Licenziamenti collettivi. Modificata la legge 223/91
Decreto Legislativo 8 aprile 2004, n.110 - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi
Con il D.Lgs dell’8 aprile 2004, n. 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, vengono modificate e integrate alcune norme contemplate dalla legge 223/91 che disciplina i licenziamenti collettivi.
Le modifiche e integrazioni introdotto riguardano in modo particolare l’ampliamento della sfera di applicazione della normativa in questione anche ai datori di lavoro precedentemente esclusi ossia alle organizzazioni datoriali senza scopo di lucro quali i sindacati, le fondazioni, i partiti ecc. purché occupino più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni. Tutti i datori di lavoro sono, quindi, obbligati ad avviare la procedura in sede sindacale e successivamente, in sede amministrativa, ovvero avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di appartenenza. Ovviamente è propedeutica all’avvio della procedura la comunicazione scritta circa le ragioni che hanno determinato l'esubero.
Le nuove disposizioni sono state introdotte a seguito di una sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea (causa C-32/02) nei confronti dell'Italia in quanto la normativa nazionale non aveva rispettato la Direttiva Comunitaria n. 98/59 non includendo tra i destinatari tutti i datori di lavoro.
Ricordiamo che la L.223/91 relativa ai licenziamenti collettivi interessa l’universo mondo della scuola privata e della formazione professionale e che le norme della legge stessa sono richiamate nei contratti collettivi sia della scuola privata che della formazione professionale.
Roma, 27 maggio 2004