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Le supplenze assicurano il diritto allo studio. Una scheda per saperne di più
Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola: una scheda sulle procedure e le modalità per la nomina dei supplenti temporanei.
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La recente nota del Ministero sul programma annuale 2009 potrebbe aver determinato qualche disorientamento nelle scuole soprattutto laddove si parla della limitazione delle disponibilità finanziaria in merito a questa voce del Programma.
Su questo già si sono espressi i Dirigenti Scolastici della FLC Cgil che denunciano i continui tagli ai bilanci scolastici mettendo a dura prova la funzionalità stessa delle istituzioni scolastiche.
Le norme legislative e contrattuali relativamente alle supplenze brevi sono chiare e vanno applicate con rigore nel rispetto dei principi del buon andamento dell'amministrazione e del diritto allo studio.
Non può che essere così, dal momento che la stessa nota ministeriale sul Programma annuale non può fare a meno di precisare che il "rispetto, ovviamente, dell’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola" deve essere alla base della gestione delle scuole, con ciò volendo significare che il diritto allo studio va comunque garantito, secondo le previsioni delle Leggi e dei Contratti.
Certo, la chiarezza non è proprio il forte delle note ministeriali, ma almeno su questo non possono esserci dubbi: le leggi sul diritto allo studio vanno rispettate, così come va rispettato il diritto al lavoro di chi è in posizione di nomina.
In ordine a ciò la FLC Cgil dispiegherà la massima vigilanza a difesa dei diritti costituzionalmente tutelati.
Per facilitare il lavoro delle scuole abbiamo predisposto una scheda riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.
Roma, 2 dicembre 2008