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Legge 53/03: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 marzo, è stato pubblicato il decreto attuativo della legge 53/03 riguardante la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione

04/03/2004
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Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 marzo, è stato pubblicato il decreto attuativo ( All. A - All. B - All. C - All. D) della legge 53/03 riguardante la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione.

Con questo atto si compie il percorso del primo decreto attuativo della legge 53/03, a distanza di un mese e 10 giorni dalla sua approvazione definitiva in seno al Consiglio dei ministri.

La ragione di tale ritardo nella pubblicazione è dovuta ad una variazione richiesta dal Presidente della Repubblica relativa al riferimento normativo che individua la base regolamentare dei piani di studio e cioè l’art. 8 del DPR 275/99.

Al suo posto il testo definitivo del decreto si riferisce all’emanazione del “relativo regolamento governativo”

Il riferimento allo strumento giuridico del regolamento, è previsto sia dall’art. 8 del DPR 275/99 che dell’art. 7 della legge 53, ma nell’ultima formulazione del decreto si riferisce al nuovo ordinamento e quindi alla legge 53.

Quest’ultima, all’art.7, recita:

Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’art. 117, sesto comma della Costituzione (La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite) e dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia scolastica, si provvede: a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio……b) alla determinazione della modalità di valutazione dei crediti scolastici, c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità…………

L’art. 8 del DPR 275/99 attribuisce invece al Ministro dell’istruzione il compito di definire i curricoli, previo parere delle commissioni parlamentari e sentito il CNPI.

La correzione apportata riconduce la materia sotto la potestà della riforma del titolo V della Costituzione, riforma che non era ancora in atto al momento dell’approvazione del regolamento sull’autonomia scolastica. Così facendo sottrae alla determinazione del solo ministro dell’istruzione la definizione dei piani di studio che devono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di Stato e le commissioni parlamentari, che devono esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante.

La variazione non è dunque solo formale, si conferma tuttavia un percorso che non ha tenuto nel minimo conto il pluralismo parlamentare né il dissenso sociale che si manifesta in forma sempre più marcata e consapevole né il dissenso del mondo della scuola e della cultura in generale.

La Cgil Scuola continuerà a manifestare netta opposizione per l’impoverimento della scuola pubblica prodotto in tal modo e a lottare per una scuola di qualità e per tutti.

Roma, 4 marzo 2004