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Legge 53/03, formazione iniziale, approvato il decreto

Dopo 3 bozze, la prima a luglio dello scorso anno, le altre due nel mese di febbraio, il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’art. 5 della legge 53/03 sulla formazione iniziale dei docenti.

28/02/2005
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Dopo 3 bozze, la prima a luglio dello scorso anno, le altre due nel mese di febbraio, il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’art. 5 della legge 53/03 sulla formazione iniziale dei docenti.
Comincia da qui l’iter di consultazione dello schema di decreto che prevede alcuni passaggi di consultazione, presso la Conferenza Stato regioni e presso le Commissioni Cultura di Camera e Senato, per poi concludersi con l’approvazione definitiva, in Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come già riportato nelle note precedenti del 3/2 e del 21/2, la bozza di decreto ha subito alcuni miglioramenti relativi al reclutamento e alla formazione con la reintroduzione della figura del supervisore di tirocinio.

Rimangono tuttavia molti punti di dissenso relativi a:

  • Alcune ambiguità riguardanti le modalità di assunzione che non ci lasciano tranquilli. Inoltre, nonostante la FLC CGIL abbia rivendicato, ogni volta che se ne è presentata l’occasione, il mantenimento dell’impegno che il Ministro Moratti aveva preso con le organizzazioni sindacali, di intervenire per modificare la chiamata diretta contenuta del DDL Napoli Santulli, tale DDL continua il suo iter parlamentare senza alcuna modifica, anzi forse con qualche inasprimento. Dunque la chiamata diretta da parte delle scuole, l’abolizione delle RSU e il ridimensionamento di tutta la contrattazione continuano a minacciare i lavoratori della scuola.

  • Il percorso formativo universitario mantiene un carattere fortemente disciplinare. Infatti, nonostante la positiva reintroduzione della funzione dei supervisori, il progetto formativo continua ad avere un forte connotato disciplinare in quanto attribuito interamente alle facoltà. I Centri di ateneo e di interateneo, che hanno il compito di gestire i rapporti con le scuole, continuano ad avere un ruolo subalterno, di servizio sostanzialmente, e non partecipano alla definizione del progetto formativo.

  • Una tendenza alla legificazione del rapporto di lavoro con l’attribuzione alla legge di materie squisitamente sindacali, come il contratto di inserimento formativo e la definizione del profilo professionale docente per decreto.

  • La mancanza di una fase transitoria definita, che la FLC CGIL rivendica nei termini di assunzione su tutti i posti vacanti dei docenti precari che occupano le attuali graduatorie, secondo il piano triennale che la legge 143/04 ha stabilito.

Roma, 28 febbraio 2005