2.3.3 relativi ai trasferimenti e ai riscatti della posizione, si ribadisce l'importanza che l'ente datore di lavoro verifichi che, nella dichiarazione di responsabilità da compilare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (vedi punto 3.2 ed allegato 1), il lavoratore abbia indicato la forma pensionistica a cui risulta iscritto. In tutti quei casi in cui la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione negoziale sia avvenuta in assenza di cessazione del rapporto di lavoro, con le caratteristiche sopra richiamate, e non siano state costituite posizioni pensionistiche presso altre forme di previdenza complementare, l'Inpdap continuerà a contabilizzare e rivalutare il montante figurativo accantonato e, alla cessazione del rapporto di lavoro, lo conferirà al fondo originario di appartenenza, con riferimento al quale erano stati operati gli accantonamenti.

3. L'INOLTRO DEI DATI INFORMATIVI PER LE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALL'INPDAP - LA COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL CONFERIMENTO

3.1 Le modalità di comunicazione all'Inpdap dei dati in generale
L'acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai lavoratori pubblici aderenti ai fondi pensione, per la tenuta della posizione figurativa di previdenza complementare e lo svolgimento delle altre attività di competenza dell'Istituto, avverrà, oltre che con il modulo di adesione e la modulistica cartacea di comunicazione di altri eventi, anche e soprattutto attraverso la denuncia mensile analitica (DMA) che gli enti sostituti d'imposta, a partire dal 2005, trasmettono mensilmente e per via telematica all'Inpdap, ai sensi dell'art. 44, comma 9, della legge 326/2004 (si veda in proposito la circolare Inpdap del 27 ottobre 2004, n. 59 e successive integrazioni).

Nel tener conto di queste procedure, i fondi pensione possono valutare se sfruttare il veicolo della denuncia mensile per via telematica per l'acquisizione di quei dati che non sono di stretta competenza dell’Inpdap. Mediante appositi accordi e convenzioni, potranno essere definite le modalità di fornitura dei dati pervenuti all'Inpdap.

Sempre mediante accordo, potranno essere definite anche le modalità procedurali di scambio dei dati per tenere allineati gli archivi dell'Inpdap e del fondo stesso con riferimento particolare a quegli eventi che hanno riflesso sulla posizione di previdenza complementare (cessazioni del rapporto di lavoro, perdita dei requisiti di partecipazione, liquidazione di prestazioni e riscatti, trasferimenti ad altra forma di previdenza complementare etc).

Al fine di una corretta tenuta della posizione figurativa di previdenza complementare, si sottolinea l'esigenza che nel modulo di adesione siano previsti campi specifici per l'acquisizione dei seguenti dati conoscitivi relativi allo status di aderente e di stretta competenza dell'Inpdap:

- data di prima assunzione nella pubblica amministrazione;
- data di assunzione del rapporto di lavoro in corso al momento dell'adesione;
- indicazione di eventuale fondo pensione di provenienza.

Nell'ambito dello scambio e del trattamento dei dati emergono le esigenze relative alla tutela della privacy ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno del 2003.

L'informativa relativa al trattamento dei dati, con riferimento ai soggetti coinvolti nelle attività del fondo, potrà trovare posto, come allegato, al modulo di adesione insieme con la sezione relativa al rilascio del consenso per il trattamento dei dati stessi da parte del lavoratore. Appare opportuno un riferimento esplicito e diretto all’Inpdap, tra i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. Con la citata informativa ed il consenso informato dell'aderente, lo scambio dei dati tra Istituto e fondo potrà avvenire, nei limiti imposti dalla legge, senza ulteriori adempimenti.

3.2 La comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro
Per consentire all'Istituto di procedere ai conferimenti in modo corretto, le amministrazioni e gli enti iscritti, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente iscritto ad un fondo pensione complementare, oltre ad indicare la circostanza nella DMA, dovranno trasmettere all'Istituto una dichiarazione di responsabilità nella quale il dipendente attesti che l’eventuale nuovo rapporto di lavoro (seguito a quello cessato) presso altra pubblica amministrazione iscritta all'Inpdap sia stato costituito con o senza soluzione di continuità rispetto al primo. La dichiarazione andrà acquisita e trasmessa utilizzando il fac simile allegato (vedi allegato 1). Qualora il dipendente abbia anche diritto alla liquidazione del tfr con riferimento allo stesso rapporto di lavoro, per lo stesso tipo di dichiarazione potrà essere utilizzata la sezione in calce al modello TFR/1 a contenuto analogo, indicando anche che il lavoratore risulta iscritto a fondo pensione o altra forma pensionistica complementare e precisando di quale si tratti. Per esigenze tecnico organizzative, il conferimento al fondo pensione avverrà entro il terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione della cessazione.

4. LA RIATTIVAZIONE DELLA POSIZIONE FIGURATIVA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (E DELLA CONTRIBUZIONE)

In caso di nuova assunzione di un lavoratore già iscritto al fondo pensione di riferimento dell’amministrazione riprende la contribuzione al fondo pensione e, conseguentemente, l'accantonamento delle quote figurative destinate a previdenza complementare.

Questa circostanza diventa nota per l'Inpdap (e per il fondo), ancorché indirettamente, attraverso la DMA elaborata ed inviata dal nuovo datore di lavoro che indica i dati di riferimento (basi imponibili e contribuzioni) della previdenza complementare.

Appare opportuno che l’amministrazione datrice di lavoro si faccia rilasciare dal lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella quale il lavoratore stesso:

• comunichi di essere già iscritto al fondo pensione del comparto contrattuale di riferimento dell’amministrazione;
• chieda la riattivazione della contribuzione al fondo stesso;
• rilasci delega al datore di lavoro/sostituto d'imposta alla trattenuta dalla busta paga del contributo a proprio carico.

Questa dichiarazione, in assenza di altra analoga modulistica prevista da parte del fondo pensione, può essere resa utilizzando il fac simile riportato nell'allegato 2 e che può essere utilmente riprodotto come sezione aggiuntiva del testo che costituisce il contratto individuale di lavoro da far sottoscrivere al dipendente.

Questa stessa dichiarazione potrà essere utilmente fatta pervenire in copia:

• alla Dpsv o agli Uffici responsabili dell’Amministrazione che operano sul Service personale Tesoro (nel caso delle amministrazioni statali gestite dal Mef);
• al fondo;
• all’Inpdap.

5. ADEMPIMENTI OPERATIVI

5.1 Conferimento del montante al fondo pensione

5.1.1 Registrazione della cessazione dell’attività lavorativa

Sulla base della comunicazione del datore di lavoro, è registrata nel sistema, la data di cessazione del rapporto di lavoro dell’aderente. Evento dal quale prende avvio la procedura.

La comunicazione della cessazione perviene attraverso due modalità tra loro complementari:

- la DMA;
- la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza o presenza di rapporti di lavoro successivi con pubbliche amministrazioni, costituiti senza soluzione di continuità rispetto a quello cessato (allegato 1); tale comunicazione può essere acquisita anche mediante il modello TFR1 che contiene un’apposita sezione destinata a questo fine quando è verificato che una parte dell'accantonamento di trattamento di fine rapporto è destinabile a previdenza complementare e l'altra parte è liquidabile direttamente dall'Inpdap come prestazione di tfr (circostanza che si verifica per i lavoratori 'optanti').

Il pacchetto applicativo Sipc (sistema informativo previdenza complementare) rende evidenti tutte le cessazioni comunicate con la denuncia mensile periodica da parte delle amministrazioni datrici di lavoro: selezionando la funzionalità n. 9, "Cessazioni e conferimenti", e, quindi, la lista "in attesa".

Solo la presenza della dichiarazione di responsabilità che attesti la soluzione di continuità iscrittiva fa sì che la cessazione si concluda con il conferimento. Senza la dichiarazione, non è possibile procedere al conferimento.

Quando la dichiarazione di responsabilità è presente nei modelli TFR1 (perché il lavoratore risulta anche titolare di una posizione di tfr del quale ha chiesto la liquidazione), si provvede a registrare anche in Sipc la notizia.

5.1.2 Comunicazione all'area ragioneria e finanza delle stime per le rimesse fondi relativi ai conferimenti da eseguire
Entro le date previste per l'inoltro della seconda richiesta di somministrazione fondi diretta all'Ufficio III della Direzione Centrale di Ragioneria e Finanze, secondo le procedure correlate per il pagamento dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, attualmente stabilite entro e non oltre il 15 (per le liquidazioni che fanno capo alla gestione ex Enpas) e il 16 (per le liquidazioni che fanno capo alla gestione ex-Inadel) del mese - cfr. comunicazione di P.E. n. 1171 del 17/03/2004 – il funzionario amministrativo addetto comunica al funzionario responsabile dell'area ragioneria una stima del fabbisogno in relazione ai probabili conferimenti del mese stesso, tenendo conto della lista dei "cessati da conferire nel mese". Il fabbisogno è determinato mediante sommatoria del valore degli accantonamenti figurativi maturati.

La stima terrà conto in modo distinto dell'ammontare riferibile ai conferimenti che fanno capo alla gestione ex Enpas e di quelli che fanno capo alla gestione ex Inadel.

Conseguentemente, il funzionario dell'area ragioneria e finanze, tenuto conto delle stime comunicate, predispone la specifica richiesta di fondi da inviarsi, come già detto, rispettivamente non oltre i giorni sopra indicati.

5.1.3 Verifica della soluzione di continuità del rapporto di lavoro

Il funzionario incaricato accerta se esiste soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro cessato ed eventuali successivi rapporti di lavoro dell’aderente presso altra pubblica amministrazione iscritta all’Inpdap, al fine di poter conferire al Fondo, entro i termini previsti, il montante dell’accantonamento virtuale.

Nel caso di mancata ricezione della dichiarazione di responsabilità da parte dell'aderente, si procede a richiederla attraverso l'amministrazione datrice di lavoro.

La soluzione di continuità con eventuali successivi rapporti di lavoro è rilevabile dall’apposito modello predisposto dall’Istituto ovvero tramite modello TFR1, nell'ambito del quale il lavoratore ha provveduto a rendere apposita dichiarazione di responsabilità sulla materia.

La verifica della cessazione, previa acquisizione della dichiarazione di responsabilità, deve avvenire prima possibile e comunque entro il secondo mese dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro pervenuta da DMA.

L'indicazione della soluzione di continuità va inserita nel Sipc, nella funzionalità "Conferimenti".

In questo modo si potrà procedere al conferimento del montante al fondo pensione entro i termini di seguito richiamati.

5.1.4 Definizione e liquidazione del montante maturato
Nel mese successivo a quello di pervenuta comunicazione (sia acquisita mediante DMA ovvero mediante dichiarazione di responsabilità), il Sipc mette in evidenza tutte le posizioni di soggetti cessati per i quali procedere al conferimento.

Il conferimento avviene entro il terzo mese successivo dalla data di ricezione della comunicazione di cessazione del rapporto con soluzione di continuità.

La notizia è considerata pervenuta:

- entro la scadenza di consegna del flusso telematico tramite DMA (ultimo giorno del mese);
- il mese di ricezione della dichiarazione di responsabilità.

Il Sipc considera come termine iniziale l’evento che si verifica per primo in ordine di tempo.

Pertanto, è possibile che il conferimento debba avvenire entro e non oltre il terzo mese rispetto alla consegna del flusso telematico della DMA, sempre che nel frattempo sia pervenuta la dichiarazione di responsabilità circa la soluzione di continuità iscrittiva.

Come segnalato nella nota operativa n. 15 del 3 dicembre 2004, è opportuno che in sede di liquidazione di un tfr o di un montante figurativo di previdenza complementare (attivata in entrambi i casi dallo stesso evento cessazione del rapporto di lavoro) i funzionari addetti provvedano ad una verifica delle due posizioni al fine di evitare che per uno stesso soggetto si liquidino indebitamente importi determinati utilizzando due volte lo stesso accantonamento (per il tfr e la previdenza complementare contemporaneamente).

Dopo il consolidamento (che di norma avviene al 14° giorno lavorativo del mese e che in linea di massima può verificarsi tra il 18 ed il 21 del mese) il funzionario amministrativo responsabile provvede alla stampa del prospetto di calcolo selezionando la voce "Conferimenti da eseguire nel mese" nella "Lista dei conferimenti". Il funzionario amministrativo, quindi, dà corso alla liquidazione della somma. Il montante al Fondo, costituito dagli accantonamenti virtuali e dai relativi rendimenti, al netto dell’imposta sostitutiva, è oggetto di determinazione stampata con prima nota ed elenco riassuntivo mediante apposita funzionalità del Sipc collegata a programmi di elaborazione e stampa di Access in locale. Il progetto di liquidazione non è, infatti, la risultante dell'istruttoria e di calcoli compiuti sul momento dall'operatore ma il consolidamento di una situazione gestita, verificata nel tempo mediante acquisizione di dati retributivi e contributivi su base telematica (DMA) e controlli effettuati dal Sipc.

La determinazione e la documentazione allegata sopra ricordata (comprensiva dei prospetti di calcolo delle singole posizioni interessate ai conferimenti da eseguire nel mese) sono trasmesse all'area di ragioneria, ai fini dell'espletamento della verifica di regolarità amministrativo contabile. Le modalità e le procedure di liquidazione nonché la struttura della documentazione da esaminare sono tali da rendere praticabile un unico e contestuale controllo contabile sulla determinazione adottata (art. 31, comma 1, Reg. Amm.ne e Cont.) sui documenti occorrenti per consentire l’emissione del mandato di pagamento (art:31, comma 5, Reg. Amm.ne e Cont.).

Dopo le verifiche sopra indicate, l'area ragioneria e finanza provvede all'emissione del mandato di pagamento ed alle altre operazioni di competenza connesse al versamento al fondo.

Si precisa che il provvedimento di impegno (determinazione del dirigente), la prima nota e il pagamento si riferiscono, cumulativamente, a tutti i conferimenti degli aderenti della provincia per singolo fondo nonché per gestione di riferimento ( ex Enpas o ex Inadel). In altri termini, saranno adottate tante determinazioni ed impegni quanti sono i fondi destinatari dei conferimenti del mese e quante sono le gestioni Inpdap interessate per singolo fondo. Ad ogni determina sono allegati i prospetti di calcolo di ogni singolo conferimento relativo ai lavoratori aderenti cessati.

I conferimenti andranno programmati ed effettuati, con relativo provvedimento di impegno, immediatamente dopo il consolidamento del Sipc (di regola il 14° giorno lavorativo del mese, in linea di massima tra il 18 ed il 21 del mese).

L'Ufficio III della Direzione Centrale Ragioneria e Finanze comunica tramite posta elettronica alla ragioneria della sede provinciale l'avvenuta somministrazione fondi e la relativa data di valuta per consentire la reversale d'incasso. Di norma la valuta è quella del 25 del mese, per i conferimenti che fanno capo alla gestione ex Enpas, e del 26 per i conferimenti che fanno capo alla gestione ex Inadel.

I mandati di pagamento, distintamente per fondo pensione e per gestione ex Enpas ed ex Inadel, dovranno essere emessi e inviati alla Banca cassiera lo stesso giorno di emissione della reversale di incasso della somministrazione fondi.

Occorrerà accertarsi, poi, che i mandati vengano evasi dalla banca cassiera entro 48 ore dalla consegna.

A pagamento avvenuto come in tutte le somministrazioni fondi, l'eccedenza risultante dovrà essere riversata.

Copia del prospetto di conferimento del montante maturato andrà posta sia nel fascicolo d'area previdenza complementare sia in quello tfs-tfr. Gli accantonamenti figurativi del tfr, come sopra richiamato, possono essere destinati (in tutto o in parte a seconda delle situazioni) a previdenza complementare e questo produce effetti anche sull'importo finale del tfr liquidato dall'Inpdap.

5.1.5 Versamento del montante e trasmissione del prospetto al fondo
Il pagamento è effettuato nei confronti della banca depositaria del fondo. Le sedi dovranno avere cura di programmare ed assicurare il versamento e la valuta entro il mese di conferimento, salvo imprevisti dipendenti dalla mancata somministrazione fondi da parte della Direzione Centrale di Ragioneria e Finanze.

In caso di cessazione intervenuta dopo un trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, il montante è conferito:

- alla nuova forma pensionistica complementare, se il sistema è in possesso della notizia (quando mancante, occorrerà reperire presso questa forma il dato occorrente chiedendolo al fondo di provenienza ovvero al lavoratore);
- al fondo pensione in relazione al quale si era provveduto ad accantonare le quote figurative destinate a previdenza complementare, in caso di assenza di riferimenti del nuovo fondo.

Si ribadisce che il provvedimento di impegno (determinazione del dirigente), la prima nota e il pagamento si riferiscono, cumulativamente, a tutti i conferimentidegli aderenti della provincia per singolo fondo nonché per gestione di riferimento (ex Enpas o ex Inadel) .

Per singolo fondo, a seconda se nei conferimenti c'è il coinvolgimento di una o entrambe le gestioni ex Enpas ed ex Inadel, sono previsti:

- una o due determinazioni riferite ai conferimenti a carico della singola gestione Inpdap;
- uno o due mandati di pagamento;
- uno o due versamenti

Con unica spedizione, il provvedimento e gli allegati prospetti di calcolo dei conferimenti emessi nel mese sono inviati ad ogni singolo fondo. Come prima indicato, si ribadisce che il versamento alla banca depositaria è cumulativo con riferimento ai conferimenti che riguardano uno stesso fondo pensione e la gestione Inpdap di competenza (ex Enpas o ex Inadel).

5.1.6 Registrazione del numero di mandato pagamento
Il funzionario provvede a registrare nel Sipc, con riferimento ad ogni singolo conferimento, il numero del mandato di pagamento cumulativo emesso in collegamento ad ogni determina.

5.2 La riattivazione della posizione di previdenza complementare
La comunicazione della riattivazione della posizione di previdenza complementare perviene all'Inpdap (ed al fondo) attraverso la DMA.

Come sopra precisato, tuttavia, si stima opportuno che sia trasmessa all'Inpdap una copia della dichiarazione resa al datore di lavoro dal lavoratore già iscritto ad un fondo pensione con riferimento al quale sussiste l'obbligo di contribuzione e di accantonamento figurativo delle quote di tfr da destinare a previdenza complementare.

Questa comunicazione potrà giungere mediante una dichiarazione resa con il modulo contenuto in allegato 2 ovvero attraverso altra modulistica concordata anche dal fondo pensione e dai datori di lavoro coinvolti.

È in fase di elaborazione una funzionalità nel Sipc che consentirà di inserire nel sistema la notizia dell'avvenuta trasmissione della comunicazione scritta della riattivazione della posizione e della contribuzione nonché di alcuni dati contenuti nella comunicazione stessa.

Sarà cura della scrivente Direzione informare le Sedi Provinciali sull'attivazione di questa funzionalità.

Al momento gli operatori di sede, dopo aver protocollato il documento in arrivo provvederanno a verificare che la comunicazione sia giunta tramite DMA, con la prima trasmissione utile (visibile a partire dal 2° mese successivo a quello di rioccupazione del lavoratore). In caso di assenza del dato in Sipc, tenendo conto dell'intervallo minimo di tempo sopra indicato, dovrà essere cura degli operatori dell'area rapporto enti contattare l'amministrazione datrice di lavoro al fine di segnalare il mancato inserimento del dato nella DMA.

Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
f.to Marchione

_____________

Principali circolari, informative e note già emanate contenenti riferimenti all'estensione del tfr e alla previdenza

complementare per i dipendenti pubblici:

- Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)
- Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)
- Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1
- Circolare del 12 marzo 2001, n. 11
- Informativa del 31 maggio 2001, n. 414
- Informativa del 12 ottobre 2001, n. 562 (*)
- Informativa del 19 marzo 2002, n. 7
- Circolare del 1° agosto 2002, n. 30
- Informativa del 18 marzo 2003, n. 5
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 7
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 16 (*)
- Informativa del 7 luglio 2003, n. 9
- Informativa del 5 agosto 2003, n. 12
- Circolare congiunta Miur - Inpdap del 21 luglio 2004, n. 58
- Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59
- Nota del direttore generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277 (*)
- Nota operativa del 3 dicembre 2004, n. 15 (*)
- Nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5 (*)
- Nota operativa del 29 aprile 2005, n. 9 (*)
- Nota operativa del 25 maggio 2005, n. 11

(*) Note interne a carattere organizzativo, non disponibili nel sito internet dell'Istituto

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Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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