Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Mobilità scuola 2013-2014: sintesi delle modifiche nella pre-intesa sottoscritta il 6 dicembre 2012

Mobilità scuola 2013-2014: sintesi delle modifiche nella pre-intesa sottoscritta il 6 dicembre 2012

Le modifiche alla pre-intesa per il nuovo contratto.

10/12/2012
Decrease text size Increase  text size

Clausola di salvaguardia

All’art. 1 c. 4  è stata prevista la possibilità di riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, in presenza di nuove esigenze (vedi nuovi organici 2013-2014, organici dei C.P.I.A., eventuali provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI con ricadute sul personale). In particolare sarà riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo o appartenente alle classi C999 e C555, a seguito dell'eventuale attuazione degli artt. 13 e 14 della legge 135/2012 di conversione con modifiche del D.L. 95/2012.

Norma specifica per i docenti transitati allo Stato

Con l’art. 3/bis si è regolata la mobilità dei docenti transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, i quali potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'a.s. 2014/2015, al termine delle operazioni di transito nei ruoli statali previsti dal D.I. del 3 agosto 2011, secondo le norme e i punteggi definite dal CCNI sulla mobilità. Per quanto attiene il servizio e la continuità sarà valutato il servizio prestato in qualità di docente, in base alle tabelle allegate al CCNI. Per l'a.s. 2013/2014 non sarà possibile utilizzare, ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, i posti disponibili presso l'istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze, gli istituti “Barabino – Galilei” di Genova e l'Istituto “Dossi” di Ferrara in quanto gli stessi verranno accantonati per il completo transito di tali docenti.

Sistema delle precedenze

All'art. 7 è  stato aggiunto un nuovo comma 3 (Campo di applicazione del sistema delle precedenze) per precisare che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria e che le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Introduzione della nuova normativa sulle certificazioni (art. 15. comma 1, della legge 183/2011 relativa alla decertificazione). Il riferimento a tale norma, che lo scorso anno era stata recepita solo nell’OM, ora è stato inserito in vari articoli del contratto ed in particolare all’art. 9. In sintesi l’obbligo di documentazione con certificati è stata lasciata soltanto per i certificati medici (ivi compresi, ovviamente, quelli relativi alla legge 104/92) e quelli del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa.

Dimensionamento della rete scolastica ed individuazione dei docenti in soprannumero

All'art. 20 sono state apportate le seguenti integrazioni e precisazioni:

  • Comma 2 - (Costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado ) - Al termine del comma si è stabilito che, nel caso in cui negli anni scolastici precedenti i docenti dell'istituto presso il quale è stato costituito il nuovo percorso con organico autonomo, siano stati assegnati all'organico del nuovo percorso con modalità diverse da quelle previste dallo stesso comma 2 (ad es.: mobilità volontaria o d'ufficio), gli stessi mantengono comunque il punteggio della continuità relativo alla titolarità dell'altro organico nello stesso istituto;
  • Comma 3 - (Formulazione delle graduatorie ) - Si è chiarito che, nelle operazioni di cui all'art. 20, le precedenze comuni previste all'art. 7 si applicano soltanto per l'esclusione dalla graduatoria relativa alla individuazione dei perdenti posto (art. 7, comma 2), e non anche per la riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento;
  • Comma 4 - (Disposizioni comuni) - E’ stata aggiunta, in coda, una precisazione per il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, oppure trasferito a seguito di presentazione di domanda condizionata, nell'ottennio precedente da un'istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento. Questo personale mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, se questa è rimasta, oppure, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.

Insegnanti di religione cattolica

E’ stato aggiunto, all’art. 37-bis, un comma 8 in cui si prevede, per il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, la conservazione del diritto di attribuzione del punteggio per la continuità.

Dimensionamento della rete scolastica

DSGA (art. 47) Analogamente a quanto previsto per i docenti all'art. 20, sono state effettuate alcune modifiche e precisazioni.

  • Comma 1 e 4: è stato precisato che si applicano i contenuti dell'art. 7, comma 2, del CCNI solo ai fini della individuazione del perdente posto;
  • Comma 3: ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento, al contrario, non si tiene conto delle precedenze comuni di cui all'art. 7, comma 1;
  • E' stata inoltre inserita una nota 2, (specifica per tutto il personale ATA, compresi i DSGA), per chiarire che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità" l'istituzione scolastica che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se tale istituzione cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

Restante personale Ata (art. 48)

  • Comma 17: è stato precisato quanto già previsto per i DSGA all'art. 47, ovvero che nella formulazione della graduatoria unica per l’individuazione del personale ATA soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica si applica l'art. 7, comma 2, del CCNI;
  • Comma 19, punto IV: al contrario, non si tiene conto delle precedenze di cui all'art. 7, comma 1, ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento;
  • Comma 23 (nuovo): è stata prevista, per il personale ATA che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica a seguito di dimensionamento, la possibilità di produrre domanda di trasferimento, negli stessi termini previsti per il personale soprannumerario;
  • Comma 24 (nuovo): si è precisato, per il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o a domanda condizionata, nell'ottennio precedente da una scuola coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI;
  • Infine è stata aggiunta una nota 2 (come per i DSGA) per chiarire che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità” l'istituzione scolastica che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se tale istituzione cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

Mobilità professionale personale Ata

Al comma 2 dell’art. 50 si è precisato che il passaggio dall'area A (collaboratori scolastici) all'area AS (collaboratore scolastico dei servizi e addetto alle aziende agrarie), e viceversa, si considera sempre come mobilità professionale (passaggio) nell'ambito della stessa area.

Tabelle di valutazione

Nessuna modifica

Ordine delle operazioni

Nessuna modifica