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Le novità del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Il testo definitivo del decreto approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri riserva poche novità. Sono stati introdotti alcuni emendamenti, in parte già noti, quelli concordati con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, altri a seguito delle richieste contenute nei pareri di maggioranza espressi dalle Commissioni Parlamentari

27/01/2004
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Il testo definitivo del decreto approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri riserva poche novità.
Sono stati introdotti alcuni emendamenti, in parte già noti, quelli concordati con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, altri a seguito delle richieste contenute nei pareri di maggioranza espressi dalle Commissioni Parlamentari.
I cambiamenti non modificano la natura del provvedimento.
Rimangono nel testo finale tutti i punti contestati dal fronte contrario al decreto: la riduzione del tempo scuola di tutti, la cancellazione dei modelli scolastici del tempo pieno e prolungato, il tutor obbligatorio, la riduzione della scuola dell’infanzia a supermarket assistenziale.
Vediamo le novità punto per punto.

SCUOLA INFANZIA

FINALITA’ (art. 1 c. 1)
Introduce la realizzazione del “Profilo educativo”. Vale a dire che l'attuale Profilo culturale dello studente da 6 a 14 anni (allegato D) dovrà essere modificato in funzione delle finalità della scuola dell'infanzia. Segnale positivo perché la scuola dell'infanzia concorre , con la scuola primaria e secondaria di primo grado, a promuovere il profilo educativo dello studente.

GENERALIZZAZIONE (art. 1 c. 2)
Questo emendamento promette futuri ulteriori decreti legislativi per dare copertura finanziaria alla generalizzazione. E’ stato introdotto per accogliere il parere della Commissione bilancio del Senato la quale aveva rilevato la mancanza di copertura finanziaria.
In questo modo si attesta formalmente che per la generalizzazione della scuola dell’infanzia, al momento, non c’è un euro.
E' un fatto molto grave perché così si arresta il processo di generalizzazione del servizio che è invece uno degli obiettivi della L. 53/2000.

CONTINUITA’ EDUCATIVA (art. 1 c. 3)
Questo emendamento, sostenuto dall'ANCI, prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli Enti Locali al fine di sostenere la continuità verticale e orizzontale.
Non si capisce perché la promozione di questi importanti accordi sia previsto soltanto negli articoli riferiti alla scuola dell’infanzia.

ORGANICO DI ISTITUTO (Art. 3 c. 3)
L’organico di istituto è finalizzato a garantire le attività educative nell’ambito di un tempo scuola compreso tra 875 ore e 1700 ore annue.
Non sono precisati i parametri di costituzione dell’organico, non vi è alcuna garanzia per le compresenze degli insegnanti, né si prevede una riduzione del numero di alunni per sezione (oggi possono arrivare fino a 28).

ANTICIPO (Art. 12 c. 1)
La definizione di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione necessaria per l’anticipo degli under tre, è affidata alle prime esperienze sperimentali.
Che sia una sperimentazione sul campo a definire le caratteristiche di nuovi profili e modalità organizzative è senz'altro positivo. Peccato che da nessuna parte vengano definite e assicurate le risorse per attivare la sperimentazione e fornite possibili ipotesi scientifiche sulla base delle quali costruire un progetto sperimentale verificabile e generalizzabile.
Un ulteriore emendamento si preoccupa di distribuire omogeneamente le opportunità. Si fa fatica ad interpretare questo emendamento, sia perché cita “livelli di servizio”che non essendo mai stati definiti, difficilmente possono costituire parametro di riferimento, sia perché non si capisce davvero come favorire omogeneità di distribuzione dell'anticipo sul territorio nazionale, considerata la grande disomogeneità con la quale il problema si presenta oggi.
Inoltre, si è introdotto il coinvolgimento dell’ANCI per la modulazione delle anticipazioni.

PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTI COMPRENSIVI (art. 4 c. 6)
È stato introdotto un ulteriore comma riguardante gli istituti comprensivi: conferma che le scuole del primo ciclo dell’istruzione e quelle dell’infanzia possono essere aggregate in unica istituzione scolastica.

SCUOLA PRIMARIA

FINALITA’ (art. 5 c. 1)
Sono arricchite le finalità della scuola primaria introducendo l’accoglienza e la valorizzazione delle diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità.

ATTIVITA’ OPZIONALI E FACOLTATIVE (art. 7 c. 2)
In merito alle 99 ore annuali, facoltative e opzionali si chiarisce che la frequenza, è gratuita e, una volta esercitata l’opzione, obbligatoria.

TEMPO PIENO (art. 7 c. 4 e art. 15)
L’organico di istituto deve garantire anche il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa fino a un massimo di 330 ore annue nella scuola primaria.
La garanzia però non è assoluta, ma limitata alla disponibilità complessiva di organico. Per l’anno scolastico 2004/05, in via di prima applicazione, sono complessivamente confermati i posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivati a livello nazionale nell’anno scolastico in corso.
Questa conferma non evita il rischio che per il prossimo anno scolastico vi siano meno disponibilità rispetto all’anno scorso per soddisfare la richiesta in costante aumento di nuove prime classi a tempo pieno. Nell’anno scolastico in corso le classi prime a tempo pieno sono 6.294 (668 in più dell’anno precedente). Sembra dai dati provenienti dalle iscrizioni in corso che la richiesta di tempo pieno è fortemente aumentata: i posti disponibili per il prossimo anno saranno quelli che si liberano dall’uscita delle attuali classi quinte a tempo pieno (5.982), ciò significa che l’anno prossimo avremo 312 prime classi a tempo pieno meno di quest’anno.
Per gli anni successivi, invece, scompare anche questa conferma dell’attuale bacino di posti di tempo pieno, si farà riferimento unicamente alla consistenza complessiva dei posti.
La possibilità di mantenere o incrementare i posti per l’offerta formativa di 40 ore (ex tempo pieno) sarà puramente residuale, sarà possibile solo se rimarranno posti disponibili nella dotazione organica complessiva, determinata di anno in anno con appositi decreti attuativi della legge finanziaria.
Rimane confermato l’abrogazione dell’art. 130 del testo unico e pertanto la cancellazione del modello scolastico del tempo pieno con 40 ore obbligatorie per tutti gli alunni, compresa la mensa, due insegnanti contitolari della classe e una quota oraria di compresenza dei docenti. Al suo posto la nuova formula di 27 ore settimanali obbligatorie, 3 opzionali e facoltative e fino a 10 per la mensa.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI (art. 7 c. 7)
Un emendamento stabilisce che il dirigente scolastico assegni gli insegnanti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti non solo dal collegio dei docenti, ma anche dal consiglio di istituto.

ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE (art. 7 c. 9)
Il nuovo comma prevede il rispetto di una equilibrata distribuzione nell’orario quotidiano delle attività obbligatorie e facoltative, probabilmente al fine di evitare la concentrazione di queste ultime in uno o due giorni.

“PRIMINE”
Tornano, nonostante l’impegno del Ministro a cancellare questa sorta di anticipo selvaggio gestito dalle scuole private. Nello schema di decreto ogni possibilità di anticipo era regolamentata e ricondotta ai termini previsti dalla legge: l’esame di ammissione era limitato agli alunni che compiono l’età richiesta entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Nel testo definitivo il limite scompare e l’anticipo torna ad essere , oltre che una buona fonte di affari per le scuole private.

SCUOLA MEDIA

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (art. 10 c. 2)
La frequenza delle attività aggiuntiva è gratuita. Una volta fatta l’iscrizione a tali attività, la frequenza diventa obbligatoria.
Ciò esclude tutte quelle attività che le risorse professionali o finanziarie della scuola non possono assicurare.

ASSISTENZA ALLA MENSA (art. 10 c. 4 e art. 15)
E’ possibile estendere il tempo scuola fino ad un massimo di 231 ore annue per coprire il tempo dedicato alla mensa. Tale tempo è coperto dal personale docente attribuito con l’organico d’istituto, nel limite dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per il tempo prolungato nell’anno scolastico 2003/04.
Per gli anni successivi, la copertura della mensa con docenti dell’organico d’istituto sarà possibile nell’ambito delle disponibilità di organico.
Vale solo per un anno scolastico, il 2004/05 e non per il modello organizzativo che è invece da incardinare nel nuovo modello proposto.

ORGANICO (art. 14 c. 3)
E’ confermato, in via provvisoria, per l’anno scolastico 2004/05, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l’ assetto organico previsto dal DPR n. 782 del 1982

CATTEDRE E POSTI D’INSEGNAMENTO (art. 14 c. 4)
Le scuole, nella loro autonomia, decidono come adattare l’orario delle cattedre ai piani di studio allegati al decreto, in attesa delle norme regolamentari ancora da definire
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, verranno ridefinite le classi di concorso secondo i nuovi piani di studio.

SOPRANNUMERARI (art. 14 c. 5)
Nel caso si verifichi una diminuzione dell’orario di cattedra, il docente può essere utilizzato per tutte le attività, obbligatorie, aggiuntive, di mensa, previste dal decreto.
Non è garantito l’utilizzo nella scuola di attuale titolarità.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (art. 16)
Restano in vigore le sanzioni previste dalla Costituzione per assicurare l’obbligo di istruzione

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (art. 17)
Conservano validità gli statuti e le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Nella provincia di Trento, conserva validità l’accordo stipulato il MIUR e la provincia il 12 giugno 2002.

ABROGAZIONI (art. 19 c. 5)
Oltre alle norme in elenco che vengono abrogate, viene abrogata qualunque altra norma in contrasto con il decreto.

Roma, 27 gennaio 2004