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Lavoratori fragili: prorogate le tutele su smart working e assenze

In sede di conversione, il Decreto Riaperture ha reinserito le precedenti tutele aggiornando il termine al 30 giugno 2022. L'integrazione di ulteriori patologie croniche. Nuova scadenza anche sulle misure di sorveglianza sanitaria per rischio contagio.

26/05/2022
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La conversione del DL 24/2022 (cd. Decreto Riaperture) nella Legge 52/2022 pubblicata in GU il 24 maggio 2022, ha prorogato/integrato le misure di tutela per i lavoratori fragili, pur con scadenze diversificate.

All'art.10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19 è stato aggiunto, infatti, il comma 1-bis che prevede fino al 30 giugno 2022 l’assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che non possono svolgere la prestazione in smart working. Si tratta di soggetti affetti da specifiche patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate nel Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

Il provvedimento stabilisce, in via ordinaria, il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile o l'eventuale adibizione ad altra mansione oppure lo svolgimento di attività di formazione anche da remoto. Solo laddove non sia possibile adeguare il lavoro a queste modalità, coloro che si trovino in condizione di fragilità secondo quanto sopra riportato, possono fruire di periodi di assenza per malattia con equiparazione al ricovero ospedaliero.

Di fatto, si dà continuità ai benefici già previsti e rinnovati fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria del 31 marzo 2022.

Il testo della L.52/2022, però, lascia il dubbio se la connotazione di “lavoratore fragile” di cui al DM 4 febbraio 2022 vada ad integrare o a sostituire quella “consolidata” dell'art.26 c.2 del DL 18/2020 e successive modificazioni, caratterizzata da condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché il riconoscimento di disabilità grave art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Il chiarimento pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dà credito alla lettura estensiva che ci si aspettava, ovvero all'integrazione di tutte le patologie nel provvedimento grazie alla quale vengono assicurate le particolari tutele fino al 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori del comparto pubblico, che nella scuola si attua attraverso il giudizio del medico competente, le disposizioni si applicano fino al 31 luglio 2022.