Legge 53/03, art. 5, formazione iniziale, nuova bozza di decreto
Si è svolto il 18 febbraio, presso il MIUR, un confronto con le organizzazioni sindacali sulla nuova bozza di decreto attuativo dell’art. 5 legge 53/03 sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti.
Si è svolto il 18 febbraio, presso il MIUR, un confronto con le organizzazioni sindacali sulla nuova bozza di decreto attuativo dell’art. 5 legge 53/03 sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti.
Ricordiamo che quella presentata ora è la terza bozza, la seconda era stata discussa con le organizzazioni sindacali l’1 febbraio, e la prima era stata presentata nel mese di luglio 2004.
La nuova bozza è corredata di relazione tecnica che fornisce le seguenti informazioni:
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Sul territorio agiscono 24 corsi di laurea in scienze della formazione primaria e 21 scuola di specializzazione SSIS, a cui sono iscritti attualmente circa 18.000 studenti
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La previsione degli studenti da ammettere ai nuovi corsi va rapportata al 50% del turn-over, corrispondente a circa 18.000 unità l’anno. Le attuali strutture sono dunque considerate sufficienti alle necessità calcolate come sopra, e non richiedono potenziamenti, ma solo un sostegno “una tantum” per la loro riconversione, quantificato e già stanziato, in 10,5 milioni di euro. La distribuzione di tali finanziamenti avverrà secondo criteri definiti in un decreto dal Ministro e dopo l’approvazione del decreto art. 5 e la riformulazione delle classi di concorso.
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Le attuali strutture SSIS verranno trasformate in Centri di Ateneo e Interateneo, i cui compiti di organizzazione e monitoraggio delle attività di tutorato, di organizzazione dei laboratori professionali e dei tirocini, di raccordo con uffici e enti, di organizzazione delle prove di accesso, vengono confermati rispetto alla bozza precedente.
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I compiti di supervisori di tirocinio e di coordinamento con altre attività didattiche verranno garantiti dai finanziamenti disposti dalla legge n.315, art. 1, comma 4.
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Tutti gli oneri, di funzionamento, di selezione iniziale e di costituzione delle commissioni per gli esami finali, sono coperti dai proventi derivanti dalle tasse e dai contributi degli studenti
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Per quanto riguarda Accademie e Conservatori, le strutture attualmente esistenti, i corsi biennali per la formazione degli insegnanti nelle Accademie e i corsi di didattica della musica per i Conservatori, potranno essere riconvertiti alle finalità dello schema di decreto utilizzando i finanziamenti annualmente destinati, le tasse e i contributi degli studenti.
Reclutamento
Rispetto alla procedura di reclutamento la nuova bozza non presenta grandi novità: rilevazione triennale del fabbisogno delle scuole statali che tiene conto di stime previsionali degli alunni e della disponibilità di posti, ripartizione regionale dei posti, maggiorati del 10%, tra le varie università, selezione di accesso ai corsi, esame di stato abilitante finale, ammissione ad un anno di applicazione, valutazione del servizio svolto da parte del Comitato di valutazione della scuola e stipula del contratto a tempo indeterminato.
Rimangono in proposito tutti i problemi rilevati sulla bozza precedente, con l’aggravante che la programmazione virtuale dei posti, se non è preceduta da una bonifica con l’assunzione degli attuali aspiranti, non fa che aggravare la situazione con l’allargamento continuo della platea degli aspiranti.
Sparisce il riferimento al rilevamento dei posti a livello regionale anche della scuola paritaria, vista la rinuncia a vincolare queste scuole ad un percorso di reclutamento. Per quanto riguarda invece i percorsi regionali, si rimanda ad una sede specifica per la definizione di specifiche procedure concorsuali.
Roma, 21 febbraio 2005