Minoranze linguistiche: il Ministero effettua la ricognizione dei progetti finanziati nel 2005/2006
Il Ministero invita le scuole a fornire dati sui progetti attuati in base all’art.5 della Legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche.
La ricognizione ha il duplice obiettivo di verificare sia lo sviluppo delle esperienze per ciò che concerne i risultati sia per rendere note le esperienze più significative che facciano da traino per altre scuole.
Riportiamo di seguito la nota del ministero e l’art. 5 della Legge n.482 del 1999.
Roma, 12 giugno 2006
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Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici - Uff. 6
AVVISO
Legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Art. 5 - Progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - MONITORAGGIO INIZIATIVE A.S. 2005/06
Si rammenta ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti interessati a quanto segnalato in epigrafe che, in conformità alle disposizioni di cui alla nota di questo Ufficio prot. n. 3392 in data 06 aprile 2006, il termine ultimo per la riconsegna della scheda monitoraggio debitamente compilata è il 30 giugno 2006.
Nel fare presente che la succitata documentazione è già stata a suo tempo inviata sia per e-mail, sia per posta ordinaria, si prega, per quanto concerne le modalità di riconsegna della scheda, di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella nota cui si fa riferimento.
Roma, 7 giugno 2006
IL DIRIGENTE
Elisabetta Davoli
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Art. 5 Legge 482 del 1999
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.