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Le DPT pagheranno anche le ore eccedenti prestate su classi collaterali

Dal corrente anno scolastico 2001/2002, le Direzioni provinciali dei servizi vari, oltre ai compensi spettanti per ore eccedenti d'insegnamento prestato su cattedre, posti orario o raggruppamenti d’orario strutturati in più di diciotto ore, settimanali, provvederanno alla liquidazione dei compensi per ore d’insegnamento eccedenti l’orario d'obbligo prestate su corsi collaterali, ai sensi dell'art 31 comma 10, del DPR 399/88.

12/04/2002
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Dal corrente anno scolastico 2001/2002, le Direzioni provinciali dei servizi vari, oltre ai compensi spettanti per ore eccedenti d'insegnamento prestato su cattedre, posti orario o raggruppamenti d’orario strutturati in più di diciotto ore, settimanali, provvederanno alla liquidazione dei compensi per ore d’insegnamento eccedenti l’orario d'obbligo prestate su corsi collaterali, ai sensi dell'art 31 comma 10, del DPR 399/88.

Roma, 12 aprile 2002
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Circolare n. 235
Roma, 28 marzo 2002

Ministero dell’Economia e delle Finanze

OGGETTO: Pagamento delle ore eccedenti l'orario di cattedra prestate in corsi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico, attribuite a personale docente retribuito con ruolo di spesa fissa

Con circolare n.857 del 20.1.1999, fu precisato che il compenso per le ore d'insegnamento eccedenti l’orario d'obbligo prestate dal personale docente della scuola con contratto a tempo indeterminato o determinato, di tipo
diverso da quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra doveva essere erogato dalle istituzioni scolastiche) con imputazione ai pertinenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione come comunicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP con nota n. 146579 dell’11-9-1998.

Fra le prestazioni in argomento, non costituenti orario obbligatorio d’insegnamento, sono comprese, com'è noto, le ore eccedenti prestate in corsi collaterali.

In proposito, giova rammentare che, in base alla vigente normativa, le ore disponibili in corsi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario sono conferite dai dirigenti scolastici, prioritariamente ai docenti di ruolo ai fini del completamento dell'orario d'obbligo.

Gli spezzoni orari residui sono attribuiti in eccedenza, fino a sei ore settimanali, agli insegnanti già impegnati con orario pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che ne abbiano fatto richiesta.

In tutti i casi in cui non sia possibile provvedere alla copertura delle ore residue nel modo sopra specificato, si deve procedere all’assunzione di personale con rapporto di servizio a tempo determinato.

Ciò premesso, si comunica che, nella riunione tenutasi in data 30.10.2001 con i rappresentanti di questo Ministero (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione generale del Personale e dei Servizi del Tesoro), i rappresentanti del Ministero de1l'Istruzione, del1'Università e della Ricerca hanno manifestato l’esigenza che, per il personale docente retribuito a mezzo ruoli di spesa fissa anche i compensi per le ore d’insegnamento eccedenti le diciotto ore settimanali di servizio prestate in classi collaterali, siano liquidati a carico dei titoli medesimi, con effetto dal trascorso. anno scolastico 2000/200l.

In tale occasione si è preso atto del fatto che, attualmente le prestazioni della specie sono già retribuite a mezzo ruoli di spesa fissa, eccettuato il caso in cui le stesse siano effettuate in eccedenza all’orario d'obbligo.

Successivamente, il Ministero medesimo ha formulato formale richiesta nel senso sopra descritto con la nota n. 7653 del 18.12.2001) diretta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGOP e alla scrivente.

Al riguardo, si è rilevato che, per il combinato disposto dell'art.3, comma 10, del D.P.R23.8.1988, n. 399 e dell'art.6, comma 2, del DPR 10.4.1987, n. 209, le ore eccedenti prestate a domanda in corsi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, sono retribuite nella stessa misura oraria di quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra.

Devesi, pertanto, ritenere che la natura sostanzialmente fissa e continuativa delle suddette prestazioni eccedenti ne consenta la corresponsione congiunta con il trattamento economico fondamentale a mezzo ruoli di spesa fissa, in linea con Ia previsione dell’art. 63, comma 3, del CCNL stipulato il 4-8-1995.

In considerazione di quanto sopra e tenuto, inoltre, conto che, con nota n. 13701 del 7-2-2002 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, ha espresso il proprio parere favorevole, a parziale modifica della circolare n. 857/99, sopra citata, si dispone che, dal corrente anno scolastico 2001/2002, le Direzioni provinciali dei servizi vari, oltre ai compensi spettanti per ore eccedenti d'insegnamento prestato su cattedre, posti orario o raggruppamenti d’orario strutturati in più di diciotto ore, settimanali, provvedano alla liquidazione dei compensi per ore d’insegnamento eccedenti l’orario d'obbligo prestate su corsi collaterali, ai sensi dell'art 31 comma 10, del DPR
399/88.

Le Direzioni provinciali medesime sono, altre sì, autorizzate a liquidare i compensi per ore d'insegnamento della specie, prestate nell'anno scolastico 2000/2001.

Il Direttore generale - (Dott. Michelangelo Bergamini)

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