
Mobilità personale della scuola
Chiarimenti in merito agli insegnanti di religione


Il MIUR, con la nota prot. n. 107 di oggi 11 gennaio 2006, che si riportiamo, chiarisce che il contratto sulla mobilità sottoscritto in data 21 dicembre 2005 e relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2006-2007, non si applica agli insegnanti di religione cattolica recentemente immessi in ruolo.
Roma, 11 gennaio 2006
Prot. n. 107
Roma, 11 gennaio 2006
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 21.12.2005 per l’anno scolastico 2006/07 - Insegnanti di religione - Precisazione.
In riferimento ai vari quesiti proposti in via breve si comunica che quanto previsto nell’art. 2 comma 2 del Contratto in oggetto non trova applicazione nei confronti degli insegnanti di religione, in quanto detto personale è stato immesso in ruolo su posti di dotazione organica regionale per la quale non è prevista l’assegnazione di sede definitiva.
Pertanto, il personale in questione, non è tenuto a presentare alcuna domanda di trasferimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Firmato G.Cosentino