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Legge di stabilità e versamento IVA: le scuole siano esentate da questo adempimento

Il comma 629 delle legge 190/14 impone il pagamento diretto dell’IVA all’erario da parte dello Stato. Senza i chiarimenti previsti le scuole non sono tenute a fare nulla.

21/01/2015
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Il comma 629 della legge di stabilità 2015 prescrive che l’IVA deve essere direttamente versata all’erario da parte dello Stato e dei suoi Organi (anche se dotati di personalità giuridica).

Come accade spesso, nel testo della legge le scuole non sono menzionate, e ciò ci fa dire che la misura in questione non riguarda le istituzioni scolastiche. Anche perché sarebbe un ennesimo adempimento che costringe, sia pur per operazioni di  acquisti di beni e servizi di scarso valore monetario, a fare diverse moleste operazioni.

Su questo abbiamo immediatamente chiesto un chiarimento al MIUR.

In ogni caso, lo stesso coma prevede l’emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF).

In assenza di ciò le scuole non possono che operare come sempre. Qualsiasi ipotesi di buon comportamento, in mancanza di passaggi di chiarimento previsti  peraltro dalla stessa legge, o basati su note estemporanee può solo indurre in errore.

E’ il caso del comunicato stampa del MEF che, in quanto comunicato, non specifica se tali operazioni riguardino anche le scuole e fornisce indicazioni che potrebbero anche essere diverse da quelle che saranno contenute nel testo finale.

Ecco di seguito il testo del comunicato del MEF:

"E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015".

In ogni caso in queste ore, la FLC CGIL, che ritiene che anche per la scarsezza delle risorse mobilitate nelle scuole tramite IVA le Istituzioni scolastiche non dovrebbero essere fra i soggetti tenuti a tale adempimento, si sta adoperando per ottenere le chiarezze che il caso impone.