Liceo Musicale: situazione fuori controllo
La normativa ministeriale incompleta e contraddittoria spinge verso soluzioni localistiche ed estemporanee
In una precedente nota avevamo sottolineato il boom di sezioni di Liceo Musicale, 52, ma avevamo denunciato che, in assenza di precise e complete indicazioni ministeriali, si erano sviluppate, nella concreta gestione di molti aspetti inerenti questi nuovi percorsi, procedure estemporanee e localistiche. Torniamo sull’argomento per fare il punto della situazione sul reclutamento del personale delle discipline di indirizzo.
In assenza delle nuove classi di concorso, si è utilizzata per il secondo anno consecutivo, una procedura transitoria che consisteva nell'individuare i docenti dal personale delle classi di concorso A031 (Ed. Musicale nella secondaria di II grado), A032 (Musica nella secondaria di I grado) e A077 (Strumento musicale nella secondaria di I grado) in possesso di abilitazione e di specifici titoli di servizio e culturali.
In base alle norme emanate dal MIUR, nota 272 del 14/03/2011, OM 64/2011, nota ministeriale n. 6635 del 10 agosto 2011 le fasi sono le seguenti:
- fase delle utilizzazioni (art. 6 comma 6 dell'OM 64/11): era rivolta ai docenti della A031, A032, A077 con contratto a tempo indeterminato in possesso di specifici requisiti e senza priorità tra classi di concorso. La scadenza della domanda era il 1° agosto
- fase delle supplenze (nota 6635 del 10 agosto 2011): le istituzioni scolastiche, sedi di sezioni di Liceo Musicale, entro il 18 agosto dovevano emanare specifici bandi per la copertura di ulteriori posti o spezzoni orari disponibili dopo la fase delle utilizzazioni. Scadenza per la presentazione delle domande 31 agosto 2011. Questa fase prevede il seguente ordine delle operazioni:
- docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), in possesso degli specifici requisiti e graduati in base ad un ordine di priorità tra le classi concorso (prima A031, poi A032 e infine A077), alla fascia e al punteggio posseduto nelle GaE
- docenti di III fascia di istituto in possesso degli specifici requisiti (esclusa l'abilitazione) e graduati in base ad un ordine di priorità tra le classi concorso (prima A031, poi A032 e infine A077) e al punteggio posseduto nelle graduatorie di istituto
- docenti individuati sulla base delle convenzioni con i Conservatori: in caso di ulteriori disponibilità di posti e/o spezzoni orari le modalità di individuazione dei docenti con contratto a tempo determinato sono definite dal bando di scuola sulla base della convenzione stipulato tra Liceo Musicale e Conservatorio o Istituto Musicale pareggiato.
Evidenti sono le lacune e le contraddizioni della normativa emanata. Queste le più macroscopiche:
- è "saltata" la seconda fascia di istituto. Naturalmente tutti i docenti inseriti in questa fascia con i requisiti previsti per le discipline di indirizzo del liceo musicale possono presentare normalmente la domanda visto che il Regolamento sulle supplenze, DM 131/07, parla chiaramente di graduatorie di istituto costituite da tre fasce
- nella fase delle supplenze è prevista una precedenza tra classi di concorso non presente né nella fase delle utilizzazioni né nella nota ministeriale del 14 marzo 2011 sull'assegnazione dei docenti alle classi I e II (Tabella E dei Licei)
- nella fase delle supplenze non vengono date indicazioni precise e valide per tutto il territorio nazionale sul numero di istituti presso i quali è possibile presentare domande
- non vi sono indicazioni per la conferma, con priorità assoluta, dei docenti con contratto a tempo determinato in servizio nell'a.s. 2009/10 nelle sperimentazioni di ordinamento di Liceo Musicale.
Di fronte ad una normativa largamente incompleta, si sono sviluppate specifiche normative territoriali o addirittura di istituto. Questi i casi più importanti:
- in Lombardia la scadenza delle domande di utilizzazione e supplenze è stata unica: il 20 agosto
- sempre in Lombardia sia nella fase delle utilizzazioni che in quella delle supplenze è prevista sempre una priorità nelle classi di concorso. La cosa singolare è che nella fase delle supplenze l'ordine è esattamente inverso a quello ministeriale: A077, poi A031 e A032
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in alcuni casi sono modificati i requisiti di accesso:
- nei bandi di alcuni Licei Musicali (ad esempio Udine e Ancona) per insegnare "Laboratorio di musica di insieme", oltre ai requisiti ministeriali, occorre possedere un diploma di Conservatorio con un piano di studi che abbia compreso "almeno 30 crediti nei settori disciplinari della musica da camera o d’insieme, dell’accompagnamento o della collaborazione strumentale, della direzione di gruppi corali e/o strumentali"
- in Lombardia per insegnare "Laboratorio di Musica d'insieme" occorre anche allegare una "dichiarazione dell’interessato di avere una pregressa esperienza professionale e un curriculum artistico che consenta l’insegnamento della specifica disciplina"
- in vari casi per l'insegnamento di Esecuzione ed Interpretazione vengono indicati i giorni di insegnamento di strumento nella secondaria di II grado necessari per l'individuazione dei requisiti di accesso alle procedure.
Naturalmente è ora prevedibile l'emanazione di una serie di note ministeriali di "chiarimento" tutte interne all'amministrazione e che non verranno pubblicate sul sito del MIUR. Se questa modalità verrà adottata, invece che la risoluzione dei problemi, avremo un aumento della confusione in un settore del quale il MIUR ha, ormai da tempo, perso il controllo della situazione.